CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 16176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 9 maggio 2018 del Tribunale di Pescara che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva accertato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione e li aveva condannati alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto come furto aggravato e ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A sostegno della richiesta formulata con l'atto di appello era stata prodotta ampia documentazione che non era stata affatto considerata dalla Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio e sostiene che la Corte di appello non avrebbe considerato, come invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen., la capacità a delinquere desunta anche dalla condotta contemporanea e successiva al reato. 3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA], con il suo atto di appello, ha chiesto in via principale la riqualificazione del fatto come furto e, in via subordinata, l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen.; infine, in via ulteriormente subordinata, solamente per la ipotesi in cui fossero state rigettate entrambe le altre sue due domande, ha richiesto un'attenuazione del trattamento sanzionatorio da attuarsi anche attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Avendo la Corte territoriale accolto la richiesta proposta in via principale dall'appellante, correttamente essa ha omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via subordinata e condizionata relativa al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. Non essendo verificatosi l'evento (rigetto delle prime due domande) al quale l'appellante aveva condizionato la sua richiesta relativa al trattamento sanzionatorio, il terzo motivo di appello deve ritenersi come non proposto. Si consideri che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Tale principio può estendersi agli altri poteri ufficiosi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.Non essendosi in presenza di una efficace richiesta dell'appellante, sulla Corte di appello non gravava alcun dovere di motivare sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE