CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 22379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17945/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 1938/2021 depositata il26/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. venne emesso decreto ingiuntivoa favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (odierna controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) per l ’ importo di euro 45.538,29 preteso a saldo del riscattodell’autovettura oggetto di c ontratto di locazione finanziaria. Atale contratto [OSCURATO:PERSONA] era subentrato a seguito di atto di cessionedel primo utilizzatore. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l ’ opposizione proposta dal Troisee revocò il decreto ingiuntivo opposto, rite nendo non provato ilcredito azionato in monitorio, a cagione del mancat o deposito del fascicolo di parte opposta, regolarmente ritirato all ’ udienza di precisazionedelle conclusioni, entro il termine di cui all ’ art. 169 cod. proc.civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] S ervices Italia [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenzadel Tribunale, chiedendo di riconsiderare il merito della lite allaluce delle nuove risultanze degli atti allegati all ’ appello, in virtù dell’effettodevolutivo del gravame. Si costituì il Troise, eccependo il giustificatorifiuto di adempimento rispetto alle obbligazioni assunte conil subentro nel contratto di locazione finanziaria, adducendo un colpevoleritardo della cedente nel trasferimento del bene e la mala gestiodella vicenda. 4. Con sentenza in data 25/5/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame, affermando che, essendo da imputarsi a mera dimenticanza dell ’ appellante (odierna resistente)la mancata restituzione del fascicolo de quo , e dunque da non considerarsi come introduzione di nuove prove documentali la reintroduzionedel fascicolo nel processo, alla stregua dei documenti di cui il giudice di primo grado non ha potuto disporre nella fase decisoria, fosse ritenuta provata la pretesa azionata da Porsche FinancialServices in monitorio. Fermarestando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Corte hacondannato il Troise al pagamento del residuo debito in favore di PorscheFinancial Services, determinato a seguito della decurtazione delricavato della vendita dell ’ autovettura, pari ad euro 22.297,56, oltreal pagamento delle spese del doppio grado. 5. Avverso la predetta sentenza il Troisi propone ricorso per cassazione affidatoad un unico articolato motivo (così a pag. 2, ancorché a pag. 5ne vengano indicati quattro, con le lettere da A a D) , cui Porsche FinancialServices Italia r esiste con controricorso . M [OSCURATO:PERSONA] Conl ’ unico motivo di ricorso (come indicato a pag. 2), il ricorrente lamentache “ la sentenza è ingiusta, iniqua, carente e contraddittoria nella motivazione, omissiva su più punti decisivi dell a controversia, nonché gravatoria. Infatti la sentenza resa dal Giudice di Appello appareviziata da errore in procedendo, da errore nella valutazione dei principi giuridici, da errore nell ’ attribuzione al materiale probatoriodi efficacia o inefficacia giuridica, in palese contrasto con lenorme applicate, da errore di fatto, in particolar modo opera una liquidazione delle spese e delle competenze professionali assolutamente iniqua ”. In coda al ricorso ( a pag. 5 ) , il ricorrente indicale violazion i del D.M. 55/2014 e degli artt. 112, 91 e 169 cod. proc.civ. e art. 111 disp. att. cod. proc. civ. Ilricorso è, sotto più profili, inammissibile. In primo luogo, in relazione alla previsione dell’art. 366 n. 3 c.p.c., stante l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale che in esso è svolta. Invero, nella parte titolata “fatto” , riporta quanto si trascrive di seguito: “Con atto di citazione in appello, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. conveniva in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli per l’udienza del 18.12.2018, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di opponente nel processo celebratosi innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], R.G. 7005/2014, conclusosi con sentenza n. 504/2018, con la quale la società veniva condannata, in forza dell’accoglimento della spiegata opposizione, al pagamento in favore della parte opponente alla somma di euro 286,00 per le spese processuali oltre euro 2.738,00 per compensi, al fine di sentir riformata la suindicata sentenza chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 4743/2014 reso dallo stesso Tribunale in data 26.10.2014, affidandosi e sostenendo un unico motivo di gravame (adducendo come semplice dimenticanza di mancato deposito del proprio fascicolo di parte nel termine dell’art. 190 c.p.c.). Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo n. 4743/2014 reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudi zio. Nel processo instauratosi innanzi alla C orte d’appello di Napoli, N.R.G. 4273/2018, si costituiva ilsig. [OSCURATO:PERSONA], il quale contestando motivo posto a fondamento dell’appello, ne chiedeva il rigetto con pedissequa condanna alle spese e compensi . I ntegrato regolarmente il contraddittorio, depositata la documentazione necessaria, espletata la fase istruttoria, rassegnate le conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza n. 1938/2021 resa dalla Corte d’Appello di Napoli il 20.5.2021 nel giudizio RG. 24237/2018, contenente provvedimenti innanzi trascritti”. In tal modo, il ricorrente non ha assolto all’onere di indicarein modo preciso, sebbene riassuntivo e sommario, le ragioni giustificative della domanda originaria, i termini dello svolgimento del giudizio di primo gradoe le ragioni sulle quali si fondò la decisione del primo giudice; nonché le censureposte a base del gravame e le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto fondato il gravame proposto dall’odiernacontroricorrente avverso la sentenza di primo grado. Varilevato, al riguardo, ch e le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che “il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato”(Cass., Sez. Un., n. 2602/2003). E, nella me desima logica , è stato affermato che “ per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”(ex multis, Cass., sez. I, 3/11/2020, n. 24432; Cass., sez. Trib., 30/4/2020, n. 8425, la quale precisa che ”Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366,comma 1, n. 3) e 4), c.p.c. , il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere (…) pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione deifatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost.e 6 CEDU ), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processualisuperflui”. Lungi dal costituire un mero adempimento formale, la sommaria esposizione dei fatti ha lo dunque scopo di consentire ai giudici di legittimità di ottenere una cognizione chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. III, 10-2-2020, n. 28239). Quale ulteriore profilo di inammissibilità, va rilevato che il motivo (o i motivi, se tali dovessero intendersi quelli indicati a pag. 5 del ricorso) difettano della specificità richiesta dall’art. 366 n. 4 c.p.c., giacché il ricorrente svolge una contestazione generica della sentenza impugnata (che definisce «sbrigativa, iniqua, illegittima, fuorviante, aberrante e totalmente errata», oltreché «viziata sia sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione, sia sotto il profilo della motivazione inadeguata, illogica, contraddittoria, insufficiente, non esaustiva, e sia sotto il profilo dell’arbitraria ed erronea applicazione dei principi giuridici applicabili in concreto, nonché in palese violazione del principio ultra petitum ex art. 112 c.p.c.») senza individuare ed illustrare analiticamente gli errori di diritto o le carenze motivazionali (nei limiti tuttora rilevanti) da cui sarebbe affetta la pronuncia;né una tale specificità viene raggiunta in riferimento alla questione della legittimità del deposito in grado di appello del fascicolo nonridepositato in primo grado nel termine di cui all’art. 169, 2° c. c.p.c.: anche in relazione a tale questione (che sconta -a monte- il difetto di sommaria illustrazione dei fatti di causa), il ricorrente si limita a fornire una propria lettura “restrittiva” senza adeguatamente confrontarsi (confutandola specificamente ) con la pacifica giurisprudenza di legittimitàrichiamata dalla sentenza impugnata. All’inammissibilitàdel ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dilite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre ad euro200,00per esborsi ed oltre alrimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà att