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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04158/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8936-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; JA01c1 - controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 623/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08936 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 46) N. 8936/2021 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] +1 La corte d'appello di Milano, con sentenza del 8 ottobre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva della Cassa per gli anni 2011- 2013.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta parte intimata.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss.

D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1, co. 488, L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex D. Lgs. 509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.lgs. 509/1994 non avessero attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa ai soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione ed, inoltre, escluso che l'obbligo contributivo minimo solidaristico fosse collegato all'esclusiva iscrizione all'albo professionale.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo corna, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/67, art. 10, u.c. e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss.

D. Lgs. 509/94, art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. per aver il giudice di seconde cure fornito un'erronea interpretazione dell'art. 1, L. 37/1967, travisando la natura dell'obbligo contributivo, nonché i principi di rango costituzionale che informano i sistemi previdenziali di tipo mutualistico, subordinando l'insorgenza di tale obbligo all'esercizio della libera professione con carattere di continuità ed alla produzione di reddito professionale.

Con un terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 delibera n. 123/09 e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla C.I.P.A.G. era da considerarsi legittima anche qualora dipendesse dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione gravanti sul contribuente, relativi alle condizioni di esenzione dall'iscrizione alla Cassa.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Il terzo motivo resta assorbito.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8936-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; JA01c1 - controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 623/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08936 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 46) N. 8936/2021 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] +1 La corte d'appello di Milano, con sentenza del 8 ottobre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva della Cassa per gli anni 2011- 2013. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta parte intimata. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1, co. 488, L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex D. Lgs. 509/1994, oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.lgs. 509/1994 non avessero attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa ai soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione ed, inoltre, escluso che l'obbligo contributivo minimo solidaristico fosse collegato all'esclusiva iscrizione all'albo professionale. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo corna, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/67, art. 10, u.c. e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. D. Lgs. 509/94, art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. per aver il giudice di seconde cure fornito un'erronea interpretazione dell'art. 1, L. 37/1967, travisando la natura dell'obbligo contributivo, nonché i principi di rango costituzionale che informano i sistemi previdenziali di tipo mutualistico, subordinando l'insorgenza di tale obbligo all'esercizio della libera professione con carattere di continuità ed alla produzione di reddito professionale. Con un terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 delibera n. 123/09 e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla C.I.P.A.G. era da considerarsi legittima anche qualora dipendesse dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione gravanti sul contribuente, relativi alle condizioni di esenzione dall'iscrizione alla Cassa. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt
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