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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23654/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli 1'11 febbraio 2020, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv. e 629, comma primo, cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 629, comma primo, cod. pen. e alla qualificazione di esso (in luogo di quello di cui all'art. 640, comma 2 n. 2, cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Collegio territoriale (v. pagina 5 della sentenza impugnata), il quale - con argomenti giuridici esenti da vizi, rilevabili in questa sede - ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, essendo risultato che l'imputato aveva con minacce costretto la persona offesa a versargli somme di denaro; rilevato che correttamente la Corte d'appello ha qualificato i fatti come estorsione anziché truffa, atteso che il pericolo, percepito dalla persona offesa, non era immaginario né proveniente da terzi ma direttamente conseguente all'attività del nipote, il quale, in mancanza di soddisfazione alle sue richieste, si manifestava per facta concludentia disponibile a fare del male allo zio e alla di lui moglie; ritenuto che, così argomentando, la Corte d'appello ha fatto applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362 - 01), secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui veriFicarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore ma nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli 1'11 febbraio 2020, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv. e 629, comma primo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 629, comma primo, cod. pen. e alla qualificazione di esso (in luogo di quello di cui all'art. 640, comma 2 n. 2, cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Collegio territoriale (v. pagina 5 della sentenza impugnata), il quale - con argomenti giuridici esenti da vizi, rilevabili in questa sede - ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, essendo risultato che l'imputato aveva con minacce costretto la persona offesa a versargli somme di denaro; rilevato che correttamente la Corte d'appello ha qualificato i fatti come estorsione anziché truffa, atteso che il pericolo, percepito dalla persona offesa, non era immaginario né proveniente da terzi ma direttamente conseguente all'attività del nipote, il quale, in mancanza di soddisfazione alle sue richieste, si manifestava per facta concludentia disponibile a fare del male allo zio e alla di lui moglie; ritenuto che, così argomentando, la Corte d'appello ha fatto applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362 - 01), secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui veriFicarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore ma nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 23654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris