CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23769/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Torino harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con laquale, in data 08/05/2025, il Magistrato di sorveglianza di Torino avevarespinto la sua istanza ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354,con riferimento, per quanto di interesse, al periodo trascorso presso l’Istitutopenitenziario di Palermo, ritenendo che, nel calcolo della superficie fruibileall’interno della cella, dovesse detrarsi solo l’ingombro del letto del compagno dicella e non anche quello del letto singolo in uso al detenuto.2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chelamenta violazione di legge.La decisione assunta si pone in contrasto con il consolidato orientamentodella Corte di Cassazione, secondo cui l’intera superficie occupata dal lettodev’essere detratta dalla superficie idonea al movimento.3. Il Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite (n. 6551 del 24/09/2020,dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha affermato, con specifico riferimentoal profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno dellacamera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizione pro-capiteinferiore ai tre metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una fortepresunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza difattori compensativi (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalledignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuoridella cella mediante lo svolgimento di adeguate attività) che, secongiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione diviolazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettivadi uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nelcaso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattrometri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri dicarattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive didetenzione.3. Come denunziato dal ricorrente, l’impugnato provvedimento sidiscosta dal più recente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegiosecondo cui «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. nei confrontidi detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individualeminimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nellaviolazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della CorteEDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo delsoggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, nonsuscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un puntoall'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predettoal suo interno» (Sez. 1, n. n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126 - 01;Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700; Sez. 1, n.21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701; Sez. 1, n. 18760 del20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv.284510, in senso contrario anche dopoSezioni Unite Comisso: Sez. 1, n. 32581 del 20/04/2023, Milazzo, Rv. 285056 -01; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, DAP, Rv. 282850 - 01).Tale conclusione si presenta in linea con i principi di diritto enunciati dallagià citata sentenza a Sezioni Unite, n. 6551 del 2021, Commisso. Assolvendoalla funzione di nomofilachia che le è propria, la sentenza appena citata haprecisato che «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metriquadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nellaviolazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della CorteEDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimentonella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo».In diretta applicazione di tale enunciato, ha risolto negativamente, in modoespresso e univoco, la questione sottopostale escludendo la possibilità dicomputare nello spazio individuale minimo disponibile per il detenuto all'internodella cella la superficie occupata dai letti a castello. Ragioni di coerenza logicoimpongono di pervenire alla stessa conclusione nel caso in cui lo spazio siaoccupato da letti singoli.In questa direzione si sono espresse da tempo e senza eccezioni, prima edopo le Sezioni Unite penali "Commisso" - le Sezioni civili di questa Corte chehanno affermato il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensidell'art. 35- ter Ord. pen., va scomputata «l'area destinata ai servizi igienici eagli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lospazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spaziolibero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altriarredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini». Invero, affermano talipronunce, nel caso del letto singolo come in quello del letto a castello è«compromesso il "movimento" del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lospazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, èanche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal"movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazioordinariamente "libero"» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n.5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1,n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).4. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'ordinanza va dunque annullatacon rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Torino, conformandosi aiprincipi indicati e libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]