CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente .(0 . • t d), i ORDINANZA sul ricorso 27034-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO inyromo [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 540/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27034 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione degli artt. 1, comma 161 e162, della I. 296/2006 e 5, comma 5, del d.lgs.504/92 e violazione degli artt. 59 lettera g) del d.lgs. 446/97 e 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la decisione emessa dalla CTP di Roma con la quale il ricorso originario proposto da essa Palombi contro l'avviso notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per omesso pagamento dell'Ici dovuta su vari terreni per il 2011 era stato accolto solo con riguardo ad uno dei terreni la cui superficie edificabile era stata limitata rispetto a quella su cui il Comune aveva calcolato l'imposta, fermo restando invece, riguardo agli altri terreni, sia il requisito della edificabilità per l'intera superficie tassate sia il valore attribuito dal Comune. In particolare la CTR ha affermato di condividere le valutazioni dei primi giudici ed ha ritenuto di non poter prendere in considerazione le risultanze di una consulenza tecnica prodotta dalla contribuente per sostenere che tutti i terreni erano gravati da vari vincoli e dunque inedificabili, in quanto detta consulenza era stata espletata in un giudizio di divisione ereditaria al quale il Comune non aveva partecipato; 2. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, 3. entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 380 bis, c.p.c; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene dedotto che l'avviso si basa su una delibera della giunta del Comune risalente al 2006 e che la CTR nell'avallare il calcolo dell'Ici del 2011 operato dal Comune sulla base di detta delibera ha violato l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92. Questa disposizione stabilisce che, ai fini del calcolo del valore imponibile, deve aversi riguardo al valore venale al 10 gennaio dell'anno dell'imposizione. La ricorrente richiama due decisioni di questa Corte: la n.9926/2019 e la 18923/2011. 2. la denunciata violazione di legge non sussiste. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs 504/92, per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI è data dal valore "venale in comune commercio all'i gennaio dell'anno di imposizione". Il riferimento temporale si spiega con la mutabilità del valore nel tempo. Con le due decisioni richiamate dalla ricorrente è stato stabilito che "in tema di ICI la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; tale carattere non può essere attribuito al valore immobiliare ex art.5, quinto comma, d.igs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo". Con dette decisioni si è dunque negato che il valore di un bene, dichiarato corretto, in riferimento ad un anno„ con una sentenza divenuta definitiva, possa non essere considerato, da altro giudice, il valore del medesimo bene con riguardo ad una diversa annualità. Ciò non significa che un giudice di merito non possa, nel rispetto dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/92, considerare il valore di un terreno edificabile, invariato dalla annualità per la quale vi fu una prima stima da parte di un Comune alla annualità a cui è riferita la pretesa impositiva. In altri termini, il fatto che la mutabilità del valore di un terreno edificabile impedisce di ritenere che il valore resti immutato nel tempo, non interferisce con il diverso fatto per cui il valore di un terreno edificabile può in concreto non essere variato per un certo periodo cosicché la stima operatane in un dato momento possa rimanere valida per un momento successivo. 2.con il secondo motivo di ricorso viene dedotto che la CTR non ha tenuto conto della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di divisione avente ad oggetto anche i terreni tassati -consulenza dalla quale la ricorrente espone essere stata evidenziata l'esistenza di vari vincoli gravanti su detti terreni ed essere quindi desumibile la non edificabilità dei terreni stessi- ed ha così finito per attribuire alla delibera adottata ai sensi dell'art. 59 lettera g) del d.lgs. 446/97 un valore assoluto laddove invece tale delibera è fonte di mere presunzioni rispetto alle quali è ammessa la prova contraria; 3. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La CTR non ha affermato che la ricorrente non aveva modo di dare prova della non edificabilità dei terreni o del fatto che i terreni avessero un valore venale diverso da quello stimato dal Comune. Ha invece affermato che la prova non poteva essere data tramite la menzionata consulenza tecnica in quanto quest'ultima era stata espletata in un giudizio (di divisione ereditaria) al quale il Comune era rimasto estraneo. La censura veicolata con il motivo in esame non investe l'affermazione di tale ravvisato ostacolo giuridico all'utilizzabilità della consulenza; 2. il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 1 5 % e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se