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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28091/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2,

I. fall., di c:ui ai capi 1) e 2) della rubrica.

All'imputato venivano concesse le circostanze attenuanti generiche in giudizio d'equivalenza con la recidiva e con la circostanza di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale (come già il giudice di primo grado, in esito a giudizio abbreviato) mancato di chiarire le ragioni della ritenuta recidiva.

La deduzione aveva formato oggetto del motivo terzo dell'appello, oltre che della memoria inviata in data 28 giugno 2023.

I precedenti dell'imputato -osserva la difesa- erano risalenti, di natura eterogenea e non espressivi di accresciuta pericolosità sociale.

Peraltro, la recidiva, ritenuta dal Giudice nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non era stata nemmeno contestata dal Pubblico ministero.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni nell'interesse dell'imputato, Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

La motivazione dell'impugnata sentenza mostra, in effetti, una carenza in merito al profilo censurato dal ricorrente, non avendo la Corte distrettuale fornito replica alcuna alla deduzione relativa al trattamento sanzionatorio.

Né tale lacuna può essere colmata guardando al più complessivo apparato argomentativo delle due sentenze di merito (ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione nei casi di cd.

"doppia conforme", v., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.; Rv. 277218 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01).

Tale approfondimento induce, anzi, a evidenziare un profilo di illogicità, che si aggiunge alla già menzionata carenza motivazionale: infatti, il giudice di primo grado, nell'illustrare le ragioni poste a base della concessione delle attenuanti generiche, ha dapprima sottolineato il carattere "assai risalente" dei precedenti penali dell'imputato; di poi, nel giudizio di bilanciamento tra le predette circostanze attenuanti, da un lato, e le circostanze aggravanti dei più fatti di bancarotta e recidiva, dall'altro, ha incluso quest'ultima, senza illustrarne le ragioni.

In altre parole, i giudici di merito, nel mentre sembrano tener conto - per il tramite del riferimento all'epoca risalente dei precedenti dell'imputato - dei corretti criteri di giudizio in tema di recidiva (valutandone la sussistenza non già alla luce di un astratto canone di pericolosità sociale desumibile dal certificato penale - v., ad es., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01 - bensì sulla falsariga del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si procede e le pregresse condotte criminose dell'imputato, anche tenuto conto dell'epoca della loro consumazione: cfr.

S.U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01; Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878, in motivazione, par. 4.3, p. 10), hanno mancato di trarre, da quella premessa, le logiche conclusioni (escludendo la recidiva da giudizio di bilanciamento, ovvero, al limite, ritenendola, ma sulla base di un più precipuo e completo ragionamento, che risulta, invece, assente nel caso in esame).

2. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, I. fall., di c:ui ai capi 1) e 2) della rubrica. All'imputato venivano concesse le circostanze attenuanti generiche in giudizio d'equivalenza con la recidiva e con la circostanza di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale (come già il giudice di primo grado, in esito a giudizio abbreviato) mancato di chiarire le ragioni della ritenuta recidiva. La deduzione aveva formato oggetto del motivo terzo dell'appello, oltre che della memoria inviata in data 28 giugno 2023. I precedenti dell'imputato -osserva la difesa- erano risalenti, di natura eterogenea e non espressivi di accresciuta pericolosità sociale. Peraltro, la recidiva, ritenuta dal Giudice nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non era stata nemmeno contestata dal Pubblico ministero. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni nell'interesse dell'imputato, Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. La motivazione dell'impugnata sentenza mostra, in effetti, una carenza in merito al profilo censurato dal ricorrente, non avendo la Corte distrettuale fornito replica alcuna alla deduzione relativa al trattamento sanzionatorio. Né tale lacuna può essere colmata guardando al più complessivo apparato argomentativo delle due sentenze di merito (ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione nei casi di cd. "doppia conforme", v., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.; Rv. 277218 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01). Tale approfondimento induce, anzi, a evidenziare un profilo di illogicità, che si aggiunge alla già menzionata carenza motivazionale: infatti, il giudice di primo grado, nell'illustrare le ragioni poste a base della concessione delle attenuanti generiche, ha dapprima sottolineato il carattere "assai risalente" dei precedenti penali dell'imputato; di poi, nel giudizio di bilanciamento tra le predette circostanze attenuanti, da un lato, e le circostanze aggravanti dei più fatti di bancarotta e recidiva, dall'altro, ha incluso quest'ultima, senza illustrarne le ragioni. In altre parole, i giudici di merito, nel mentre sembrano tener conto - per il tramite del riferimento all'epoca risalente dei precedenti dell'imputato - dei corretti criteri di giudizio in tema di recidiva (valutandone la sussistenza non già alla luce di un astratto canone di pericolosità sociale desumibile dal certificato penale - v., ad es., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01 - bensì sulla falsariga del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si procede e le pregresse condotte criminose dell'imputato, anche tenuto conto dell'epoca della loro consumazione: cfr. S.U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878, in motivazione, par. 4.3, p. 10), hanno mancato di trarre, da quella premessa, le logiche conclusioni (escludendo la recidiva da giudizio di bilanciamento, ovvero, al limite, ritenendola, ma sulla base di un più precipuo e completo ragionamento, che risulta, invece, assente nel caso in esame). 2. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deci
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