CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PAVIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che NATIELLO Felicia ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato alla stessa su richiesta una pena per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen. (in Cisliano il 15/9/2022), riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta dì ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid nte Ga