Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 38150/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del G.I.P.

TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 aprile 2020 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe MARESCA la pena concordata dalle parti (due anni e dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa.

2. Propone ricorso Giuseppe MARESCA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre al meno grave reato di sostituzione di persona.4

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma -2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica, poiché - come osservato dal giudice - l'utilizzo di false qualità da parte degli agenti fu uno degli artifizi attraverso i quali essi trassero in inganno la persona offesa, inducendola a versare loro la somma di 500 euro e dodici monili in oro.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del G.I.P. TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 aprile 2020 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe MARESCA la pena concordata dalle parti (due anni e dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa. 2. Propone ricorso Giuseppe MARESCA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre al meno grave reato di sostituzione di persona.4 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma -2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica, poiché - come osservato dal giudice - l'utilizzo di false qualità da parte degli agenti fu uno degli artifizi attraverso i quali essi trassero in inganno la persona offesa, inducendola a versare loro la somma di 500 euro e dodici monili in oro. 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 38150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris