Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36186/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. • 7777 N.P TATA =.,;t10EA:u.'"A Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 30 AGO 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di appello di Catania che, in riforma della sentenza del 17 luglio 2020 del Tribunale di Catania, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lei impugnata, ha rideterminato la pena nella misura di un anno di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché„ quale legale rappresentante dell'associazione «[OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa a detta imposta, con evasione dell'IVA dovuta per l'anno 2013 in misura pari ad euro 52.096,00. 1.1.Con il primo motivo deduce il travisamento dell'allegato 5 al PVC, errore decisivo perché in grado di disarticolare l'intero ragionamento accusatorio (con riferimento, in particolare, alla determinazione dell'imponibile, trattandosi di documento a firma di persona diversa dalla ricorrente e riferibile ad altra persona giuridica). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alla mancata applicazione della aliquota del 10% per le prestazioni alberghiere, non rilevando se di lusso oppure no.

Escludendo la prevalenza del carattere socio-assistenziale rispetto a quello alberghiero, l'aliquota applicabile non poteva che essere del 10%, qualunque fosse la tipologia di prestazione erogata. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il secondo motivo. 3.11 primo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.11 travisamento della prova sussiste quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 25'7499). 3.2.In tal caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv„ 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/D9/2007, Torino, Rv. 237302). 3.3.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.4.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. ccd. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 3.5.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).3.6.0rbene, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha allegato al ricorso il documento del quale predica il travisamento; in violazione del principio di specificità del ricorso, non precisa se, trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna, del medesimo vizio era già stata investita la Corte di appello.

4. E' invece fondato il secondo motivo. 4.1.La tesi accusatoria (avallata in entrambi i giudizi di merito) si fonda sulla circostanza che l'ente non commerciale rappresentato dalla ricorrente svolgesse, in realtà, attività ricettiva ai cui proventi, quantificati in sede di accertamento fiscale nella misura di euro 236.800,00, è stata applicata l'imposta sul valore aggiunto del 22% (generando un debito di imposta di euro 52.096,00). 4.2.La difesa della ricorrente si era mossa lungo tre direttrici: a) per un primo profilo, era stata contestata l'entità dei ricavi, non essendosi tenuto conto del fatto che l'attività aveva avuto inizio solo a decorrere dal mese di maggio 2013; b) per un secondo profilo, era stato contestato anche il metodo di calcolo della retta che non aveva tenuto conto della diversa tipologia delle stanze (singola, doppia, tripla) e della conseguente diversità degli importi che avrebbero potuto essere pretesi; e) per un terzo profilo, era stata invocata l'applicazione dell'aliquota del 10%, non rientrando la struttura in questione tra quelle considerate di lusso. 4.3.1 primi due profili non sono stati riproposti in questa sede.

Con riferimento al terzo aspetto, l'unico dedotto (con conseguente irrevocabilità dell'accertamento dell'imponibile), la Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'aliquota del 10% in considerazione del fatto che la struttura gestita dall'associazione non possa «farsi rientrare tra lie aziende alberghiere in relazione alle quali soltanto può operarsi la distinzione tra strutture di lusso e non di lusso per le quali ultime è prevista l'aliquota del 10%» (pag. 4). 4.4.11 Tribunale aveva a sua volta escluso l'applicazione dell'aliquota agevolata sul rilievo che «l'attività svolta, in fatto, dalla Campisi rientra tra quelle di tipo alberghiero.

Trattandosi di attività non censita come tale, ad essa si applica il regime di aliquota ordinaria» (pag. 10). 4.5.Si tratta di rilievi errati (e contraddittori). 4.6.La tabella A - Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, indica i beni e i servizi soggetti alla aliquota del 10% tra cui (n. 120 dell'elenco) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4.7.L'art. 6, comma 1, legge n. 217, cit., qualifica come strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini (fornendone la definizione nei SUCCeSSiVi commi).

In particolare, sono considerati "alberghi" gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (comma secondo); sono considerate "residenze turistico-alberghiere" gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina (comma quinto). 4.8.Tali definizioni sono state riprese, pressoché alla lettera, dal cd.

"Codice del Turismo", approvato con d.lgs. n. 79 del 2011, che all'art. 9 definisce gli alberghi (comma 2) e le residenze turistico alberghiere (comma 5). 4.9.La questione, dunque, non riguarda affatto la categoria di lusso o meno delle strutture gestite dall'associazione della ricorrente (categoria irrilevante ai fini della applicazione della tariffa agevolata), quanto, piuttosto, la riconduzione dell'attività svolta in una delle categorie sopra indicate. 4.10.Ed è questione di fatto non risolta compiutamente in sede di merito.

A fronte della affermazione contraddittoria del primo Giudice (l'attività svolta dalla Campisi rientra tra quelle di tipo alberghiero, ma ad essa si applica l'aliquota ordinaria), sta la risposta della Corte di appelli° che ha escluso che la struttura rientri tra le aziende alberghiere, in relazione alle quali soltan1:o, afferma, può operarsi la distinzione tra strutture di lusso e non si lusso. 4.11.11 punto è che se si tratta di struttura alberghiera si applica la tariffa agevolata tout court senza distinzione tra strutture di lusso e strutture non di lusso. 4.12.L'insufficienza e la contraddittorietà delle informazioni fornite dai giudizi di merito impedisce di definire in questa sede la vicenda. 4.13.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà accertare se le strutture gestite dall'associazione della ricorrente costituiscano strutture ricettive ai sensi dell'art. 6, legge n. 217 del 1983.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. • 7777 N.P TATA =.,;t10EA:u.'"A Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 30 AGO 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di appello di Catania che, in riforma della sentenza del 17 luglio 2020 del Tribunale di Catania, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lei impugnata, ha rideterminato la pena nella misura di un anno di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché„ quale legale rappresentante dell'associazione «[OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa a detta imposta, con evasione dell'IVA dovuta per l'anno 2013 in misura pari ad euro 52.096,00. 1.1.Con il primo motivo deduce il travisamento dell'allegato 5 al PVC, errore decisivo perché in grado di disarticolare l'intero ragionamento accusatorio (con riferimento, in particolare, alla determinazione dell'imponibile, trattandosi di documento a firma di persona diversa dalla ricorrente e riferibile ad altra persona giuridica). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alla mancata applicazione della aliquota del 10% per le prestazioni alberghiere, non rilevando se di lusso oppure no. Escludendo la prevalenza del carattere socio-assistenziale rispetto a quello alberghiero, l'aliquota applicabile non poteva che essere del 10%, qualunque fosse la tipologia di prestazione erogata. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo. 3.11 primo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.11 travisamento della prova sussiste quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 25'7499). 3.2.In tal caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv„ 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/D9/2007, Torino, Rv. 237302). 3.3.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.4.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. ccd. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 3.5.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).3.6.0rbene, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha allegato al ricorso il documento del quale predica il travisamento; in violazione del principio di specificità del ricorso, non precisa se, trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna, del medesimo vizio era già stata investita la Corte di appello. 4. E' invece fondato il secondo motivo. 4.1.La tesi accusatoria (avallata in entrambi i giudizi di merito) si fonda sulla circostanza che l'ente non commerciale rappresentato dalla ricorrente svolgesse, in realtà, attività ricettiva ai cui proventi, quantificati in sede di accertamento fiscale nella misura di euro 236.800,00, è stata applicata l'imposta sul valore aggiunto del 22% (generando un debito di imposta di euro 52.096,00). 4.2.La difesa della ricorrente si era mossa lungo tre direttrici: a) per un primo profilo, era stata contestata l'entità dei ricavi, non essendosi tenuto conto del fatto che l'attività aveva avuto inizio solo a decorrere dal mese di maggio 2013; b) per un secondo profilo, era stato contestato anche il metodo di calcolo della retta che non aveva tenuto conto della diversa tipologia delle stanze (singola, doppia, tripla) e della conseguente diversità degli importi che avrebbero potuto essere pretesi; e) per un terzo profilo, era stata invocata l'applicazione dell'aliquota del 10%, non rientrando la struttura in questione tra quelle considerate di lusso. 4.3.1 primi due profili non sono stati riproposti in questa sede. Con riferimento al terzo aspetto, l'unico dedotto (con conseguente irrevocabilità dell'accertamento dell'imponibile), la Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'aliquota del 10% in considerazione del fatto che la struttura gestita dall'associazione non possa «farsi rientrare tra lie aziende alberghiere in relazione alle quali soltanto può operarsi la distinzione tra strutture di lusso e non di lusso per le quali ultime è prevista l'aliquota del 10%» (pag. 4). 4.4.11 Tribunale aveva a sua volta escluso l'applicazione dell'aliquota agevolata sul rilievo che «l'attività svolta, in fatto, dalla Campisi rientra tra quelle di tipo alberghiero. Trattandosi di attività non censita come tale, ad essa si applica il regime di aliquota ordinaria» (pag. 10). 4.5.Si tratta di rilievi errati (e contraddittori). 4.6.La tabella A - Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, indica i beni e i servizi soggetti alla aliquota del 10% tra cui (n. 120 dell'elenco) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4.7.L'art. 6, comma 1, legge n. 217, cit., qualifica come strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini (fornendone la definizione nei SUCCeSSiVi commi). In particolare, sono considerati "alberghi" gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (comma secondo); sono considerate "residenze turistico-alberghiere" gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina (comma quinto). 4.8.Tali definizioni sono state riprese, pressoché alla lettera, dal cd. "Codice del Turismo", approvato con d.lgs. n. 79 del 2011, che all'art. 9 definisce gli alberghi (comma 2) e le residenze turistico alberghiere (comma 5). 4.9.La questione, dunque, non riguarda affatto la categoria di lusso o meno delle strutture gestite dall'associazione della ricorrente (categoria irrilevante ai fini della applicazione della tariffa agevolata), quanto, piuttosto, la riconduzione dell'attività svolta in una delle categorie sopra indicate. 4.10.Ed è questione di fatto non risolta compiutamente in sede di merito. A fronte della affermazione contraddittoria del primo Giudice (l'attività svolta dalla Campisi rientra tra quelle di tipo alberghiero, ma ad essa si applica l'aliquota ordinaria), sta la risposta della Corte di appelli° che ha escluso che la struttura rientri tra le aziende alberghiere, in relazione alle quali soltan1:o, afferma, può operarsi la distinzione tra strutture di lusso e non si lusso. 4.11.11 punto è che se si tratta di struttura alberghiera si applica la tariffa agevolata tout court senza distinzione tra strutture di lusso e strutture non di lusso. 4.12.L'insufficienza e la contraddittorietà delle informazioni fornite dai giudizi di merito impedisce di definire in questa sede la vicenda. 4.13.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà accertare se le strutture gestite dall'associazione della ricorrente costituiscano strutture ricettive ai sensi dell'art. 6, legge n. 217 del 1983. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 36186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris