CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 26962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_ 2 5 6 Z ORDINANZA sul ricorso 22551/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 33/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] nsima Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con cui era stata respinta la sua domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo di C. 56.062,69, oltre IVA, quale saldo delra-pgrziale esecuzione dell'ordine di fornitura effettuato in favore della stessa. 1.2. La corte, in particolare, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ha ritenuto, per quanto ancora interessa, che il carattere parziale dell'adempimento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva escludere il diritto di quest'ultima di ricevere il corrispettivo per l'opera e i servizi che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, risultano essere stati effettivamente eseguiti, trattandosi di fatto idoneo ad incidere solo sull'ammontare del corrispettivo pattuito, da ridursi in ragione del valore delle prestazioni rimaste inadempiute. 1.3. La corte, su quest'ultimo punto, ha affermato che, in difetto di una puntuale indicazione dei costi delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice, risultava corretto il metodo utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio, condiviso dai consulenti di parte, e già recepito nella sentenza impugnata, e consistito nel sottrarre dal valore complessivo della commessa originariamente pattuita, pari ad C. 375.000,00, quello delle lavorazioni che la committente ha dato in appalto a terzi prima in virtù delle modifiche apportate all'accordo originario e poi a seguito della cessazione dell'attività produttiva da parte della [OSCURATO:SOCIETA], per un totale di C. 313.864,52, per un residuo pari ad C. 61.864,52, cui è stato dapprima aggiunto l'importo di C. 64.745,00 per una fornitura in legno e, infine, sottratte le spese sostenute dalla committente, per C. 5.255,00, e gli acconti dalla stessa pagati, per C. 56.250,00 ed C. 13.567,79, per un residuo credito in capo all'appaltatrice di C. 56.062,69, oltre IVA. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato in data 10/9/2021, ha chiesto, per un unico motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Ric. 2021 n. 22551 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 15/10/2021. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, condividendo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha quantificato il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella somma complessiva di C. 56.062,69, oltre IVA, omettendo, però, di considerare che, in realtà, lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato che il calcolo diretto dei costi delle lavorazioni effettivamente realizzate da Transima non era stato possibile poiché avrebbe richiesto l'elenco dettagliato di tutte le lavorazioni effettuate dalla stessa, con relative schede di costo, e che tale documentazione non era, tuttavia, disponibile. 3.2. La corte d'appello, quindi, ha aggiunto la ricorrente, senza considerare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova né di ricerca dei fatti che la parte ha l'onere di provare ma solo uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati e dei documenti ritualmente acquisiti al proc:esso, non si è avveduta della mancata prova, il cui onere spettava al [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'esistenza stessa del credito fatto valere in giudizio, e cioè dell'an debeatur, diversamente dal tribunale, che aveva invece rigettato la domanda proposta dallo stesso per l'insussistenza di adeguati riscontri probatori alle prestazioni eseguite cui far corrispondere poste attive non ancora adempiute da parte della società convenuta. Ric. 2021 n. 22551 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 4.1. Il motivo è infondato. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società appaltatrice avesse il diritto di ricevere il saldo del compenso per i lavori effettivamente svolti su incarico della convenuta e rimasti insoluti. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risull:i dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né tantomeno quello di procedere ad una rilettura delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione assunta sul punto dal giudice di merito al fine di sovrapporre la propria valutazione rispetto a quella compiuta da quest'ultimo (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, piuttosto, soltanto controllare se lo stesso abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nT-+i-mitL del Ric. 2021 n. 22551 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 4.2. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il fallimento della società appaltatrice avesse fornito la prova di lavori svolti su richiesta della convenuta (v. la sentenza impugnata, p. 6 e .7). Ed una volta affermato, come la corte ha rìtenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'attore aveva dimostrato in giudizio l'esecuzione di lavori per conto della committente, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dallo stesso in quanto volta, appunto, al pagamento del compenso a lui spettante per l'esecuzione dei predetti lavori, così come quantificato, attraverso i documenti prodotti in giudizio, dal consulente tecnico d'ufficio. 4.3. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è, del resto, configurabile quale vizio della sentenza solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove, in particolare, ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. cfr. Cass.n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). Ric. 2021 n. 22551 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 4.4. Nello stesso modo, la prospettata violazione dell'art.115 c.p.c. è deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza, formulata dalla ricorrente, che lo stesso, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentii:a dall'art.116 c.p.c. (Cass. SU n. 20867 del 2020; conf., Cass. n. 11892 del 2016, in nnotiv.). D'altra parte, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. del Ric. 2021 n. 22551 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 2022, che, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la parte aveva dedotto il travisamento del contenuto degli accertamenti tecnico-sanitari svolti in un processo penale, per non avere il ricorrente assolto agli oneri prescritti). 5. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-ouater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, cli un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso