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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09065/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Idato avviso alki udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado in relazione al delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non essere stata esclusa l'aggravante delle più persone riunite, pur non avendo i coimputati offerto alcun contributo alla commissione del reato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la mancata esclusione dell'aggravante suindicata.

Peraltro, fermo il superiore rilievo, non si ravvisa l'interesse del ricorrente a dolersi dell'applicazione dell'aggravante de qua, pur a fronte della concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Idato avviso alki udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado in relazione al delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non essere stata esclusa l'aggravante delle più persone riunite, pur non avendo i coimputati offerto alcun contributo alla commissione del reato. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la mancata esclusione dell'aggravante suindicata. Peraltro, fermo il superiore rilievo, non si ravvisa l'interesse del ricorrente a dolersi dell'applicazione dell'aggravante de qua, pur a fronte della concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]
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