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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 05184/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza.

È pacifico, infatti, che in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per Cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01).

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. È pacifico, infatti, che in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per Cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris