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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 41426/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pz) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole delle violazioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 181, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 256, comma 2, d. 1gs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all'art. 349 cod. pen., e condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 3.600 euro di multa. t

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per mancata presenza del difensore fiduciario.

All'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al Tribunale, il Martino sarebbe stato assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato - ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore fiduciario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ebbene, nonostante l'espressa richiesta, il Giudice non avrebbe concesso il rinvio e, rigettata una istanza di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., avrebbe invitato le parti a concludere, poi decidendo il processo.

Ne risulterebbe, dunque, una palese violazione del diritto di difesa, che non atterrebbe tanto all'omessa concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen., quanto all'omesso rinvio dell'udienza per la discussione, quanto mai necessario alla luce della complessità della vicenda, della pluralità di imputazioni e della gran mole di documenti; - nullità della sentenza per mancata ammissione della perizia ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe negato l'istanza istruttoria (volta ad accertare l'entità e la natura delle opere edilizie) con motivazione viziata e senza analizzare la documentazione prodotta.

Lo stesso Giudice, peraltro, non avrebbe esaminato una sentenza depositata con l'atto di appello, irrevocabile, con la quale il Tribunale di Milano - pronunciandosi sul medesimo immobile quanto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - avrebbe assolto l'imputato, evidenziando che al 28/8/2019 il cantiere era già concluso e che l'area era stata interessata da un incendio, tale da rendere necessaria la rimessione in pristino di talune strutture.

Alla data indicata, pertanto, i lavori non sarebbero stati più in corso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, con evidente contrasto rispetto all'altra pronuncia; - nullità della sentenza in ordine a tutti i capi di imputazione per contraddittorietà della motivazione.

L'ampia censura, precisato che l'unico immobile vincolato era il cd. ex Mulino, afferma e ribadisce che l'attività compiuta dal ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la messa in sicurezza del bene, a rischio di crollo, e la manutenzione ordinaria di parte di altri immobili, eseguita senza alcuna discrezionalità trattandosi di interventi necessari per la risalenza della costruzione e per l'area sismica sulla quale insiste.

Nessun incremento di volumi o lottizzazione abusiva, pertanto, sarebbero stati compiuti, ma soltanto una serie di doverosi interventi in presenza di un rischio di crollo, riscontrato anche dai Vigili del fuoco.

Proprio in ragione di ciò, e dunque solo per legittimare la messa in sicurezza del Mulino, il Martino avrebbe presentato una SCIA nel marzo 2018 ed avrebbe compiuto lavori per 9 mesi (lavori, peraltro, di competenza regionale, non comunale, poiché qualificabili "strutturali e antisismici"), così dovendosi escludere tanto le violazioni amministrative quanto i reati contestati; anche la documentazione successivamente prodotta, su richiesta delle autorità, confermerebbe che la società di cui il ricorrente era amministratore aveva eseguito esclusivamente opere di consolidamento della struttura, in vigenza del titolo e - revocato questo dal Comune di Milano - senza ulteriore attività edificatoria o modificativa dello stato dei luoghi.

Infine, il ricorso analizza partitamente i 5 capi di imputazione per i quali è intervenuta condanna, escludendone la sussistenza in fatto alla luce delle risultanze istruttorie.

Nelle more della discussione del ricorso, e fino alla stessa data dell'udienza, il ricorrente ha depositato più che copiosa documentazione, asseritamente relativa all'immobile oggetto del processo ma concernente soltanto numerose iniziative giudiziarie di varia natura - amministrativa e penale - intraprese dallo stesso Martino negli anni, nei confronti di una pluralità di soggetti; si tratta, peraltro, di documentazione che non contiene motivi aggiunti di censura alla sentenza impugnata, né può essere qualificata come memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen, risultando, dunque, irrilevante ed inammissibile nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il primo motivo, che contesta il mancato rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale e la risposta offerta dalla Corte di appello al relativo motivo di gravame, è del tutto infondato.

4.1. La sentenza impugnata ha chiarito con precisione i termini della vicenda, sottolineando che: a) all'udienza indicata, il difensore fiduciario dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - non si era presentato, pur ritualmente avvertito, né aveva comunicato alcun impedimento; b) il Tribunale, pertanto, aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) quest'ultimo aveva comunicato di aver interloquito con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva segnalato che sarebbe stata sostituita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente; d) il Tribunale aveva poi confermato la nomina d'ufficio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato una richiesta di integrazione istruttoria fatta pervenire via mail dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, aveva infine invitato le parti alla discussione.

4.2. Tanto premesso in fatto, e non contestato, la sentenza ha, innanzitutto, richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (tra le molte, Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282324; successivamente, tra le Sez. 5, n. 37438 del 25/5/2023, Mastromatteo; Sez. 2, n. 21938 del 6/5/2022, Losetto).

4.3. Il principio di diritto richiamato, peraltro, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentra su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo" (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee.

D'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato - appare conseguenza del tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso l'indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006).

4.4. Sotto differente profilo, peraltro, si osserva che il ricorso individua la dedotta lesione del diritto alla difesa non tanto nell'omessa concessione di un termine ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., quanto nella "mancata concessione di un rinvio di udienza per poter consentire al difensore, qualunque fosse, di poter preparare le conclusioni e quindi efficacemente concludere", a fronte di un processo particolarmente complesso.

Ebbene, sul punto basti considerare che un rinvio finalizzato esclusivamente a preparare la discussione, terminata l'istruttoria, non costituisce oggetto di diritto per le parti, pubblica e private, né è previsto dal codice di rito (che, anzi, all'art. 523, comma 1, cod. proc. pen. individua un'immediata consequenzialità tra l'esaurimento dell'assunzione delle prove e la formulazione delle conclusioni), risultando pertanto rimesso soltanto ad una eventuale valutazione di opportunità in capo al giudice, come tale non censurabile qualora negata.

4.5. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.

5. Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto al secondo, che contesta al Giudice di appello di non aver disposto perizia sulla entità e sulla natura delle opere, sebbene sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; ancora, contesta alla Corte di appello di non aver esaminato una sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata nei confronti del ricorrente e con riguardo al medesimo immobile qui in esame, che conterrebbe decisivi argomenti in fatto quanto alla conclusione dei lavori prima del 28/8/2019 ed alla necessità di ripristinare i luoghi a seguito di un incendio.

5.1. Con riguardo al primo profilo, la Corte evidenzia che la questione trova adeguata e solida risposta nella sentenza impugnata, nella quale è evidenziato che l'intera documentazione in atti, con particolare riguardo alle fotografie, era idonea a documentare il mutamento nel tempo degli immobili di cui si tratta, e dunque i relativi interventi; il Giudice di appello ha poi precisato che le stesse immagini erano state scattate in sei diverse occasioni, in un periodo compreso tra luglio 2018 e dicembre 2019, così da coprire l'intero arco di tempo in cui si erano svolte le operazioni imputate al ricorrente.

5.2. A ciò si aggiunga - osserva questa Corte - che la assoluta necessità di disporre la perizia non poteva ricavarsi dal generico quesito che la sosteneva ("Accertare l'entità e la natura delle opere edilizie compiute"), come implicitamente affermato nella sentenza con le considerazioni appena richiamate.

5.3. Infine sul punto, e con carattere assorbente, il Collegio evidenzia il costante e condiviso indirizzo in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte, Sez.

U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936).

5.4. In ordine, poi, alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del Martino, emessa dal Tribunale di Milano il 5/12/2022 ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo a tre violazioni di cui al d.

Igs. n. 81 del 2008, la Corte osserva che se è vero che della stessa non si trova traccia nella motivazione, è anche vero che le considerazioni in essa contenute e riportate nel ricorso quanto alla conclusione del cantiere al 28/8/2019 risultano affidate prevalentemente alle sole indicazioni fornite proprio dall'imputato, apparendo quindi non decisive.

A conferma di ciò, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (confermata da quella qui impugnata), particolarmente ampia e particolareggiata, ha compiuto una dettagliatissima ricostruzione dell'iter amministrativo e giudiziario della vicenda, evidenziando, tra l'altro, che: a) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato riscontrato "un cantiere edile pienamente attivo..(con) due operai che stavano eseguendo dei lavori"; b) il 31/10/2019 era stato eseguito il sequestro preventivo del compendio, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 28/10/2019, riscontrandosi, nell'occasione, che "i lavori erano ulteriormente proseguiti" (come da analitica descrizione, anche fotografica, alle pagg. 29 ss.); c) il 18/12/2019 era stata accertata un'ulteriore, illegittima prosecuzione dei lavori (come, ancora, dettagliatamente riportato alle pagg. 35 ss. della sentenza).

Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve esser giudicato inammissibile per manifesta infondatezza.

6. Il terzo motivo di impugnazione, che contiene un'ampia censura alla motivazione quanto ai capi per i quali è stata pronunciata condanna, risulta del pari inammissibile.

6.1. La prima parte della doglianza si sviluppa espressamente su considerazioni di solo merito, non consentite in questa sede, richiamando la tesi difensiva proposta, le condizioni degli immobili interessati, la loro età, il loro stato, la natura dell'area oggetto di intervento, le fonti dichiarative, per poi concludere, in termini generali, che il ricorrente si sarebbe limitato a mettere (doverosamente) in sicurezza il Mulino, soggetto a pericolo di crollo, e a compiere interventi di manutenzione ordinaria su parte degli altri immobili, senza aggiunte volumetriche o lottizzazioni, così da giustificare il ricorso alla SCIA.

Analogamente, la seconda parte della stessa censura (pagg. 14 e ss.) analizza una ad una le singole contestazioni, muovendosi ancora lungo considerazioni di mero fatto (tra cui il carattere degli interventi, la natura degli spazi creati, l'origine dei rifiuti e del loro accatastamento, la tipologia della contestata violazione dei sigilli in rapporto alla natura del bene sequestrato) che questa Corte non è ammessa a verificare, trattandosi di questioni proponibili soltanto di fronte al giudice della cognizione.

Sebbene, dunque, la rubrica del motivo richiami la contraddittorietà della motivazione con riguardo a tutti i reati, la stessa censura ripropone, in fatto, i medesimi argomenti di merito che la difesa ha sollevato nei primi due gradi di giudizio, ottenendo da entrambe le sentenze una risposta estremamente ampia ed articolata, del tutto adeguata, fondata su oggettive risultanze investigative e priva P di illogicità manifesta.

Come tale, dunque non censurabile in questa sede, nella quale la valutazione attiene esclusivamente alla tenuta logica della motivazione, non all'esame in sé che i giudici del merito hanno compiuto del materiale probatorio in atti.

6.1. A ciò si aggiunga che entrambe le sentenze hanno analizzato con particolare precisione tutti i capi contestati, concludendo per l'affermazione di responsabilità in termini solidi ed affidabili, con i quali, peraltro, il ricorso non si confronta: la seconda parte del motivo appena richiamata, infatti, si limita a specificare - capo per capo - quali argomenti di fatto (documentali, testimoniali) avrebbero giustificato l'assoluzione, ma non si misura con la pronuncia di appello, non ne analizza la motivazione (riportata solo per poche righe sub capo 4), sebbene questa - anche qui capo per capo - abbia diffusamente motivato circa le ragioni che giustificavano il giudizio di colpevolezza, richiamando plurime fonti dichiarative e documentali (e, tra queste, ampio compendio fotografico).

6.1.1. In particolare, e ribadita l'analitica decisione di primo grado, con riguardo all'abuso edilizio di cui al capo 1) la Corte ha concluso che in almeno 3 degli immobili erano stati operati aumenti di volumetria; che in tutti era stata prevista una destinazione d'uso diversa da quella originaria; che, pertanto, risultava necessario ottenere un permesso di costruire, non risultando sufficiente la SCIA o la successiva CILA (atti, peraltro, poi fatti oggetto di "provvedimenti negativi" da parte del Comune di Milano).

