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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Garofalo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e mancata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, applicate in ragione del comportamento processuale, comportamento, tuttavia, ritenuto inidoneo a vincere, attraverso la prevalenza, gli elementi negativi valutati a carico dell'imputato; Le modalità della condotta commessa in danno di più verbalizzanti sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Garofalo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e mancata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, applicate in ragione del comportamento processuale, comportamento, tuttavia, ritenuto inidoneo a vincere, attraverso la prevalenza, gli elementi negativi valutati a carico dell'imputato; Le modalità della condotta commessa in danno di più verbalizzanti sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20539/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris