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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1979

Cassazione n. 03434/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia in data 30/09/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 e art. 80 d.P.R. 309 del 1990 - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa, oltre pena accessoria della interdizione temporanea dai p.u. per la durata di anni cinque, rideterminava la pena in anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa ritenuta la continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza n. 7636/21 della Corte di Appello di Napoli del 14/10/2021 (irrevocabile il 22/10/2022).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, lamentando omessa valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

In tema di ''patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione e, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 72853 - 01).

Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato, nel corso del giudizio di secondo grado, di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., nel senso di una rideternninazione della pena finale applicando la disciplina della continuazione con fatti già coperti da giudicato, che la Corte di appello ha integralmente recepito. 1.2 La giurisprudenza ha più volte statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, deo. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01);

2. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 (tremila/00), tenuto conto della natura delle censure proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia in data 30/09/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 e art. 80 d.P.R. 309 del 1990 - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa, oltre pena accessoria della interdizione temporanea dai p.u. per la durata di anni cinque, rideterminava la pena in anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa ritenuta la continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza n. 7636/21 della Corte di Appello di Napoli del 14/10/2021 (irrevocabile il 22/10/2022). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, lamentando omessa valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di ''patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione e, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 72853 - 01). Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato, nel corso del giudizio di secondo grado, di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., nel senso di una rideternninazione della pena finale applicando la disciplina della continuazione con fatti già coperti da giudicato, che la Corte di appello ha integralmente recepito. 1.2 La giurisprudenza ha più volte statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, deo. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); 2. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 (tremila/00), tenuto conto della natura delle censure proposte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della
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