La sentenza ha poi preso in esame la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto soltanto con una intelaiatura, per impedire il pericolo di crollo, e l'ha superata con varie considerazioni (pag. 20) alle quali il ricorso oppone solo argomenti di fatto.

Di seguito, in ordine alla condotta di cui al capo 2), relativa alla violazione dell'obbligo di previa denuncia di queste opere in ragione dei materiali impiegati, la Corte ha richiamato le prove dichiarative, comprese le parole dell'imputato, per poi concludere che dalle stesse - e dal materiale fotografico - risultava la piena colpevolezza del Martino.

Quanto al capo 3), relativa alla violazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.

Igs. n. 42 del 2004, la sentenza, richiamati analiticamente i diversi vincoli presenti (e negato quello idraulico), ha quindi verificato numerosi passi dichiarativi, oltre alla tesi difensiva, così confermando l'affermazione di responsabilità ancora con motivazione estranea ad ogni effettivo confronto nel ricorso.

In relazione, poi, al capo 4), concernente il deposito incontrollato di rifiuti, la pronuncia ha ulteriormente richiamato prove testimoniali, oltre a negare fondatezza alla versione difensiva ancora con ampie considerazioni sottratte ad ogni censura (pagg. 28-29).

Infine, con riguardo alla violazione dei sigilli di cui al capo 5), sono state ancora ampiamente richiamate prove dichiarative a carico, poi correlate alla difesa mossa dal Martino, ritenuta invero smentita dai fatti accertati, attesa la prova di esecuzione di opere in area sottoposta a sequestro.

6.2. L'assenza di qualunque rapporto tra questa parte della motivazione ed il terzo motivo di ricorso ne impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, al pari dei precedenti.

7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il ricorrente è anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi euro 1.850, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pz) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole delle violazioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 256, comma 2, d. 1gs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all'art. 349 cod. pen., e condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 3.600 euro di multa. t 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per mancata presenza del difensore fiduciario. All'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al Tribunale, il Martino sarebbe stato assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato - ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore fiduciario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ebbene, nonostante l'espressa richiesta, il Giudice non avrebbe concesso il rinvio e, rigettata una istanza di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., avrebbe invitato le parti a concludere, poi decidendo il processo. Ne risulterebbe, dunque, una palese violazione del diritto di difesa, che non atterrebbe tanto all'omessa concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen., quanto all'omesso rinvio dell'udienza per la discussione, quanto mai necessario alla luce della complessità della vicenda, della pluralità di imputazioni e della gran mole di documenti; - nullità della sentenza per mancata ammissione della perizia ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe negato l'istanza istruttoria (volta ad accertare l'entità e la natura delle opere edilizie) con motivazione viziata e senza analizzare la documentazione prodotta. Lo stesso Giudice, peraltro, non avrebbe esaminato una sentenza depositata con l'atto di appello, irrevocabile, con la quale il Tribunale di Milano - pronunciandosi sul medesimo immobile quanto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - avrebbe assolto l'imputato, evidenziando che al 28/8/2019 il cantiere era già concluso e che l'area era stata interessata da un incendio, tale da rendere necessaria la rimessione in pristino di talune strutture. Alla data indicata, pertanto, i lavori non sarebbero stati più in corso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, con evidente contrasto rispetto all'altra pronuncia; - nullità della sentenza in ordine a tutti i capi di imputazione per contraddittorietà della motivazione. L'ampia censura, precisato che l'unico immobile vincolato era il cd. ex Mulino, afferma e ribadisce che l'attività compiuta dal ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la messa in sicurezza del bene, a rischio di crollo, e la manutenzione ordinaria di parte di altri immobili, eseguita senza alcuna discrezionalità trattandosi di interventi necessari per la risalenza della costruzione e per l'area sismica sulla quale insiste. Nessun incremento di volumi o lottizzazione abusiva, pertanto, sarebbero stati compiuti, ma soltanto una serie di doverosi interventi in presenza di un rischio di crollo, riscontrato anche dai Vigili del fuoco. Proprio in ragione di ciò, e dunque solo per legittimare la messa in sicurezza del Mulino, il Martino avrebbe presentato una SCIA nel marzo 2018 ed avrebbe compiuto lavori per 9 mesi (lavori, peraltro, di competenza regionale, non comunale, poiché qualificabili "strutturali e antisismici"), così dovendosi escludere tanto le violazioni amministrative quanto i reati contestati; anche la documentazione successivamente prodotta, su richiesta delle autorità, confermerebbe che la società di cui il ricorrente era amministratore aveva eseguito esclusivamente opere di consolidamento della struttura, in vigenza del titolo e - revocato questo dal Comune di Milano - senza ulteriore attività edificatoria o modificativa dello stato dei luoghi. Infine, il ricorso analizza partitamente i 5 capi di imputazione per i quali è intervenuta condanna, escludendone la sussistenza in fatto alla luce delle risultanze istruttorie. Nelle more della discussione del ricorso, e fino alla stessa data dell'udienza, il ricorrente ha depositato più che copiosa documentazione, asseritamente relativa all'immobile oggetto del processo ma concernente soltanto numerose iniziative giudiziarie di varia natura - amministrativa e penale - intraprese dallo stesso Martino negli anni, nei confronti di una pluralità di soggetti; si tratta, peraltro, di documentazione che non contiene motivi aggiunti di censura alla sentenza impugnata, né può essere qualificata come memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen, risultando, dunque, irrilevante ed inammissibile nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il primo motivo, che contesta il mancato rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale e la risposta offerta dalla Corte di appello al relativo motivo di gravame, è del tutto infondato. 4.1. La sentenza impugnata ha chiarito con precisione i termini della vicenda, sottolineando che: a) all'udienza indicata, il difensore fiduciario dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - non si era presentato, pur ritualmente avvertito, né aveva comunicato alcun impedimento; b) il Tribunale, pertanto, aveva nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) quest'ultimo aveva comunicato di aver interloquito con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva segnalato che sarebbe stata sostituita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non presente; d) il Tribunale aveva poi confermato la nomina d'ufficio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato una richiesta di integrazione istruttoria fatta pervenire via mail dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, aveva infine invitato le parti alla discussione. 4.2. Tanto premesso in fatto, e non contestato, la sentenza ha, innanzitutto, richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (tra le molte, Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282324; successivamente, tra le Sez. 5, n. 37438 del 25/5/2023, Mastromatteo; Sez. 2, n. 21938 del 6/5/2022, Losetto). 4.3. Il principio di diritto richiamato, peraltro, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentra su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo" (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee. D'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato - appare conseguenza del tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso l'indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006). 4.4. Sotto differente profilo, peraltro, si osserva che il ricorso individua la dedotta lesione del diritto alla difesa non tanto nell'omessa concessione di un termine ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., quanto nella "mancata concessione di un rinvio di udienza per poter consentire al difensore, qualunque fosse, di poter preparare le conclusioni e quindi efficacemente concludere", a fronte di un processo particolarmente complesso. Ebbene, sul punto basti considerare che un rinvio finalizzato esclusivamente a preparare la discussione, terminata l'istruttoria, non costituisce oggetto di diritto per le parti, pubblica e private, né è previsto dal codice di rito (che, anzi, all'art. 523, comma 1, cod. proc. pen. individua un'immediata consequenzialità tra l'esaurimento dell'assunzione delle prove e la formulazione delle conclusioni), risultando pertanto rimesso soltanto ad una eventuale valutazione di opportunità in capo al giudice, come tale non censurabile qualora negata. 4.5. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato. 5. Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto al secondo, che contesta al Giudice di appello di non aver disposto perizia sulla entità e sulla natura delle opere, sebbene sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; ancora, contesta alla Corte di appello di non aver esaminato una sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata nei confronti del ricorrente e con riguardo al medesimo immobile qui in esame, che conterrebbe decisivi argomenti in fatto quanto alla conclusione dei lavori prima del 28/8/2019 ed alla necessità di ripristinare i luoghi a seguito di un incendio. 5.1. Con riguardo al primo profilo, la Corte evidenzia che la questione trova adeguata e solida risposta nella sentenza impugnata, nella quale è evidenziato che l'intera documentazione in atti, con particolare riguardo alle fotografie, era idonea a documentare il mutamento nel tempo degli immobili di cui si tratta, e dunque i relativi interventi; il Giudice di appello ha poi precisato che le stesse immagini erano state scattate in sei diverse occasioni, in un periodo compreso tra luglio 2018 e dicembre 2019, così da coprire l'intero arco di tempo in cui si erano svolte le operazioni imputate al ricorrente. 5.2. A ciò si aggiunga - osserva questa Corte - che la assoluta necessità di disporre la perizia non poteva ricavarsi dal generico quesito che la sosteneva ("Accertare l'entità e la natura delle opere edilizie compiute"), come implicitamente affermato nella sentenza con le considerazioni appena richiamate. 5.3. Infine sul punto, e con carattere assorbente, il Collegio evidenzia il costante e condiviso indirizzo in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936). 5.4. In ordine, poi, alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del Martino, emessa dal Tribunale di Milano il 5/12/2022 ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo a tre violazioni di cui al d. Igs. n. 81 del 2008, la Corte osserva che se è vero che della stessa non si trova traccia nella motivazione, è anche vero che le considerazioni in essa contenute e riportate nel ricorso quanto alla conclusione del cantiere al 28/8/2019 risultano affidate prevalentemente alle sole indicazioni fornite proprio dall'imputato, apparendo quindi non decisive. A conferma di ciò, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (confermata da quella qui impugnata), particolarmente ampia e particolareggiata, ha compiuto una dettagliatissima ricostruzione dell'iter amministrativo e giudiziario della vicenda, evidenziando, tra l'altro, che: a) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato riscontrato "un cantiere edile pienamente attivo..(con) due operai che stavano eseguendo dei lavori"; b) il 31/10/2019 era stato eseguito il sequestro preventivo del compendio, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 28/10/2019, riscontrandosi, nell'occasione, che "i lavori erano ulteriormente proseguiti" (come da analitica descrizione, anche fotografica, alle pagg. 29 ss.); c) il 18/12/2019 era stata accertata un'ulteriore, illegittima prosecuzione dei lavori (come, ancora, dettagliatamente riportato alle pagg. 35 ss. della sentenza). Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve esser giudicato inammissibile per manifesta infondatezza. 6. Il terzo motivo di impugnazione, che contiene un'ampia censura alla motivazione quanto ai capi per i quali è stata pronunciata condanna, risulta del pari inammissibile. 6.1. La prima parte della doglianza si sviluppa espressamente su considerazioni di solo merito, non consentite in questa sede, richiamando la tesi difensiva proposta, le condizioni degli immobili interessati, la loro età, il loro stato, la natura dell'area oggetto di intervento, le fonti dichiarative, per poi concludere, in termini generali, che il ricorrente si sarebbe limitato a mettere (doverosamente) in sicurezza il Mulino, soggetto a pericolo di crollo, e a compiere interventi di manutenzione ordinaria su parte degli altri immobili, senza aggiunte volumetriche o lottizzazioni, così da giustificare il ricorso alla SCIA. Analogamente, la seconda parte della stessa censura (pagg. 14 e ss.) analizza una ad una le singole contestazioni, muovendosi ancora lungo considerazioni di mero fatto (tra cui il carattere degli interventi, la natura degli spazi creati, l'origine dei rifiuti e del loro accatastamento, la tipologia della contestata violazione dei sigilli in rapporto alla natura del bene sequestrato) che questa Corte non è ammessa a verificare, trattandosi di questioni proponibili soltanto di fronte al giudice della cognizione. Sebbene, dunque, la rubrica del motivo richiami la contraddittorietà della motivazione con riguardo a tutti i reati, la stessa censura ripropone, in fatto, i medesimi argomenti di merito che la difesa ha sollevato nei primi due gradi di giudizio, ottenendo da entrambe le sentenze una risposta estremamente ampia ed articolata, del tutto adeguata, fondata su oggettive risultanze investigative e priva P di illogicità manifesta. Come tale, dunque non censurabile in questa sede, nella quale la valutazione attiene esclusivamente alla tenuta logica della motivazione, non all'esame in sé che i giudici del merito hanno compiuto del materiale probatorio in atti. 6.1. A ciò si aggiunga che entrambe le sentenze hanno analizzato con particolare precisione tutti i capi contestati, concludendo per l'affermazione di responsabilità in termini solidi ed affidabili, con i quali, peraltro, il ricorso non si confronta: la seconda parte del motivo appena richiamata, infatti, si limita a specificare - capo per capo - quali argomenti di fatto (documentali, testimoniali) avrebbero giustificato l'assoluzione, ma non si misura con la pronuncia di appello, non ne analizza la motivazione (riportata solo per poche righe sub capo 4), sebbene questa - anche qui capo per capo - abbia diffusamente motivato circa le ragioni che giustificavano il giudizio di colpevolezza, richiamando plurime fonti dichiarative e documentali (e, tra queste, ampio compendio fotografico). 6.1.1. In particolare, e ribadita l'analitica decisione di primo grado, con riguardo all'abuso edilizio di cui al capo 1) la Corte ha concluso che in almeno 3 degli immobili erano stati operati aumenti di volumetria; che in tutti era stata prevista una destinazione d'uso diversa da quella originaria; che, pertanto, risultava necessario ottenere un permesso di costruire, non risultando sufficiente la SCIA o la successiva CILA (atti, peraltro, poi fatti oggetto di "provvedimenti negativi" da parte del Comune di Milano). La sentenza ha poi preso in esame la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto soltanto con una intelaiatura, per impedire il pericolo di crollo, e l'ha superata con varie considerazioni (pag. 20) alle quali il ricorso oppone solo argomenti di fatto. Di seguito, in ordine alla condotta di cui al capo 2), relativa alla violazione dell'obbligo di previa denuncia di queste opere in ragione dei materiali impiegati, la Corte ha richiamato le prove dichiarative, comprese le parole dell'imputato, per poi concludere che dalle stesse - e dal materiale fotografico - risultava la piena colpevolezza del Martino. Quanto al capo 3), relativa alla violazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. Igs. n. 42 del 2004, la sentenza, richiamati analiticamente i diversi vincoli presenti (e negato quello idraulico), ha quindi verificato numerosi passi dichiarativi, oltre alla tesi difensiva, così confermando l'affermazione di responsabilità ancora con motivazione estranea ad ogni effettivo confronto nel ricorso. In relazione, poi, al capo 4), concernente il deposito incontrollato di rifiuti, la pronuncia ha ulteriormente richiamato prove testimoniali, oltre a negare fondatezza alla versione difensiva ancora con ampie considerazioni sottratte ad ogni censura (pagg. 28-29). Infine, con riguardo alla violazione dei sigilli di cui al capo 5), sono state ancora ampiamente richiamate prove dichiarative a carico, poi correlate alla difesa mossa dal Martino, ritenuta invero smentita dai fatti accertati, attesa la prova di esecuzione di opere in area sottoposta a sequestro. 6.2. L'assenza di qualunque rapporto tra questa parte della motivazione ed il terzo motivo di ricorso ne impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, al pari dei precedenti. 7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorrente è anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi euro 1.850, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputat
Sentenza Cassazione n. 41426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris