CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 08332/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/09/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 31/03/2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen. - contraffazione e ricettazione di calzature con marchi e modelli contraffatti o imitati, meglio specificate nel verbale della Guardia di Finanza del 28 marzo 2023 - confermando il decreto, limitatamente a tre paia di scarpe per ciascuno dei modelli e dei tipi indicati nel verbale stesso. 2. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge (art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) per l'omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, della consulenza di parte e della memoria difensiva depositate in udienza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo. L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva (e degli atti allegati) può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a lamentare l'omesso esame di una memoria e di un elaborato tecnico - peritale, senza alcuna indicazione delle ragioni in base alle quali tali atti avrebbero diversamente orientato la decisione, con specifico riferimento alla misura cautelare in argomento (sequestro probatorio di campioni di calzature, finalizzato alla verifica della contraffazione e ricettazione di merce destinata alla vendita). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 02/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]