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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19247/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell'imputato e il suo disagio sociale; rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l'esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten e Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell'imputato e il suo disagio sociale; rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l'esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten e Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19247/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris