CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2020
Cassazione n. 39202/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 0.N.D.O. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 15 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione avanzata avverso l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello, depositata in data 22 dicembre 2017, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione delle automobili modello Porsche targato [OSCURATO:TARGA] di proprietà dell'Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" e modello [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà dell'Associazione culturale 0.N.D.O., in relazione al reato di cui all'ad 11 del D.L.vo nr 74/2000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato estinto per prescrizione, con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 settembre 2016. 2. Propongono ricorso per cassazione le [OSCURATO:PERSONA] 0.N.D.O. ed il [OSCURATO:PERSONA], in persona dei loro rappresentanti legali pro tempore, articolando due motivi di doglianza, "avverso l'ordinanza n.6/2018 SIGE della Corte di appello di Venezia, Prima Sezione penale, proc. N. 353/2017 depositata in data 22.12.2017", con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro. 2.1. Con il primo motivo si censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla applicabilità della confisca in presenza di cause estintive del reato, quale la prescrizione. In particolare, si lamenta che, nel caso di specie, la confisca per equivalente non potrebbe essere disposta a seguito dell'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato contestato, avendo la stessa natura sanzionatoria ed accessoria, non compatibile con la sentenza che dichiara l'intervenuta prescrizione e, con essa, implicitamente esclude la colpevolezza dell'imputato. Si richiamano precedenti della giurisprudenza di legittimità al fine di rilevare l'incompatibilità con il principio di legalità dell'applicazione di una pena accessoria, quale la confisca per equivalente, in caso di reato dichiarato prescritto. Inoltre, si evidenzia la estraneità delle associazioni ricorrenti, proprietarie delle automobili di cui si tratta, rispetto al procedimento penale conclusosi senza un accertamento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, associazioni che vedono leso il loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce illogicità, contraddittorietà ed insufficienza manifesta della motivazione dell'ordinanza impugnata. In primo luogo, sarebbe del tutto illogica e sprovvista di prova la conclusione cui perviene la Corte territoriale nella parte in cui sostiene che le automobili sarebbero state acquistate dal Bergoni e poi intestate alle associazioni a lui riferibili, con i proventi della presunta attività illecita. Invero, i veicoli erano stati acquistati con il ricavato di una vendita di auto usate in possesso delle predette associazioni e con la contribuzione di denaro proveniente da alcuni associati, tra i quali non figurava Bergoni. Pertanto si sostiene che tali beni non possono costituire il profitto del reato contestato, e peraltro non accertato, posto in essere da Bergoni, in mancanza di un nesso di pertinenzialità delle stesse con le condotte a lui attribuite. Nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la misura come una confisca diretta del prezzo del reato, motivando in maniera apodittica sul punto, mentre si tratta di una confisca per equivalente, che non può essere disposta a fronte di una intervenuta declaratoria di prescrizione. Si lamenta poi un cattivo impiego dei principi illustrati dalla Corte di legittimità in merito all'istituto della motivazione per relationem da parte della Corte di appello, laddove si sarebbe limitata a richiamare le valutazioni espresse dai giudici di primo grado in ordine alla intestazione fittizia delle autovetture in capo alle associazioni ricorrenti, senza dare prova di averle effettivamente fatte proprie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro, avverso la quale era stato già proposto un ricorso, riqualificato dalla Corte di cassazione come opposizione e trasmesso alla Corte di appello di Venezia e finisce per non confrontarsi affatto con la successiva ordinanza, emessa in sede di opposizione in data 15 gennaio 2020, unica ricorribile ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Di conseguenza le doglianze non dialogano con le considerazioni svolte dalla Corte di appello quanto all'esclusione della natura sanzionatoria della confisca in caso di profitto o prezzo del reato ed alle sue conseguenze in caso di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione seguente a condanna, e, dall'altro, sollecitano alla Corte di cassazione valutazioni di merito per sostenere che i beni non fossero riconducibili al Bergoni, non ammissibili nella presente sede di legittimità. 2. Pertanto, in relazione al primo motivo di doglianza, le ricorrenti errano nella qualificazione della misura ablativa che correttamente la Corte di appello ha ritenuto avere ad oggetto beni che rappresentano il profitto del reato ed anche l'oggetto materiale della condotta, qualificandola confisca diretta. Infatti, nel caso di specie, il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte coincide con l'intestazione strumentale e fittizia delle due autovetture di pregiato valore alle associazioni qui ricorrenti, all'epoca presiedute dallo stesso imputato, beni dei quali il predetto continuava a conservare il diritto di pieno godimento, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito. 2.1. Va ricordato che proprio in relazione al delitto di cui all'art. 11 D.Igs n. 74 del 2000 è stato affermato il principio che i beni immobili appartenenti al soggetto imputato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (cfr. Sez.3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 23/01/2017, Pugliese e altri, Rv. 268986 - 01, Sez.3, n. 34798 del 04/06/2009, Bassova, Rv. 244781 - 01), mentre il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (così Sez.3, n. 10214 del 22/01/2015, dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754 - 01); quindi il profitto non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro - la cui sottrazione all'Erario viene perseguita - ottenuta attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (cfr. Sez.3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust e altro, Rv. 265036 - 01) e pertanto, nel caso di specie, nelle autovetture delle quali si chiede la restituzione. 2.2. Inoltre, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il giudice, nel dichiarare l' estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). 2.3. Tanto premesso, la Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il giudizio di sussistenza del fatto in ordine alla disposta confisca, indicando gli elementi di accertamento dell'ipotesi originariamente ascritta così come espressi nella sentenza di condanna di primo grado, ove era stato affermato che le autovetture erano state acquistate con provvista finanziaria del Bergoni e poi intestate, in epoca successiva alla notifica del processo verbale di constatazione, alle due associazioni allo stesso riferibili, meri schermi fittizi. La Corte veneziana ha quindi ritenuto, in applicazione dei principi di diritto prima menzionati, che tali beni costituiscano il profitto diretto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente loro sottoposizione a confisca, anche nel caso di declaratoria di prescrizione del reato. Alla luce della correttezza di tale argomentazione dell'ordinanza impugnata, la doglianza relativa alla declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che precluderebbe per ciò solo la confisca dei beni, risulta perciò manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Nel denunciare la mancata valutazione autonoma da parte della Corte di appello in merito all'intestazione fittizia delle autovetture, le parti ricorrenti omettono, da un lato, di confrontarsi con la ordinanza oggetto di gravame, e dall'altro, comunque, rinunciano ad indicare specificamente gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica delle argomentazioni oggetto della ordinanza impugnata avrebbe precluso una diversa valutazione sul punto. 3.1. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia argomentato in modo del tutto razionale e coerente in merito alla questione relativa alla reale proprietà delle autovetture in questione, intestate solo formalmente alle associazioni ricorrenti ma nella sostanza riconducibili alla piena disponibilità dell'autore del reato e, pertanto, suscettibili di confisca. Va altresì rilevato che la doglianza proposta inerisce principalmente al contenuto della ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, senza confrontarsi con la successiva ordinanza emessa in sede di opposizione al precedente provvedimento. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle associazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali