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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38533/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la precedente decisione del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 1.667 di multa rideterminando la pena inflitta per effetto della disapplicazione della recidiva in complessivi mesi g di reclusione ed € 1.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. questa non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva decidere in merito la Corte anconetana; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il onsigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la precedente decisione del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 1.667 di multa rideterminando la pena inflitta per effetto della disapplicazione della recidiva in complessivi mesi g di reclusione ed € 1.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. questa non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva decidere in merito la Corte anconetana; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il onsigliere est
Sentenza Cassazione n. 38533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris