CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15514/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 57, presso lo studio dell’avv. A ntonio S alvia , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. A ntonino D ella Sciucca -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicat i indirizz i PEC de gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 1853/2017della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego. Rinunciaal ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. R.G.N.15514/2018 Cron. Rep. Ud.9/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato il difensor e de l ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio , attribuita anche al Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ma del quale, peraltro, nell’atto non compare la sottoscrizione, né analogica, né digitale; rilevato che la controparte, che si era già precedentemente difesa con controricorso, ha depositato istanza per la rifusione delle spese legali, con distrazione in favore dei difensori; ritenuto che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, sollecitata dal difensore d el ricorrent e , perché la rinuncia non è stata redatta nelle forme richieste dall’art.390 c.p.c.; rilevato, infatti, chela disposizione citata, in tutte le versioni succedutesi neltempo, prevede, al comma 2, che la rinuncia al ricorso percassazione «deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dalsuo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandatospeciale a tale effetto»; rilevato che, nella specie, al difensore del ricorrente non è stato espressamente conferito il potere di rinunciare al ricorso con la procura speciale rilasciata in calce ricorso medesimo; ritenuto, tuttavia, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina quindi l’inammissibilità sopravvenuta (Cass. n n . 17562/2020; 28524/2018; 27868/2018; 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);ritenuto, per quanto riguarda le spese di lite, che non si ravvisano –né parte ricorrente ha indicato in alcun modo – ragioni specifiche che ne giustifichino la compensazione, dovendo, quindi, essere poste a carico della parte che ha, seppur irritualmente, rinunciato al ricorso ( Cass. n. 9474/2020); dato atto, infine, che, non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 1 3, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria delgravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenutacarenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama,fra le tante, Cass.nn. 16305/2016, 18528/2016, 3288/2018, 31732/2018 , 14782/2018); P.Q.M. la Corte inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e access