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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 03050/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il 4 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione autenticata dal suo difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il 4 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione autenticata dal suo difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
Sentenza Cassazione n. 03050/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris