CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 17/12/2021 ha dichiarato, su richiesta congiunta del Pubblico Ministero e della difesa, non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 640 cod. pen. in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, censurando la decisione impugnata, attesa l'erronea qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione; il reato contestato al Genovese, pur qualificato nel capo di imputazione come truffa, sarebbe più correttamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., peraltro nella forma consumata e non meramente tentata, avendo l'imputato ottenuto la consegna del denaro richiesto e non dovuto. 3. La Corte dì appello ha disposto la trasmissione dell'appello presso la Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'ufficio della Procura, nell'esercizio dei suoi esclusivi poteri, aveva la possibilità di modificare l'imputazione elevata dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica (competente anche nel caso dì fattispecie di estorsione semplice e non aggravata), non potendo lamentare in questa sede la diversa considerazione della portata della condotta contestata secondo la decisione del Tribunale sulla base della descrizione del fatto nel capo di imputazione ai sensi dell'art. 640 cod. pen. Non avendo, dunque, il Pubblico ministero modificato il capo di imputazione in udienza, la decisione del Tribunale, in relazione alla contestazione elevata, appare corretta e non censurabile. 6. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci