CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 38172/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata, sulla base di mandato di arresto del 24 gennaio 2020, dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 aprile 1959, limitatamente al reato di rapina aggravata dall'uso di armi, commesso in Molinazzo di Monteggio il 5 luglio 2019. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione in ordine alle ragioni dell'accoglimento della domanda di estradizione. Dopo aver dato atto dell'inidoneità della documentazione trasmessa a prospettare elementi probatori a carico del ricorrente, la Corte aveva illogicamente accolto la domanda sulla base del richiamo ad un'informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Varese, trasmessa dal Procuratore Generale in data 4 maggio 2021. La Corte si era limitata a richiamare le informative di polizia giudiziaria, non presenti agli atti, contenute in un fascicolo relativo a procedimento pendente in fase di indagine presso la Procura della Repubblica di Varese, senza che fosse emersa o fosse stata comunque criticamente valutata la sussistenza di indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in relazione agli addebiti mossigli dal Procuratore Pubblico del [OSCURATO:PERSONA], salvo il generico riferimento alla derivazione degli indizi da captazioni telefoniche e ambientali e da attività di polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in ordine all'insussistenza di gravi indizi. Dando conto dell'applicabilità della Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957 e della necessità che dalla documentazione trasmessa emergano le ragioni per cui si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato addebitatogli, rileva il ricorrente che non è sufficiente una delibazione formale circa la trasmissione della documentazione prescritta e che, nel caso di specie, da quella trasmessa non è dato desumere l'esistenza di elementi probatori a carico, essendo ricostruite circostanze e modalità dei fatti, ma senza indicazione delle fonti di prova che avrebbero consentito la ricostruzione e l'identificazione degli autori del reato. La Corte aveva dato rilievo al richiamo alle domande di assistenza internazionale inoltrate alle Autorità italiane, ma delle stesse non era noto il contenuto, cosicché la domanda era stata accolta sulla base degli allegati ad una informativa dei Carabinieri di Varese, richiamati in forma di elenco e non prodotti. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano il medesimo tema. In particolare deve rilevarsi che sulla base di un orientamento consolidato «in tema di estradizione processuale, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti che è obbligatorio produrre da parte dell'autorità richiedente, nonché di altra documentazione comunque inviata, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, valutati nella prospettiva dello Stato richiedente» (Sez. 6, n. 8063 del 21/2/2019, A. Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037 del 5/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275424; Sez. 6, n. 8609 del 22/1/2010, Maksymenko, Rv. 246173). Nel caso in esame la Corte, pur dando atto dell'inidoneità del mandato di arresto a dar conto degli elementi acquisiti a carico del ricorrente, ha valorizzato il riferimento ivi contenuto alle richieste di assistenza internazionale ed ha poi fatto riferimento ad un'informativa dei Carabinieri di Varese, trasmessa dal Procuratore generale, elencando altresì ulteriori informative riguardanti la vicenda per la quale è stato emesso il mandato di arresto a carico del ricorrente, sottolineando che gli elementi probatori sarebbero desumibili da operazioni di intercettazione e da attività di polizia giudiziaria. Ma sulla base di tale analisi non è possibile comprendere di quali elementi disponga specificamente l'Autorità richiedente e quali siano le fonti di prova che possono essere concretamente valorizzate a carico del ricorrente, onde poter desumere un quadro indiziario rilevante nella prospettiva del Paese richiedente, dovendosi rilevare come l'ordine di arresto dia conto di dati di fatto, senza correlarli, almeno per ciò che interessa in questa sede, ad evidenze probatorie. 3. La valutazione della Corte territoriale non risulta dunque idonea a giustificare i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione alla sussistenza del quadro indiziario, imponendosi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che ben potrà avvalersi, all'occorrenza, anche della richiesta di ulteriori mirate informazioni. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]