CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41659/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 settembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato consumato e tentato e l'aveva condannata, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva ed al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputata ed alla spiccata capacità a delinquere resa evidente dai precedenti suddetti e dalle modalità esecutive dei reati per i quali si procede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i