CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cuccuini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 983/2020depositata il 19/5/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 15/11/2017, in accoglimentodella domanda proposta dal Fallimento dell’impresa individuale LanziSettimio, accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. occupava sine titulo l’immobile, diNumero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/2026proprietà del fallito, posto in Lucignano (Ar), [OSCURATO:PERSONA], ViaCorniolo 13, condannò la convenuta al rilascio dell’immobile e alrisarcimento del danno in favore del Fallimento, per indebita occupazione,determinandolo nella somma mensile di € 3.000 mensili dalla data delladiffida (febbraio 2015) sino all’effettivo rilascio.2. La Corte d’Appello di Firenze, adita da [OSCURATO:SOCIETA]., respingeva il gravamecondannando l’appellante, oltre che al pagamento delle spese processuali,anche al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..2.1 La Corte distrettuale riteneva, in rito, che la convocazione nel giudiziodi mediazione effettuata alla parte personalmente anzichè al suo difensorenon comportasse la nullità della procedura di mediazione e la conseguenteimprocedibilità del giudizio.Affermava che il contratto di sublocazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nonera opponibile al Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dal momento chequest’ultimo, proprietario del cespite immobiliare, aveva locato il bene adAntonio Mura, titolare del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rilasciatol’immobile, e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che nel contratto di subconduzionefigurava come locatrice, non risultava essere in possesso di alcun titoloche giustificasse la disponibilità dell’immobile e tanto meno il potere dicederlo ad altri. Ne discendeva l’improprietà del richiamo all’art. 80 l.fall.,che avrebbe imposto al curatore di recedere dal contratto stipulato dallaLati s.r.l., dal momento che nessun contratto opponibile alla massa potevaravvisarsi.Soggiungeva che la sublocazione era vietata dall’originario contratto dilocazione, né ricorrevano le ipotesi di cui all’art. 36 l. 392/78,evidenziando, inoltre, che l’intervento nel contratto di sublocazione delLanzi doveva considerarsi del tutto irrilevante, in quanto l’immobile erastato pignorato e pendeva la procedura esecutiva immobiliare, con laconseguenza che, secondo quanto previsto dall’art. 560, comma 2, c.p.c.,Numero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/2026non era consentita la locazione dell’immobile senza autorizzazione delGiudice dell’Esecuzione.Precisava che l’improcedibilità della procedura esecutiva individuale ex art.107 l. fall. non comportava la caducazione degli atti della procedura.Rilevava, da ultimo, che l’indennità di occupazione era stata determinatain un importo (€ 3.000) corrispondente a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allacuratela per la prosecuzione della locazione ed utilizzando quali parametridi calcolo sia il canone convenuto per il contratto di locazione (€ 3.500),sia quello concordato nel contratto di sublocazione (€ 8.500).3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza; ilart. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità delricorso, per avere il notificante omesso di attestare la conformità dellacopia informatica della procura alle liti al rispettivo originale analogico dacui è stata tratta, è infondata, in quanto nella relata di notifica è presentel’attestazione che la stessa contiene gli allegati, tra cui la procura, nativiinformatici.2. Il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2923 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato che, a fronte dellasottoscrizione del proprietario del bene [OSCURATO:PERSONA], “per consenso allasublocazione”, del contratto di sublocazione si era prodotta una sorta disuccessione nel contratto originario di locazione del 2007, conconseguente opponibilità di tale contratto al pignoramento, in quantoavente data certa anteriore a quest’ultimo.2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum: laCorte, infatti, sul punto, ha chiarito – con un accertamento di fatto nonrivedibile in questa sede di legittimità - che il contratto di locazione eraNumero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/2026successivo all’avvio del procedimento esecutivo e il Lanzi, non aveva,senza l’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, alcun potere didisposizione sul bene oggetto di esecuzione immobiliare.3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 560c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo, a diredella ricorrente, la Corte d’Appello rilevato che l’art. 560 c.p.c. trovaapplicazione con la stipula di un nuovo e valido contratto di locazione nelcorso della procedura esecutiva, mentre nel caso di specie vi sarebbestato un subentro della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto originarioavente data anteriore alla trascrizione del pignoramento e alla sentenzadichiarativa di fallimento.