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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 23831/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 30/04/2021 dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 30 aprile 2021, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.l.gs. n. 74 del 2000 con riferimento alle fatture emesse dal 20 settembre 2011, e lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. c'si2 Secondo quanto ricostruito dalla Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dal 20 settembre 2011 al 22 dicembre 2011.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Si deduce che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta a far data dal 15 settembre 2011, in quanto entrata in vigore durante la unitaria commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. cit.

Si rappresenta che il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo a consumazione prolungata e non reato permanente, come si evince dal comma 2, il quale lo configura come illecito unitario.

Si rileva che, ciò posto, deve applicarsi il principio della irretroattività della legge sfavorevole all'imputato e della retroattività della legge favorevole al medesimo soggetto.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato attribuendo alle prove un risultato diverso da quello effettivo.

Si segnala, in particolare, che l'unico testimone escusso, il maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], ha fornito elementi tutt'altro che dirimenti, perché ha dichiarato: -) di non aver reperito nessuno presso la sede della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e di non aver effettuato altre indagini sulla stessa; -) di non aver svolto accertamenti presso la ditta dell'attuale ricorrente, la "[OSCURATO:SOCIETA].", e di non averne controllato la contabilità, rimettendo le indagini alla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Napoli; -) di poter comunque ritenere la struttura della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dotata di mezzi tali da giustificare le spese di manutenzione indicate nelle fatture emesse in suo favore dall'impresa dell'attuale ricorrente; -) di essere a conoscenza della ricezione di fatture da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." per acquisiti di pneumatici, pur ritenendo la circostanza irrilevante in quanto questa, a sua volta, aveva rilasciato alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." fatture per prestazioni di servizi per 91.000,00 euro più IVA.

Si aggiunge che il mancato deposito di bilanci, la mancata attivazione di posizioni previdenziali e il mancato riferimento a terzi per i lavori 11‘ tt19-12 dichiarati sono elementi indicativi, al più, dell'inadempimento di obblighi tributari ed amministrativi, ma non certo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato esame del legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché del dirigente dell'Agenzia delle Entrate incaricato delle indagini su tale ditta, ovvero alla mancata acquisizione degli atti relativi al procedimento nei confronti del legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Si deduce che non sono state assunte prove decisive richieste a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., o dell'art. 507 cod. proc. pen.

Si precisa che l'esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stato richiesto sia ex art. 195, sia ex art. 507 cod. proc. pen., mentre l'esame del dirigente dell'Agenzia delle Entrate incaricato delle indagini su tale ditta e l'acquisizione della documentazione del processo a carico del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sono stati chiesti ex art. 507 cod. proc. pen.

Si rappresenta che il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avrebbe potuto chiarire perché le fatture ricevute dalla ditta del ricorrente non furono pagate e se le operazioni documentate in tali documenti siano reali o fittizie; questo anche perché, nel processo a suo carico, secondo quanto riferito dal maresciallo Feola, il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha raffermat respinto l'accusa di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Si rileva, poi, che l'esame del dirigente dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stato necessario per apprendere quali indagini sono state svolte, e che, nel rigettare l'istanza istruttoria in questione, la Corte si è limitata ad affermarne la superfluità.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62 -bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che il diniego del beneficio in questione è sostanzialmente immotivato, perché fondato esclusivamente sul richiamo ai precedenti penali, in contrasto con indicazioni della giurisprudenza (si cita Sez. 1, n. 12787 del 1995). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, deducendo che il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce una fattispecie unitaria e non un illecito permanente, che quindi il termine necessario decorre dalla emissione della prima fattura e che, ulteriormente, nella specie, siccome la prima fatture mendace è anteriore al 15 settembre 2011, non può applicarsi la disciplina più sfavorevole entrata in vigore a quella data.

Invero, è sufficiente rilevare che costituisce principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv 246193-01).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio.

La stessa, infatti, ha preso in considerazione le fatture singolarmente, distinguendo tra le stesse in relazione alla data di emissione di ciascuna di esse, per applicare la disciplina della prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett.

I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai soli documenti rilasciati in epoca successiva all'entrata in vigore di tale disciplina, e quindi esclusivamente a quelli emessi a partire dal 17 settembre 2011.

Precisamente, sulla base di questa disciplina, la quale prevede un tempo necessario a prescrivere pari ad otto anni, più altri due a titolo di interruzione, ha affermato la colpevolezza dell'imputato per le fatture rilasciate tra il 20 settembre ed il 22 dicembre 2011, dichiarando invece la prescrizione del reato con riguardo a tutte le fatture emesse in precedenza, in quanto soggette, in tema di prescrizione, al più breve termine di sei anni, più un anno e mezzo a titolo di interruzione, operante anteriormente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000.

3. Manifestamente infondate, se non anche prive di specificità, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di colpevolezza, deducendo il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del maresciallo Feola, e l'incongruenza della valorizzazione del dato concernente il mancato deposito di bilanci e delle altre comunicazioni obbligatorie.

La sentenza impugnata ha motivato l'affermazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" nel periodo 20 settembre 2011/22 dicembre 2011, allorché lo stesso era il legale rappresentante dell'impresa, sulla base delle dichiarazioni del maresciallo Feola e di elementi documentali. 70 , In particolare, la Corte d'appello rappresenta che: -) le fatture emesse dalla società "Merigomrne 2" verso la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'anno 2011, ammontavano a 134.799,45 euro, mentre per gli anni successivi erano andate progressivamente diminuendo; -) le fatture in questione si riferiscono solo per circa 18.000,00 euro a forniture, e per il resto a servizi di manutenzione; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]", da quando né è divenuto amministratore l'attuale ricorrente, a far data dal 20 luglio 2011, non risulta aver depositato alcun bilancio in Camera di Commercio (l'ultimo bilancio regolarmente depositato è relativo al 2010), né aver presentato dichiarazioni fiscali, né, ancora, avere alcuna posizione previdenziale attiva in capo ai soci amministratori o ad eventuali dipendenti; -) la società "Merigomnne 2" non risulta avere avuto, neppure in base ai dati ricavabili dal c.d.

"spesometro", manodopera in sede o fornita da terzi che potesse compiere attività di manutenzione; -) le somme indicate nelle fatture sopra precisate non sono state pagate dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", perché i titolari di questa hanno lamentato, ex post e senza allegare alcuna documentazione, la mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, ma sono state utilizzate come costi a fini fiscali dal 2013; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]" non ha promosso alcuna iniziativa per intimare alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il pagamento dei (notevoli) compensi indicati in fattura; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]" risulta avere avuto un volume d'affari per il 2011 pari a circa 2.000.000,00 di euro, e superiore a 1.000.000,00 di euro per gli anni successivi, fino ad essere estinta nel giugno 2016.

Ora, la valorizzazione degli elementi appena indicati, siccome tutti oggettivamente e documentalmente verificabili, e nel loro contenuto non contestati, esclude in radice la configurabilità, in termini giuridicamente apprezzabili, del vizio di travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del teste Feola.

Inoltre, non può dirsi certo incongrua la conclusione della falsità ideologica delle fatture in contestazione.

In particolare, l'assenza di qualunque elemento indicativo della benché minima risorsa, personale o reale, utilizzabile per lo svolgimento delle consistenti attività di manutenzione indicati nelle fatture costituisce indizio grave e preciso che trova conferma sia nelle ulteriori gravi anomalie documentali, sia nelle singolari vicende concernenti la mancata richiesta del pagamento dei cospicui compensi annotati.

Del resto, non è stata neppure prospettata, in termini puntuali ed analitici, una spiegazione alternativa in ordine alle precisate circostanze.

4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure formulate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di colpevolezza, deducendo l'illegittimità del mancato esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della mancata acquisizione degli atti del processo penale nei confronti di questo, e del mancato esame del funzionario dell'Agenzia delle Entrate deputato alle indagini su tale ditta, in quanto fonti di prova decisive, ovvero testi di riferimento.

Appare utile premettere che, secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670-01, e Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323-01).

Tanto premesso, nella specie, le richieste di esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e del funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato per le indagini su tale ditta, e la richiesta di acquisizione degli atti del processo penale nei confronti del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." hanno tutte una evidente funzione "esplorativa", posto che non si precisa perché gli atti istruttori richiesti, ove assunti, avrebbero sicuramente determinato una diversa pronuncia.

D'altro canto, la difesa non ha documentato nemmeno di aver svolto indagini per assumere informazioni dai soggetti indicati o per acquisire copia degli atti segnalati, al fine di rappresentarne la decisività o comunque la rilevanza per la decisione.

Né può dirsi che il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e il funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato per le indagini su tale ditta siano qualificabili come testi di riferimento, a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., e le cui dichiarazioni siano da acquisire a pena di inutilizzabilità.

Innanzitutto, infatti, gli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna sono tutti elementi rilevabili, e rilevati, documentalmente.

Inoltre, non risulta in alcun modo che il maresciallo Feola, teste nel presente processo, abbia riferito di informazioni apprese dal legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." o dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate diverse da quelle raccolte in documenti già formati.

5. Manifestamente infondate, infine, sono le censure formulate nel quarto motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'eccessivo peso attribuito a tal fine ai precedenti penali.

Invero, ripetutamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, e Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995, Longo, Rv. 203146-01). 6 atj Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'attuale ricorrente risulta gravato da non trascurabili precedenti penali ed ha già fruito per due volte della sospensione condizionale della pena, ed ha aggiunto che non risultano elementi valutabili a vantaggio della posizione del medesimo; né tale ultima affermazione risulta contesta nel ricorso.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 30/04/2021 dalla Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30 aprile 2021, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.l.gs. n. 74 del 2000 con riferimento alle fatture emesse dal 20 settembre 2011, e lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. c'si2 Secondo quanto ricostruito dalla Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dal 20 settembre 2011 al 22 dicembre 2011. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta a far data dal 15 settembre 2011, in quanto entrata in vigore durante la unitaria commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. cit. Si rappresenta che il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo a consumazione prolungata e non reato permanente, come si evince dal comma 2, il quale lo configura come illecito unitario. Si rileva che, ciò posto, deve applicarsi il principio della irretroattività della legge sfavorevole all'imputato e della retroattività della legge favorevole al medesimo soggetto. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato attribuendo alle prove un risultato diverso da quello effettivo. Si segnala, in particolare, che l'unico testimone escusso, il maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], ha fornito elementi tutt'altro che dirimenti, perché ha dichiarato: -) di non aver reperito nessuno presso la sede della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e di non aver effettuato altre indagini sulla stessa; -) di non aver svolto accertamenti presso la ditta dell'attuale ricorrente, la "[OSCURATO:SOCIETA].", e di non averne controllato la contabilità, rimettendo le indagini alla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Napoli; -) di poter comunque ritenere la struttura della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dotata di mezzi tali da giustificare le spese di manutenzione indicate nelle fatture emesse in suo favore dall'impresa dell'attuale ricorrente; -) di essere a conoscenza della ricezione di fatture da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." per acquisiti di pneumatici, pur ritenendo la circostanza irrilevante in quanto questa, a sua volta, aveva rilasciato alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." fatture per prestazioni di servizi per 91.000,00 euro più IVA. Si aggiunge che il mancato deposito di bilanci, la mancata attivazione di posizioni previdenziali e il mancato riferimento a terzi per i lavori 11‘ tt19-12 dichiarati sono elementi indicativi, al più, dell'inadempimento di obblighi tributari ed amministrativi, ma non certo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato esame del legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché del dirigente dell'Agenzia delle Entrate incaricato delle indagini su tale ditta, ovvero alla mancata acquisizione degli atti relativi al procedimento nei confronti del legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si deduce che non sono state assunte prove decisive richieste a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., o dell'art. 507 cod. proc. pen. Si precisa che l'esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stato richiesto sia ex art. 195, sia ex art. 507 cod. proc. pen., mentre l'esame del dirigente dell'Agenzia delle Entrate incaricato delle indagini su tale ditta e l'acquisizione della documentazione del processo a carico del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sono stati chiesti ex art. 507 cod. proc. pen. Si rappresenta che il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avrebbe potuto chiarire perché le fatture ricevute dalla ditta del ricorrente non furono pagate e se le operazioni documentate in tali documenti siano reali o fittizie; questo anche perché, nel processo a suo carico, secondo quanto riferito dal maresciallo Feola, il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ha raffermat respinto l'accusa di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Si rileva, poi, che l'esame del dirigente dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stato necessario per apprendere quali indagini sono state svolte, e che, nel rigettare l'istanza istruttoria in questione, la Corte si è limitata ad affermarne la superfluità. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62 -bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il diniego del beneficio in questione è sostanzialmente immotivato, perché fondato esclusivamente sul richiamo ai precedenti penali, in contrasto con indicazioni della giurisprudenza (si cita Sez. 1, n. 12787 del 1995). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, deducendo che il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce una fattispecie unitaria e non un illecito permanente, che quindi il termine necessario decorre dalla emissione della prima fattura e che, ulteriormente, nella specie, siccome la prima fatture mendace è anteriore al 15 settembre 2011, non può applicarsi la disciplina più sfavorevole entrata in vigore a quella data. Invero, è sufficiente rilevare che costituisce principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv 246193-01). Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio. La stessa, infatti, ha preso in considerazione le fatture singolarmente, distinguendo tra le stesse in relazione alla data di emissione di ciascuna di esse, per applicare la disciplina della prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai soli documenti rilasciati in epoca successiva all'entrata in vigore di tale disciplina, e quindi esclusivamente a quelli emessi a partire dal 17 settembre 2011. Precisamente, sulla base di questa disciplina, la quale prevede un tempo necessario a prescrivere pari ad otto anni, più altri due a titolo di interruzione, ha affermato la colpevolezza dell'imputato per le fatture rilasciate tra il 20 settembre ed il 22 dicembre 2011, dichiarando invece la prescrizione del reato con riguardo a tutte le fatture emesse in precedenza, in quanto soggette, in tema di prescrizione, al più breve termine di sei anni, più un anno e mezzo a titolo di interruzione, operante anteriormente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000. 3. Manifestamente infondate, se non anche prive di specificità, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di colpevolezza, deducendo il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del maresciallo Feola, e l'incongruenza della valorizzazione del dato concernente il mancato deposito di bilanci e delle altre comunicazioni obbligatorie. La sentenza impugnata ha motivato l'affermazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" nel periodo 20 settembre 2011/22 dicembre 2011, allorché lo stesso era il legale rappresentante dell'impresa, sulla base delle dichiarazioni del maresciallo Feola e di elementi documentali. 70 , In particolare, la Corte d'appello rappresenta che: -) le fatture emesse dalla società "Merigomrne 2" verso la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'anno 2011, ammontavano a 134.799,45 euro, mentre per gli anni successivi erano andate progressivamente diminuendo; -) le fatture in questione si riferiscono solo per circa 18.000,00 euro a forniture, e per il resto a servizi di manutenzione; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]", da quando né è divenuto amministratore l'attuale ricorrente, a far data dal 20 luglio 2011, non risulta aver depositato alcun bilancio in Camera di Commercio (l'ultimo bilancio regolarmente depositato è relativo al 2010), né aver presentato dichiarazioni fiscali, né, ancora, avere alcuna posizione previdenziale attiva in capo ai soci amministratori o ad eventuali dipendenti; -) la società "Merigomnne 2" non risulta avere avuto, neppure in base ai dati ricavabili dal c.d. "spesometro", manodopera in sede o fornita da terzi che potesse compiere attività di manutenzione; -) le somme indicate nelle fatture sopra precisate non sono state pagate dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", perché i titolari di questa hanno lamentato, ex post e senza allegare alcuna documentazione, la mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, ma sono state utilizzate come costi a fini fiscali dal 2013; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]" non ha promosso alcuna iniziativa per intimare alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il pagamento dei (notevoli) compensi indicati in fattura; -) la società "[OSCURATO:SOCIETA]" risulta avere avuto un volume d'affari per il 2011 pari a circa 2.000.000,00 di euro, e superiore a 1.000.000,00 di euro per gli anni successivi, fino ad essere estinta nel giugno 2016. Ora, la valorizzazione degli elementi appena indicati, siccome tutti oggettivamente e documentalmente verificabili, e nel loro contenuto non contestati, esclude in radice la configurabilità, in termini giuridicamente apprezzabili, del vizio di travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del teste Feola. Inoltre, non può dirsi certo incongrua la conclusione della falsità ideologica delle fatture in contestazione. In particolare, l'assenza di qualunque elemento indicativo della benché minima risorsa, personale o reale, utilizzabile per lo svolgimento delle consistenti attività di manutenzione indicati nelle fatture costituisce indizio grave e preciso che trova conferma sia nelle ulteriori gravi anomalie documentali, sia nelle singolari vicende concernenti la mancata richiesta del pagamento dei cospicui compensi annotati. Del resto, non è stata neppure prospettata, in termini puntuali ed analitici, una spiegazione alternativa in ordine alle precisate circostanze. 4. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure formulate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di colpevolezza, deducendo l'illegittimità del mancato esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della mancata acquisizione degli atti del processo penale nei confronti di questo, e del mancato esame del funzionario dell'Agenzia delle Entrate deputato alle indagini su tale ditta, in quanto fonti di prova decisive, ovvero testi di riferimento. Appare utile premettere che, secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670-01, e Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323-01). Tanto premesso, nella specie, le richieste di esame del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e del funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato per le indagini su tale ditta, e la richiesta di acquisizione degli atti del processo penale nei confronti del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." hanno tutte una evidente funzione "esplorativa", posto che non si precisa perché gli atti istruttori richiesti, ove assunti, avrebbero sicuramente determinato una diversa pronuncia. D'altro canto, la difesa non ha documentato nemmeno di aver svolto indagini per assumere informazioni dai soggetti indicati o per acquisire copia degli atti segnalati, al fine di rappresentarne la decisività o comunque la rilevanza per la decisione. Né può dirsi che il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e il funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato per le indagini su tale ditta siano qualificabili come testi di riferimento, a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., e le cui dichiarazioni siano da acquisire a pena di inutilizzabilità. Innanzitutto, infatti, gli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna sono tutti elementi rilevabili, e rilevati, documentalmente. Inoltre, non risulta in alcun modo che il maresciallo Feola, teste nel presente processo, abbia riferito di informazioni apprese dal legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." o dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate diverse da quelle raccolte in documenti già formati. 5. Manifestamente infondate, infine, sono le censure formulate nel quarto motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'eccessivo peso attribuito a tal fine ai precedenti penali. Invero, ripetutamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, e Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995, Longo, Rv. 203146-01). 6 atj Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'attuale ricorrente risulta gravato da non trascurabili precedenti penali ed ha già fruito per due volte della sospensione condizionale della pena, ed ha aggiunto che non risultano elementi valutabili a vantaggio della posizione del medesimo; né tale ultima affermazione risulta contesta nel ricorso. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 23831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris