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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08311/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 /0 7 /19 94 avverso la sentenza del 29/09/2025della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano. [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata ex art. 599 - bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Roma in data 29/09/2025.

2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta m anifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fattodi cui al capo 1) dell’imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

La censura in parola, infatti, risulta preclusa a fronte dell'intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 -01).

La medesima giurisprudenza ha poi costantemente riconosciuto che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie.

Nel concordatoin appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 /0 7 /19 94 avverso la sentenza del 29/09/2025della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano. [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata ex art. 599 - bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Roma in data 29/09/2025. 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta m anifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fattodi cui al capo 1) dell’imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La censura in parola, infatti, risulta preclusa a fronte dell'intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 -01). La medesima giurisprudenza ha poi costantemente riconosciuto che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordatoin appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 febb
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