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 L’impugnata sentenza, con accertamento in fatto incensurabile in sededi legittimità se non nei ristretti limiti del vizio cui all’art 360, comma 1 n.5, c.p.c., che la ricorrente non ha dedotto, ha attribuito alla scritturaprivata del 15/6/2011 intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. valore enatura di un nuovo e distinto contratto di sublocazione, stipulato inpendenza della procedura esecutiva immobiliare, e non di subentro di unnuovo conduttore nell’originario contratto di locazione stipulato tra il fallitoe [OSCURATO:PERSONA].4. Il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 80l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la ricorrente lamentache i giudici di seconde cure avrebbero dovuto rilevare che il curatore, nonavendo mai esercitato il diritto di recesso, era subentrato nel rapportolocativo ai sensi della suindicata disposizione normativa.4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, contrariamente all’assunto dellaricorrente, la Corte ha affrontato tale questione così chiosando: «nediscende l’improprietà del richiamo all’art 80 l.fall. che avrebbe imposto alcuratore di recedere dal contratto stipulato dalla Lati dal momento chenessun contratto opponibile alla massa poteva ravvisarsi».Numero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il mezzo in esame presuppone l’esistenza di un contratto di locazioneopponibile alla massa la cui esistenza, invece, è stata esclusa dalla Cortedi merito e risulta, pertanto, privo del requisito di necessaria riferibilitàalla decisione impugnata che il ricorso per cassazione devenecessariamente avere.5. Il quarto motivo ipotizza la violazione degli artt. 105 e 107 l.fall. peravere la Corte d’Appello giustificato la condanna per responsabilitàaggravata dall’erronea considerazione che un bene acquisito nella massafallimentare non possa essere posto in vendita fintanto che siaillegittimamente occupato, quando invece una simile condizione non è diostacolo alla liquidazione dell’attivo.5.1 Anche questa censura non supera il vaglio di ammissibilità, in quantol’affermazione della sentenza censurata deve essere posta in correlazionecon il contesto argomentativo della statuizione sulla responsabilitàaggravata dell’appellante.L’impugnata sentenza ha stigmatizzato la condotta processuale tenutadall’appellante nel proseguire il contenzioso adducendo ragionimanifestamente infondate ed ha evidenziato, tra l’altro, che il protrarsidell’illegittima occupazione dell’immobile determinava conseguenzepregiudizievoli sulla vendita del bene e sulla mancata percezione dei frutti,intendendo rappresentare come sia fatto notorio che l’abusiva occupazionedi un bene immobile non impedisce, ma rende meno appetibile l’immobileperché occupato e in questo senso ostacola o ritarda la sua liquidazione.La doglianza in esame non coglie né contesta con la necessaria specificitàla ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata.6. Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:si argomenta che la statuizione di condanna per responsabilità aggravatasi fondi su una motivazione generica, illogica e contraddittoria.6.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/20266.2 L'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto nelle due previsionidi cui all'art 96 c.p.c. involge una indagine di fatto, i cui risultati sonosottratti al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione se lamotivazione sia adeguata ed immune da vizi logici o da errori di diritto.6.3 Nel caso di specie la Corte ha ricondotto l’accertamento dellaresponsabilità aggravata nella manifesta infondatezza dei motividell’appello e dunque la motivazione non è né illogica e/o contraddittoria,né inferiore al minimo costituzionale da renderla apparente.7. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2043c.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corted’Appello ravvisato che la curatela non aveva fornito la prova del dannosubito in relazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazionesine titulo, che non può essere in re ipsa.8. Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo lamotivazione dato conto solo del quantum del danno ma non dell’an.8.1 I due motivi, suscettibili di congiunto esame stante la loro intimaconnessione, non meritano accoglimento.8.2 Secondo l’insegnamento di questa Corte, «in tema di risarcimento deldanno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di unterzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, laconcreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lospecifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni divendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello dimercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, èchiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo allenozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere dicontestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognosodi prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorgecomunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità cheNumero registro generale 20589/2020Numero sezionale 2364/2026Numero di raccolta generale 22075/2026Data pubblicazione 27/06/2026generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancatoesercizio del diritto di godimento comporta che l'evenienza di tali fatti siatendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno» (cfr.Cass., S.U., 33645/2022).8.3 Orbene, lo stesso ricorrente ha dato atto (alle pagg. 19 e 20) chesimili allegazioni erano state fatte dalla procedura in termini diimpossibilità di locare l’immobile a terzi.La Corte di merito, nel commisurare il pregiudizio subito dal Fallimentoalla somma concretamente offerta dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura percontinuare la detenzione, ha individuato la perdita economica conseguentealla mancata disponibilità del bene nell’impossibilità per il curatore, incapo al quale grava l’obbligo di una gestione utile e fruttifera dei beniacquisiti al fallimento, di ricorrere al mercato delle locazioni immobiliari.9. In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap erimborso forfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. del 30.5.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.Il Presidente