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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50168/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'errata applicazione dell'art. 544 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità in relazione all'uccisione della cagnetta domestica, da lui cagionata unitamente all'uxoricidio di cui è stato parimenti ritenuto colpevole, per assenza di crudeltà, avendo egli agito al solo fine di evitare che l'animale avesse a soffrire per essere privato dei suoi due padroni ed affidato ad un canile; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità poiché meramente ripetitivo di doglianza già devoluta al giudice di appello e da questo esclusa con non illogica motivazione e corretta applicazione dei principi di diritto in materia, posto che in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità (non illogicamente raivvisata nella specie tenendo conto che l'animale perdette la vita a seguito di ben tre ferite provocate con un'arma taglio), mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. n. 8449 del 04/02/2020, Serra, Rv. 278660-02; Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., Rv. 274075); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, mentre non può prendersi in considerazione la memoria depositata dalla parte civile ENPA in data 16 novembre, non essendo il deposito intervenuto nel rispetto del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 610, comma 5- bis, e 611, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'errata applicazione dell'art. 544 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità in relazione all'uccisione della cagnetta domestica, da lui cagionata unitamente all'uxoricidio di cui è stato parimenti ritenuto colpevole, per assenza di crudeltà, avendo egli agito al solo fine di evitare che l'animale avesse a soffrire per essere privato dei suoi due padroni ed affidato ad un canile; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità poiché meramente ripetitivo di doglianza già devoluta al giudice di appello e da questo esclusa con non illogica motivazione e corretta applicazione dei principi di diritto in materia, posto che in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità (non illogicamente raivvisata nella specie tenendo conto che l'animale perdette la vita a seguito di ben tre ferite provocate con un'arma taglio), mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. n. 8449 del 04/02/2020, Serra, Rv. 278660-02; Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., Rv. 274075); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, mentre non può prendersi in considerazione la memoria depositata dalla parte civile ENPA in data 16 novembre, non essendo il deposito intervenuto nel rispetto del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 610, comma 5- bis, e 611, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novem
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