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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1952

Cassazione n. 18592/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/07/1979Possidente Leonardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1952avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLeonardo [OSCURATO:PERSONA], con un medesimo atto;rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenuta remissione diquerela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione, in presenza deiquali si chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato siè estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen., atteso che la querela èstata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente-accettata; che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensidell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione diquerela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/07/1979Possidente Leonardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1952avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLeonardo [OSCURATO:PERSONA], con un medesimo atto;rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenuta remissione diquerela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione, in presenza deiquali si chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato siè estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen., atteso che la querela èstata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente-accettata; che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensidell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione diquerela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris