CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di assise di appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Venezia, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato per entrambi in anni sei di reclusione la pena irrogata in primo grado, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 4 cod. pen. Con l'unico motivo di ricorso denunciano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., lamentando l'illegalità della pena poiché il giudice di merito ha omesso ogni riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello. La Corte di assise di appello ha accolto il concordato proposto dalle parti, con rinunzia a tutti i motivi d'impugnazione diversi da quelli relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 4 cod. pen., e proceduto alla rideterminazione della pena secondo il criterio di calcolo concordato, analiticamente esplicitato nella motivazione della sentenza. La pena irrogata, compresa nei limiti edittali della norma violata, non è illegale, per cui è inammissibile la doglianza avanzata dai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02). 3. L'inamnnissibilità va dichiarata con procedura de plano, da cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle