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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 26034/2026

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3; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26/02/2026; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata, la richiesta di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Piacenza, in relazione al processo in cui è imputato lo stesso ricorrente per il reato di esercizio abusivo della professione.

2. E' stato articolato un unico motivo con cui si deduce, sotto molteplici profili, violazione di legge, quanto agli artt. 37, comma 1, lett. b), 38 - 41 cod. proc. pen., nonchè 111 Cost. e 6 Cedu. 1L'assunto è che nel procedimento sarebbero stati adottati una serie di provvedimenti non fondati "su criteri oggettivi".

Si fa riferimento: - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui era stato fissato l'esame dell'imputato, che, tuttavia non si sarebbe presentato per ragioni di salute rappresentate dalla difesa; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il difensore avrebbe chiesto un rinvio per consentire all'imputato di presenziare e rendere l'esame; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rigettato l'istanza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e rinviato il processo per la discussione; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui, presente l'imputato, la difesa avrebbe chiesto la restituzione nel termine per potere rendere l'esame ma anche detta richiesta sarebbe stata rigettata.

In tale contesto si colloca la dichiarazione di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata sul presupposto secondo cui il reiterato diniego di consentire l'esame dell'imputato avrebbe costituito una manifestazione indebita del convincimento del magistrato in ordine al merito del processo.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione affermando che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] nella specie costituirebbero non un convincimento esplicito sul merito della imputazione quanto, piuttosto, espressione di libere determinazioni, eventualmente impugnabili con i mezzi ordinari.

Si tratterrebbe, secondo il ricorrente, di una motivazione viziata perché la manifestazione indebita del convincimento sarebbe configurabile anche rispetto a un qualunque comportamento non solo non jure ma anche divaricante rispetto all'esercizio della funzione e, comunque, confliggente con il ruolo di terzietà assegnato al giudice.

L'assunto è che la sequenza dei provvedimenti indicati rivelerebbe una rigida preclusione verso il diritto dell'imputato ad essere sentito, tale da rendere plausibile il sospetto che "il giudice avesse maturato un convincimento sul merito e ritenesse superfluo qualsiasi apporto difensivo ulteriore" (così il ricorso).

In tal senso si sarebbe realizzata una violazione del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. 2 6 CEDU.

Si aggiunge che sarebbe stata assunta in violazione di legge anche la sanzione pecuniaria inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dall'esame dei molteplici interventi della Corte costituzionale emerge un progressivo adattamento del concetto di incompatibilità del giudice determinata da 2ragioni interne allo svolgimento del procedimento, finalizzate ad evitare che condizionamenti, anche solo apparentemente tali, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio.

I termini della relazione di incompatibilità sono due: l'attività pregiudicante e la sede pregiudicata.

L'attività pregiudicante può essere costituita da qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell'accusa; essa non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto - reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona.

Non può essere, quindi, ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, né possono esserlo precedenti determinazioni che abbiano riguardato lo svolgimento del processo ma non il merito dell'accusa, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze processuali.

La sede pregiudicata è quella giudiziale, per tale dovendosi intendere ogni sequenza processuale che, in base ad un esame delle risultanze probatorie, pervenga ad una decisione di merito.

Qualora la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento ma mediante un atto che non presupponga necessariamente una tale valutazione, l'effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito dell'accusa deve essere accertata in concreto e devono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

In tali casi è infatti configurabile l'astensione per gravi ragioni di convenienza a norma dell'art. 36 lett. h) cod. proc. pen., potendo la stessa trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice.

Non potendo le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione avere carattere astratto, esse devono essere sempre oggetto di un puntuale apprezzamento che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione del merito dell'accusa, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo.

Il quadro complessivo si completa con il richiamo all'istituto della ricusazione: gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione condividono tutti la finalità di assicurare i mezzi per garantire l'imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, mal si conciliano con la serenità e con la obiettività della decisione.

Orbene, l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g) - che richiama i casi di incompatibilità 3indicati all'art. 34 -, e non invece per la lettera h), e cioè qualora sussistano gravi ragioni di convenienza.

Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto però di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Attraverso le sentenze n. 306 - 307 - 308 del 1997, n. 113 - 283 del 2000 la Corte costituzionale ha ricostruito sistematicamente gli strumenti di tutela del principio dell'imparzialità - terzietà del giudice, con la necessaria sottolineatura della permanenza di una situazione di non coincidenza tra i casi di astensione e quelli previsti come motivi di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. a), in quanto le altre ragioni di convenienza, come intese dalla sentenza n. 113 del 2000, non costituiscono automaticamente anche ragioni di ricusazione.

Le ragioni di questa scelta vanno individuate nella consapevolezza di sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio.

3. In tale contesto, la Corte di cassazione ha costantemente avuto modo di pronunciarsi con riferimento all'applicabilità dell'istituto della ricusazione nell'ipotesi di indebita manifestazione del convincimento del giudice, evidenziando come l'operatività dell'istituto sia legata esclusivamente alle ipotesi in cui il giudice, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, e cioè esprima opinioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale.

Al tempo stesso è consolidato il principio secondo cui tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso).

In tal senso, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno specificato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la 4delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (così Sez.

U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067 che hanno ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).

Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedi mentale.

Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso questioni di carattere processuale rispetto alle quali non sia stata manifestata alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n.22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092).

Il carattere "indebito" della manifestazione del' proprio convincimento esige un'esternazione senza alcuna necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudice opera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649 - 01).

5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha chiarito con puntualità come il [OSCURATO:PERSONA] ricusato non abbia mai manifestato indebitamente il proprio convincimento in ordine ai fatti oggetto del processo, cioè sulla regiudicanda penale, essendosi limitato ad emettere provvedimenti ordinatori relativi a richieste di rinvio ovvero di rimessione in termini.

A fronte della compiuta ricostruzione fatta dalla Corte di merito, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad astratte affermazioni, senza nemmeno indicare quale sarebbe l'atto da cui emergerebbe in concreto la manifestazione indebita del convincimento del [OSCURATO:PERSONA] sulla colpevolezza.

6. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. 5Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

3.000. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26/02/2026; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata, la richiesta di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Piacenza, in relazione al processo in cui è imputato lo stesso ricorrente per il reato di esercizio abusivo della professione. 2. E' stato articolato un unico motivo con cui si deduce, sotto molteplici profili, violazione di legge, quanto agli artt. 37, comma 1, lett. b), 38 - 41 cod. proc. pen., nonchè 111 Cost. e 6 Cedu. 1L'assunto è che nel procedimento sarebbero stati adottati una serie di provvedimenti non fondati "su criteri oggettivi". Si fa riferimento: - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui era stato fissato l'esame dell'imputato, che, tuttavia non si sarebbe presentato per ragioni di salute rappresentate dalla difesa; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il difensore avrebbe chiesto un rinvio per consentire all'imputato di presenziare e rendere l'esame; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rigettato l'istanza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e rinviato il processo per la discussione; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui, presente l'imputato, la difesa avrebbe chiesto la restituzione nel termine per potere rendere l'esame ma anche detta richiesta sarebbe stata rigettata. In tale contesto si colloca la dichiarazione di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata sul presupposto secondo cui il reiterato diniego di consentire l'esame dell'imputato avrebbe costituito una manifestazione indebita del convincimento del magistrato in ordine al merito del processo. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione affermando che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] nella specie costituirebbero non un convincimento esplicito sul merito della imputazione quanto, piuttosto, espressione di libere determinazioni, eventualmente impugnabili con i mezzi ordinari. Si tratterrebbe, secondo il ricorrente, di una motivazione viziata perché la manifestazione indebita del convincimento sarebbe configurabile anche rispetto a un qualunque comportamento non solo non jure ma anche divaricante rispetto all'esercizio della funzione e, comunque, confliggente con il ruolo di terzietà assegnato al giudice. L'assunto è che la sequenza dei provvedimenti indicati rivelerebbe una rigida preclusione verso il diritto dell'imputato ad essere sentito, tale da rendere plausibile il sospetto che "il giudice avesse maturato un convincimento sul merito e ritenesse superfluo qualsiasi apporto difensivo ulteriore" (così il ricorso). In tal senso si sarebbe realizzata una violazione del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. 2 6 CEDU. Si aggiunge che sarebbe stata assunta in violazione di legge anche la sanzione pecuniaria inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dall'esame dei molteplici interventi della Corte costituzionale emerge un progressivo adattamento del concetto di incompatibilità del giudice determinata da 2ragioni interne allo svolgimento del procedimento, finalizzate ad evitare che condizionamenti, anche solo apparentemente tali, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio. I termini della relazione di incompatibilità sono due: l'attività pregiudicante e la sede pregiudicata. L'attività pregiudicante può essere costituita da qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell'accusa; essa non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto - reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona. Non può essere, quindi, ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, né possono esserlo precedenti determinazioni che abbiano riguardato lo svolgimento del processo ma non il merito dell'accusa, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze processuali. La sede pregiudicata è quella giudiziale, per tale dovendosi intendere ogni sequenza processuale che, in base ad un esame delle risultanze probatorie, pervenga ad una decisione di merito. Qualora la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento ma mediante un atto che non presupponga necessariamente una tale valutazione, l'effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito dell'accusa deve essere accertata in concreto e devono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione. In tali casi è infatti configurabile l'astensione per gravi ragioni di convenienza a norma dell'art. 36 lett. h) cod. proc. pen., potendo la stessa trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice. Non potendo le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione avere carattere astratto, esse devono essere sempre oggetto di un puntuale apprezzamento che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione del merito dell'accusa, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo. Il quadro complessivo si completa con il richiamo all'istituto della ricusazione: gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione condividono tutti la finalità di assicurare i mezzi per garantire l'imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, mal si conciliano con la serenità e con la obiettività della decisione. Orbene, l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g) - che richiama i casi di incompatibilità 3indicati all'art. 34 -, e non invece per la lettera h), e cioè qualora sussistano gravi ragioni di convenienza. Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto però di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. Attraverso le sentenze n. 306 - 307 - 308 del 1997, n. 113 - 283 del 2000 la Corte costituzionale ha ricostruito sistematicamente gli strumenti di tutela del principio dell'imparzialità - terzietà del giudice, con la necessaria sottolineatura della permanenza di una situazione di non coincidenza tra i casi di astensione e quelli previsti come motivi di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. a), in quanto le altre ragioni di convenienza, come intese dalla sentenza n. 113 del 2000, non costituiscono automaticamente anche ragioni di ricusazione. Le ragioni di questa scelta vanno individuate nella consapevolezza di sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio. 3. In tale contesto, la Corte di cassazione ha costantemente avuto modo di pronunciarsi con riferimento all'applicabilità dell'istituto della ricusazione nell'ipotesi di indebita manifestazione del convincimento del giudice, evidenziando come l'operatività dell'istituto sia legata esclusivamente alle ipotesi in cui il giudice, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, e cioè esprima opinioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale. Al tempo stesso è consolidato il principio secondo cui tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). In tal senso, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno specificato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la 4delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (così Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067 che hanno ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedi mentale. Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso questioni di carattere processuale rispetto alle quali non sia stata manifestata alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n.22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092). Il carattere "indebito" della manifestazione del' proprio convincimento esige un'esternazione senza alcuna necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudice opera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649 - 01). 5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha chiarito con puntualità come il [OSCURATO:PERSONA] ricusato non abbia mai manifestato indebitamente il proprio convincimento in ordine ai fatti oggetto del processo, cioè sulla regiudicanda penale, essendosi limitato ad emettere provvedimenti ordinatori relativi a richieste di rinvio ovvero di rimessione in termini. A fronte della compiuta ricostruzione fatta dalla Corte di merito, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad astratte affermazioni, senza nemmeno indicare quale sarebbe l'atto da cui emergerebbe in concreto la manifestazione indebita del convincimento del [OSCURATO:PERSONA] sulla colpevolezza. 6. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. 5Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M
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