CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16392 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Lago, come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2366/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa, pubblicata in data 27 aprile 2020. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 2867/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni, notificato in data 11 dicembre 2007, avente ad oggetto la revoca -nella misura del 50%- dei benefici fiscali “prima casa”, in relazione ad un immobile acquistato -giusta atto per notar Alì del 2 dicembre 2004- in comunione dei beni con la moglie, la quale non era intervenuta nel rogito e non aveva reso la dichiarazione prevista dall’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed eccependo l’inammissibilità delle avverse argomentazioni e richieste, nonché la loro infondatezza. 4. La causa, all’adunanza camerale del 30 ottobre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente per: a) violazione del principio di autosufficienza; b) mancanza di specificità dei motivi; c) violazione dell’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile; d) manifesta infondatezza, ai sensi dell’articolo 360 bis del codice di procedura civile. 1.1. Invero, quanto alla lamentata violazione del principio di autosufficienza, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate permette di ricostruire agevolmente la controversia -a partire dalla stipula dell’atto tassato alle ragioni che hanno indotto l’amministrazione finanziaria ad emettere l’avviso di liquidazione impugnato, nonché all’iterdei due giudizi di merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essi dibattute- e di cogliere, con immediatezza e precisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata. Non è superfluo rammentare, in punto di diritto, che il principio di autosufficienza, enucleabile dall’articolo 366, comma 1, numero 6, del codice di procedura civile, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale declinato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, conseguentemente, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, essendo sufficiente una trascrizione dei profili essenziali di essi o anche solo un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22, Rv.664409-01 e, recentemente, in senso conforme, Cass. n. 2573/25). 1.2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, altresì, è rispettoso - contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente- del principio di specificità, in quanto in esso sono adeguatamente rappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, le argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggono l’unico motivo di gravame addotto a sostegno dell’impugnazione, con l’indicazione di quelle, reputate non condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di critica dettagliata e circostanziata, con l’enucleazione, congrua, coerente ed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione. Rammentato, infatti, che esiste un rapporto di complementarità tra il requisito dell’esposizione dei fatti della causa, di cui all’articolo 366, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, e quello dell’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, di cui all’articolo 366, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale funzionale a rendere intellegibili i motivi di ricorso, mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili (cfr. Cass. n. 16618/25, Rv.674975-01), il principio di specificità presuppone -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame-che siano precisamente indicate le ragioni sulle quali il ricorso è ancorato, unitamente all’illustrazione degli argomenti che sorreggono la pronuncia gravata e dei motivi che depongono per la fondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass.n. 22539/24). 1.3. Le censure articolate dal controricorrente non colgono nel segno neanche con riferimento all’asserita omissione del deposito degli atti e dei documenti di causa, ai sensi dell’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, avendo l’Agenzia delle Entrate prodotto in giudizio, come specificato anche nel ricorso, la sentenza impugnata e l’istanza formulata ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, nella formulazione al tempovigente. E ciò ancor più considerando, per un verso, che il controricorrente ha versato in atti la pronuncia gravata -ed è noto che un deposito di tal fatta è idoneo a sopperire perfino all’eventuale omissione del ricorrente (cfr. Cass. n. 13198/25, Rv.674683-01)- e, per altro verso, che, avuto riguardo alle questioni dibattute dalle parti, incentrate esclusivamente sull’interpretazione della disciplina inerente all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di atto d’acquisto da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, senza alcuna verifica richiesta in punto di fatto (storico o processuale), il solo documento realmente essenziale ai fini della decisione è costituito dalla sentenza impugnata. Il protocollo d’intesa tra la Corte Suprema di Cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] -pure evocato dal controricorrente nelle sue difese a sostegno dell’eccezione in esame- è insuscettibile, d’altro canto, di ingenerare sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino una idonea giustificazione -e fonte- nell’ordinamento processuale: in quest’ottica, non può essere considerato inammissibile o improcedibile un ricorso in relazione al quale non sia stato formato un apposito fascicoletto contenente gliatti ed idocumenti di causa, giacché l’onere di cui all’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile può reputarsi soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gliatti ed i documenti del fascicolo d’ufficio è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo inoltrata alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. civ. n. 21831/21, Rv.661927-01). Con specifico riferimento ai ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, oltre tutto, è stato affermato che l’indisponibilità dei fascicoli delle parti (che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta che il ricorrente non sia onerato, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, della produzione del proprio fascicolo e, per mezzo di esso, di copia autentica degli atti e dei documenti in esso contenuti, perché il suddetto fascicolo deve reputarsi già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 28695/17, Rv.646230-01). 1.4. Non è configurabile, infine, la manifesta infondatezza del ricorso, evocata dal controricorrente ai sensi dall’articolo 360 bis del codice di procedura civile, non avendo deciso - la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa- conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, tanto è vero che le ragioni di doglianza articolate dall’Agenzia delle Entrate -come si avrà modo di dire da qui a poco-si rivelano fondate. 2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, infatti, è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 3. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame l’Agenzia delle Entrate, denunciando- ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile- la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, ha censurato il convincimento espresso nella sentenza impugnata, a mente del quale la dichiarazione resa da uno dei coniugi in comunione legale dei beni si estenderebbe ipso facto anche all’altro, nonostante la necessità, specificamente prevista sul piano fiscale, della dichiarazione di entrambi. Diversamente da quanto avviene in sede civile, in cui ogni acquisto effettuato da uno dei coniugi in comunione legale dei beni ricade in regime di comproprietà, la disciplina dettata al fine di ottenere i benefici “prima casa” -ha aggiunto l’Agenzia delle Entrate- presuppone che entrambi i coniugi, all’atto d’acquisto o successivamente, facciano la dichiarazione di cui all’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, che non attiene precipuamente al profilo della titolarità del bene o della residenza dei coniugi, in relazione all’obbligo di coabitazione, ma ai presupposti richiesti, dal punto di vista eminentemente fiscale, per fruire dei suddetti benefici. 4. Il motivo è fondato. 4.1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, in ossequio alla disciplina dettata dall’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, è necessario che l’acquirente faccia la prescritta dichiarazione, anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per effetto del regime di comunione legale dei beni: non è possibile ipotizzare, infatti, che ricorra, in mancanza di specifiche disposizioni che lo prevedano, un’eccezione alla regola che impone di fare la suddetta dichiarazione, di talché, al cospetto dell’acquisto di un immobile con richiesta dei benefici “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione prevista dalla legge deve essere resa non solo dal coniuge intervenuto nell’atto, ma anche da quello non intervenuto (cfr. Cass. n. 1988/15, Cass. n. 14326/18, Rv.648871-01, e Cass. n. 26703/24, Rv. 672614 - 01). Né è possibile ritenere che queste conclusioni contrastino con la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 14237/00 Rv.541283-01, e Cass. n. 13085/03, Rv.566629-01) e nelle difese del controricorrente (cfr., oltre a quelle or ora citate, Cass. n. 2109/09,Rv. 606705 - 01, Cass. n. 15426/09, Cass. n. 16355/13, Rv. 627072 - 01, Cass. n. 25889/15, Rv. 638201 - 01, Cass. n. 13334/16 e Cass. n. 16604/18, Rv.649211-01), che attiene al diverso profilo dell’insussistenza della necessità, per fruire delle agevolazioni “prima casa”, di una comune residenza anagrafica dei coniugi in regime di comunione legale dei beni. 4.2. E’ utile ricordare, a tal proposito, che le norme civilistiche dettate in tema di comunione legale -articoli 177 e seguenti del codice civile- sono ispirate dall’intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi: lo schema normativo predisposto dal legislatore, infatti, non è finalizzato -come quello della comunione ordinaria contemplata dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile-alla tutela della proprietà individuale, ma è animato dal favor familiae, che è perseguito, in particolare, attraverso un peculiare regime di acquisto dei beni, in relazione al quale laratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita acquistato e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto (cfr. Cass. n. 21098/07, Rv.599698-01). L’acquisto di un bene in regime di comunione legale, con gli effetti -prettamente civilistici-che le suddette norme implicano, tuttavia, è riguardato dalle norme fiscali -che, pur traendo inevitabilmente dalle prime alcune conseguenze, operano, ancorché nel contemperamento degli interessi complessivamente coinvolti, su un piano diverso- nella prospettiva da esse avuta precipuamente di mira, che, in relazione alle imposte di registro, catastale ed ipotecaria, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, pur prendendo le mosse dal presupposto che non solo il contraente, ma tutti e due i coniugi divengono, in seguito all’acquisto, proprietari del bene, richiedono che il requisito della residenza afferisca alla famiglia, di talché, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza familiare, non rileva la diversa residenza anagrafica del coniuge dello stipulante. I coniugi, infatti, non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, ai sensi dell’articolo 143 del codice civile, ed un’esegesi delle norme fiscali che si armonizzi con i principi del diritto di famiglia e sia orientata al favor familiaedi ascendenza costituzionale (articoli 29 e 31 della Costituzione) induce a ritenere che sia sufficiente anche la sola coabitazione con il coniuge stipulante a soddisfare il requisito della residenza a fini fiscali. 4.3. I requisiti soggettivi di cui all’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986 si riferiscono, invece, a ciascuno dei coniugi, i quali devono individualmente possederli, dovendo fare entrambi, in relazione ad essi, la prescritta dichiarazione, atteso che il diritto ad ottenere i benefici - e la suddetta dichiarazione è sostanzialmente preordinata ad affermarne l’esistenza, permettendo all’amministrazione, non di meno, di effettuare le debite verifiche- è escluso allorché: a) siano titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, perché la finalità del regime di favore è proprio quella di promuovere l’effettivo acquisto dell’abitazione principale e non un acquisto aggiuntivo nell’ambito di un medesimo contesto territoriale, nel quale si abbia già la disponibilità di un bene idoneo alle proprie esigenze abitative; b) siano titolari, anche pro quota o in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra casa di abitazione, sull’intero territorio nazionale, in virtù di un acquisto effettuato, pure da parte del coniuge, fruendo dei benefici previsti dalla legge, perché sarebbe possibile, altrimenti, godere simultaneamente delle medesime agevolazioni in relazione a più immobili, ad onta del fatto che dovrebbero attenere -le prefate agevolazioni- alla sola abitazione principale degli acquirenti. 4.4. A differenza, quindi, del requisito oggettivo, consistente nell’insistenza dell’immobile da acquistare nel comune in cui l’acquirente abbia o debba stabilire la residenza, disciplinato dall’articolo 1 della tariffa, parte I, lettera A della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, che, interagendo con i principi operanti nel diritto di famiglia, deve essere declinato, sulla scia del favor familiaeche li informa, nel senso di reputare sufficiente, ai fini fiscali qui riguardati, la coabitazione con il coniuge stipulante e non necessariamente la comune residenza anagrafica, i requisiti soggettivi, contemplati dall’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, individuano specificamente i soggetti che possono fruire delle agevolazioni “prima casa”, prendendoli in considerazione uti singuli - ed in tale veste, infatti, devono possedere i suddetti requisiti- e non quali membri di una comunità familiare, in virtù di un’accezione del sostantivo “acquirente” che ricomprende anche gli acquisti effettuati per effetto del regime di comunione legale dei beni. Questa opzione ermeneutica, del resto, è avallata dal tenore dell’articolo 1 della tariffa, parte I, lettere B e C della nota II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, che contiene un significativo riferimento alla titolarità -impeditiva della fruizione dei benefici “prima casa”- del diritto di proprietà e di altri diritti reali su un’altra casa di abitazione nel medesimo comune o su un’altra casa acquistata con i medesimi benefici sull’intero territorio nazionale derivante da acquisti fatti anche in comunione legale con il coniuge, a riprova dell’intenzione del legislatore di prendere in considerazione, nella prospettiva di delimitare il campo di esclusione dalle agevolazioni “prima casa”, tutti i beni dei quali gli acquirenti siano titolari e, cioè, anche quelli acquistati attraverso il meccanismo disciplinato dall’articolo 177 del codice civile. 4.5. Tali norme, oltre tutto, sono di stretta interpretazione, analogamente a tutte quelle che prevedono agevolazioni fiscali, e sono precipuamente volte, sul piano assiologico, a promuovere, attraverso la fruizione del beneficio (che determina minori entrate per l’erario ed, indirettamente, permette di perseguire, grazie ad una tassazione meno gravosa, le finalità avute di mira dal legislatore), l’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale e, nel contempo, ad evitare abusi e speculazioni, circoscrivendo rigorosamente i presupposti richiesti per il suo godimento, da escludere ogni qualvolta l’acquirente - divenuto tale per avere stipulato o anche per effetto del regime di comunione legale dei beni- non dia atto, attraverso la prescritta dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge, essendo quei presupposti, non di meno, insuscettibili, sul piano interpretativo ed applicativo, di estensione ad ipotesi non specificamente disciplinate, tra le quali -a riprova del rigore che connota la disciplina, consustanziale all’esigenza di perseguire proprio le finalità poc’anzi rammentate- perfino quella in cui l’istante, pur non avendone la disponibilità materiale, sia comunque titolare di un bene nello stesso comune in cui insista quello da acquistare o del quale sia divenuto titolare fruendo delle medesime agevolazioni (cfr. Cass. n. 14673/16, Rv.640515-01). 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui svolte, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto ed essendo le questioni dibattute dalle parti di mero diritto e non essendo coinvolte, viceversa, questioni di fatto, sostanzialmente pacifiche tra i contendenti, è possibile, a norma dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, decidere la causa nel merito, e, quindi, rigettare il ricorso originariamente proposto dal contribuente. 6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento a tutti e tre i gradi di giudizio celebrati, tenendo a mente che, essendo la parte ricorrente costituita da un’amministrazione pubblica, le spese sono prenotate a debito. P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente; condanna il contribuente al pagamento , in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite: del g