CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 15407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza delTribunale di Napoli che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per idelitti di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, e 223, legge fall., a lui contestati per avercagionato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di operazioni dolose in veste diamministratore di fatto, e per averne sottratto i libri contabili e le scritture contabili allo scopodi procurarsi un ingiusto profitto ovvero arrecare un pregiudizio ai creditori e per averle tenutein modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari.2. Il ricorso per cassazione è affidato a un singolo motivo, che denuncia violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di revoca della sospensionecondizionale subordinata al pagamento di una provvisionale di euro 15.000 in favore dellaparte civile costituita, poiché la Corte avrebbe ritenuto dall’analisi del certificato ISEE delnucleo familiare del ricorrente che questi avrebbe avuto a disposizione un patrimonio mobiliaredi per sé sufficiente a coprire quasi l’intero importo liquidato a titolo di provvisionale,affermando inoltre apoditticamente che l’imputato non avrebbe smesso di esercitare attività diimpresa nel medesimo settore commerciale, e che da tale attività sarebbe stato logicodesumere la percezione di ricavi sufficienti ad assicurare il sostentamento, ignorando tuttaviache dal medesimo certificato risulterebbe che la somma dei redditi dei componenti del nucleofamiliare sarebbe stato pari ad euro zero. La Corte avrebbe dunque errato a motivare sullapossibilità per il ricorrente di adempiere alla condizione a cui era subordinata la concessionedel beneficio della sospensione condizionale.3.In data 5 febbraio 2026, la difesa della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo di ricorso è fondato. 22.Secondo l’orientamento prevalente e più recente della giurisprudenza di legittimità, che ilCollegio condivide, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionaledella pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pursommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lostesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (ex plurimis: Sez.6, n.33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722-01; Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Cuccuru, Rv.286410 – 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n.40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017. B., Rv.271347 - 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sez. 2, n. 22342 del15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01).La sentenza impugnata ha opinato, per un verso, che il valore complessivo dei benimobiliari che fanno parte delle possidenze patrimoniali dell’imputato, assai prossimo all’entitàdell’importo che costituisce oggetto della condanna ai fini civili, sia idoneo a far ritenere che,nel termine di due mesi dall’irrevocabilità della sentenza, egli sia in condizioni di adempiereall’obbligo di risarcimento; per altro verso, che “per quel che consta, l’imputato ha continuatoad esercitare attività di impresa nel settore commerciale nel quale aveva operato la fallita”,desumendolo, evidentemente, dall’andamento fattuale della consumata distrazione, consistitanella veicolazione dell’azienda della di poi fallita in altra impresa individuale in bonis, di suatitolarità, in pregiudizio della massa dei creditori.La ragione di ricorso, tuttavia, oppone un’obiezione specifica, che ripropone i contenuti dellacertificazione ISEE depositata nel corso del giudizio di merito, attestatrice di una situazionereddituale e patrimoniale del nucleo familiare dell’imputato obbiettivamente indigente, inconsiderazione dell’indicatore della situazione patrimoniale “netta”, pari ad euro 3.616; laCorte territoriale ha ritenuto di superarne comunque la valenza, facendo riferimento alleemergenze processuali attinenti all’accertata prosecuzione di attività d’impresa da parte delricorrente anche dopo il fallimento, dichiarato il 21 settembre 2018, senza dar conto, però, diconcreti dati dimostrativi od almeno orientativi dell’acquisizione di consistenze economiche talida consentire il pagamento della provvisionale, avuto riguardo alla data della sentenza delprimo giudice, del 15 marzo 2023.3.La sentenza impugnata deve essere per tale ragione annullata, con rinvio ad altra sezionedella Corte d’appello di Napoli per rinnovato esame sullo specifico punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio dellasospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo 3giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.Così deciso in Roma, 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]