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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38650/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatro ite—ptf+-‘ C o' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli 1'8 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 21 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della vio- lazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso 1'8 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti ge- neriche equivalenti ala recidiva qualificata, alla pena di giustizia, invece ha ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti ed ha quindi rideterminato, ridu- cendola, la sanzione inflitta; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

L'impugnazione è manifestamente infondata, ergo: inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); la Corte territoriale, inoltre motiva anche (p. 3) la non emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pur non essendo tale passaggio necessario nell'attuale assetto normativo (cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/0372018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. • Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatro ite—ptf+-‘ C o' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli 1'8 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 21 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della vio- lazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso 1'8 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti ge- neriche equivalenti ala recidiva qualificata, alla pena di giustizia, invece ha ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti ed ha quindi rideterminato, ridu- cendola, la sanzione inflitta; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata, ergo: inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); la Corte territoriale, inoltre motiva anche (p. 3) la non emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pur non essendo tale passaggio necessario nell'attuale assetto normativo (cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/0372018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. • Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere e
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