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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13948/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom.presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 1421/2018 depositata il 06/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società immobiliare esercente l’attività locatizia,all’epoca dei fatti, era proprietaria di un fabbricato sito in Roma alla ViaCiviltà del lavoro n. 38, gravato da ipoteca iscritta a garanzia di unfinanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] e concesso in locazione all’INPS.Nel vigore del comma 36 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in qualità di consolidata, deducevadall’imponibile ai fini dell’IRES gli interessi passivi sul suddettofinanziamento, così per gli aa.ii. 2008, 2009 e 2010.In riferimento all’a.i. 2009, la D.P.

I di Roma dell’Agenzia delleentrate, in esito a verifica fiscale condotta da funzionari della medesimaAgenzia, notificava alla contribuente avviso di accertamento, contestandola violazione dell’art. 96 TUIR, relativamente alla deduzione degli interessipassivi di cui innanzi, sul presupposto che “solo gli interessi passivicorrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati allalocazione … non siano soggetti a limiti di deducibilità previsti dall’art. 96TUIR”, con conseguente recupero di maggiore IRES ed aggravio diinteressi e sanzione, nella misura del 100% del “quantum” accertato.2.

Il giudice di prossimità rigettava il ricorso in condivisione della tesiagenziale.3.

La contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dallaCTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, alla stregua, per quanto diragione, della seguente motivazione:- l’atto d’appello «non contiene neppure una specifica censura avversola sentenza di primo grado, ma si limita a riprodurre, in moto anche assaidiffuso e confuso, le doglianze formulate nel ricorso avverso l'attoimpositivo»;- «non esiste una specifica elencazione ed esplicitazione delle ragionilogico-giuridiche dell'appello»;Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026- la censura in ordine alla violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997,«è riferita invece all’atto impositivo, che la [OSCURATO:SOCIETA] si duole essere statoemanato in difetto di previo contraddittorio con la parte contribuente»;- «l’appellante asserisce che ‘la sentenza impugnata merita di essereannullata per violazione del principio della prova’», ma «poi si limita asvolgere considerazioni sulla valenza del PVC presuppostoall’accertamento, senza meglio esplicitare in cosa sia consistito il viziodella cognizione di primo grado».4.

Propone la contribuente ricorso per cassazione con quattro motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni di economia espositiva suggeriscono di enunciareunitariamente tutti e quattro i motivi di ricorso.2.

Primo motivo: “Nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 in relazione al n. 4, comma 1, dell’art.360 c.p.c. ed all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/92”.

Più in dettaglio, “lasentenza impugnata deve essere annullata in quanto la CTR di Roma haerroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione proposti in appellodalla società contribuente difettassero di esplicita critica alla sentenza diprimo grado e fossero, per l'effetto, carenti del requisito di specificità dicui all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, con riguardo peraltro alle sole‘eccezioni’ di mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e difetto diprova e carenza di motivazione sollevate nel primo grado di giudizio eriproposte in secondo grado”.3.

Secondo motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo essaomesso di pronunciare sul motivo d’appello riguardante la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/20264.

Terzo motivo (formulato in subordine al precedente): nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per difettodi motivazione in ordine al motivo d’appello deducente la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007.5.

Quarto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo essa omesso dipronunciare sul motivo d’appello, formulato in via subordinata, mediante ilquale era stata richiesta la rideterminazione delle sanzioni nella misura del90% anziché del 100% dell’imposta accertata in ragione dello “iussuperveniens” di cui all’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 158 del 2015.6.

Il primo motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, giacchéossequia gli oneri di precisione ed autosufficienza: infatti, riprodotti gli attidei gradi di merito, con particolare riguardo all’atto d’appello, individua iprofili di illegittimità affliggenti la sentenza impugnata, raccordandoli,congruamente, a corretto paradigma censorio – è fondato e meritaaccoglimento, con conseguente inammissibilità, per sopravvenuto difettodi interesse, di tutti gli altri.6.1.

L’affermazione della CTR, nella parte della sentenza impugnatadedicata alla motivazione in diritto, secondo cui l’atto d’appello,limitandosi a “riprodurre” “le doglianze formulate nel ricorso avverso l'attoimpositivo”, non conterrebbe “una specifica censura avverso la sentenza diprimo grado”, non apprezzandosi “una specifica elencazione edesplicitazione delle ragioni logico-giuridiche dell'appello”, entra in frizionerispetto a quanto leggesi nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso, a termini della quale “l’appellante impugna la prefata sentenza,dolendosi genericamente di violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 e di‘violazione del principio della prova ed inversione dell’onere relativo’,concludendo per l’accoglimento del gravame e l’integrale riforma dellasentenza di primo grado”.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026Pertanto, a termini di quanto riferito dalla stessa CTR nella partededicata allo svolgimento del processo, l’atto d’appello contenevaeffettivamente la richiesta di “integrale riforma della sentenza di primogrado” per violazioni di legge, in detta parte, peraltro, assaisommariamente, e, come subito si dirà, neppure integralmente,accennate.Tale richiesta era di per sé sufficiente – alla luce del principiodevolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario,differentemente, sia consentito di far rilevare, del giudizio di cassazione(Cass. n. 125 del 2017) – a fondare una concreta e reale consistenzadevolutiva dell’atto di appello, idonea a far sorgere il preciso ed ineludibiledovere decisiorio del relativo giudice, nella specie, invece,ingiustificatamente abdicato (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del2017 e Cass. n. 1200 del 2016).Ciò tanto più in quanto, alla stregua della lettura delle devoluzionirassegnate dalla contribuente nell’atto d’appello, debitamente trascritte, afini di autosufficienza, alle pp. 77 ss. del ricorso per cassazione, emergecome la medesima non si sia affatto limitata a riprodurre le doglianzeformulate in primo grado, evidenziando, al contrario, di volta in volta(anche con riferimento alle questioni della violazione del contraddittorio edella violazione, oltreché, per vero, dell’onere della prova, altresì deiprincipi in tema di motivazione dell’atto impositivo: pp. 7 e 9 ric. cass.), lanon condivisibilità del diverso avviso espresso dal primo giudice: viepiù,tra dette devoluzioni, figurava anche quella, centrale, inerente laviolazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007 (p. 10 ric. cass.),ignorata dalla CTR sia nella parte della sentenza impugnata dedicata allosvolgimento del processo sia “a fortiori” nella parte argomentativa.7.

In definitiva, in accoglimento del primo, la sentenza impugnata vacassata con rinvio, per nuovo integrale esame dell’appello e per le spese,comprese quelle del presente grado di giudizio.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MIn accoglimento del primo motivo, inammissibili gli altri, cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom.presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 1421/2018 depositata il 06/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società immobiliare esercente l’attività locatizia,all’epoca dei fatti, era proprietaria di un fabbricato sito in Roma alla ViaCiviltà del lavoro n. 38, gravato da ipoteca iscritta a garanzia di unfinanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] e concesso in locazione all’INPS.Nel vigore del comma 36 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in qualità di consolidata, deducevadall’imponibile ai fini dell’IRES gli interessi passivi sul suddettofinanziamento, così per gli aa.ii. 2008, 2009 e 2010.In riferimento all’a.i. 2009, la D.P. I di Roma dell’Agenzia delleentrate, in esito a verifica fiscale condotta da funzionari della medesimaAgenzia, notificava alla contribuente avviso di accertamento, contestandola violazione dell’art. 96 TUIR, relativamente alla deduzione degli interessipassivi di cui innanzi, sul presupposto che “solo gli interessi passivicorrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati allalocazione … non siano soggetti a limiti di deducibilità previsti dall’art. 96TUIR”, con conseguente recupero di maggiore IRES ed aggravio diinteressi e sanzione, nella misura del 100% del “quantum” accertato.2. Il giudice di prossimità rigettava il ricorso in condivisione della tesiagenziale.3. La contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dallaCTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, alla stregua, per quanto diragione, della seguente motivazione:- l’atto d’appello «non contiene neppure una specifica censura avversola sentenza di primo grado, ma si limita a riprodurre, in moto anche assaidiffuso e confuso, le doglianze formulate nel ricorso avverso l'attoimpositivo»;- «non esiste una specifica elencazione ed esplicitazione delle ragionilogico-giuridiche dell'appello»;Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026- la censura in ordine alla violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997,«è riferita invece all’atto impositivo, che la [OSCURATO:SOCIETA] si duole essere statoemanato in difetto di previo contraddittorio con la parte contribuente»;- «l’appellante asserisce che ‘la sentenza impugnata merita di essereannullata per violazione del principio della prova’», ma «poi si limita asvolgere considerazioni sulla valenza del PVC presuppostoall’accertamento, senza meglio esplicitare in cosa sia consistito il viziodella cognizione di primo grado».4. Propone la contribuente ricorso per cassazione con quattro motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di economia espositiva suggeriscono di enunciareunitariamente tutti e quattro i motivi di ricorso.2. Primo motivo: “Nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 in relazione al n. 4, comma 1, dell’art.360 c.p.c. ed all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/92”. Più in dettaglio, “lasentenza impugnata deve essere annullata in quanto la CTR di Roma haerroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione proposti in appellodalla società contribuente difettassero di esplicita critica alla sentenza diprimo grado e fossero, per l'effetto, carenti del requisito di specificità dicui all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, con riguardo peraltro alle sole‘eccezioni’ di mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e difetto diprova e carenza di motivazione sollevate nel primo grado di giudizio eriproposte in secondo grado”.3. Secondo motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo essaomesso di pronunciare sul motivo d’appello riguardante la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/20264. Terzo motivo (formulato in subordine al precedente): nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per difettodi motivazione in ordine al motivo d’appello deducente la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007.5. Quarto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo essa omesso dipronunciare sul motivo d’appello, formulato in via subordinata, mediante ilquale era stata richiesta la rideterminazione delle sanzioni nella misura del90% anziché del 100% dell’imposta accertata in ragione dello “iussuperveniens” di cui all’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 158 del 2015.6. Il primo motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, giacchéossequia gli oneri di precisione ed autosufficienza: infatti, riprodotti gli attidei gradi di merito, con particolare riguardo all’atto d’appello, individua iprofili di illegittimità affliggenti la sentenza impugnata, raccordandoli,congruamente, a corretto paradigma censorio – è fondato e meritaaccoglimento, con conseguente inammissibilità, per sopravvenuto difettodi interesse, di tutti gli altri.6.1. L’affermazione della CTR, nella parte della sentenza impugnatadedicata alla motivazione in diritto, secondo cui l’atto d’appello,limitandosi a “riprodurre” “le doglianze formulate nel ricorso avverso l'attoimpositivo”, non conterrebbe “una specifica censura avverso la sentenza diprimo grado”, non apprezzandosi “una specifica elencazione edesplicitazione delle ragioni logico-giuridiche dell'appello”, entra in frizionerispetto a quanto leggesi nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso, a termini della quale “l’appellante impugna la prefata sentenza,dolendosi genericamente di violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 e di‘violazione del principio della prova ed inversione dell’onere relativo’,concludendo per l’accoglimento del gravame e l’integrale riforma dellasentenza di primo grado”.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026Pertanto, a termini di quanto riferito dalla stessa CTR nella partededicata allo svolgimento del processo, l’atto d’appello contenevaeffettivamente la richiesta di “integrale riforma della sentenza di primogrado” per violazioni di legge, in detta parte, peraltro, assaisommariamente, e, come subito si dirà, neppure integralmente,accennate.Tale richiesta era di per sé sufficiente – alla luce del principiodevolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario,differentemente, sia consentito di far rilevare, del giudizio di cassazione(Cass. n. 125 del 2017) – a fondare una concreta e reale consistenzadevolutiva dell’atto di appello, idonea a far sorgere il preciso ed ineludibiledovere decisiorio del relativo giudice, nella specie, invece,ingiustificatamente abdicato (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del2017 e Cass. n. 1200 del 2016).Ciò tanto più in quanto, alla stregua della lettura delle devoluzionirassegnate dalla contribuente nell’atto d’appello, debitamente trascritte, afini di autosufficienza, alle pp. 77 ss. del ricorso per cassazione, emergecome la medesima non si sia affatto limitata a riprodurre le doglianzeformulate in primo grado, evidenziando, al contrario, di volta in volta(anche con riferimento alle questioni della violazione del contraddittorio edella violazione, oltreché, per vero, dell’onere della prova, altresì deiprincipi in tema di motivazione dell’atto impositivo: pp. 7 e 9 ric. cass.), lanon condivisibilità del diverso avviso espresso dal primo giudice: viepiù,tra dette devoluzioni, figurava anche quella, centrale, inerente laviolazione dell’art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007 (p. 10 ric. cass.),ignorata dalla CTR sia nella parte della sentenza impugnata dedicata allosvolgimento del processo sia “a fortiori” nella parte argomentativa.7. In definitiva, in accoglimento del primo, la sentenza impugnata vacassata con rinvio, per nuovo integrale esame dell’appello e per le spese,comprese quelle del presente grado di giudizio.Numero registro generale 27981/2018Numero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 13948/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MIn accoglimento del primo motivo, inammissibili gli altri, cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti