CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 037R8SH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENE2IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40298/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037R851-1) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo è inconsistente: l'imputato era stato arrestato in flagranza di cessione di stupefacente, la perquisizione personale aveva dato esito positivo, la perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo, ma dall'analisi dei cellulari gli operanti erano risaliti agli altri acquirenti che avevano confermato il ruolo di spacciatore del prevenuto; Rilevato che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellinammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febb