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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00228/2023

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re ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 3458/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 24/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale obbligato principale e la seconda quale fideiussore di un contratto di mutuo, convennero innanzi al Tribunale di Latina la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 7 marzo 2001 dal Presidente dello stesso Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento immediato di £ 87.833.890, oltre interessi convenzionali e onorari di procedura, in favore dell'istituto bancario opposto.

Il Tribunale di Latina rigettò l'opposizione.

Avverso tale sentenza proposero impugnazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di appello si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - e successivamente, in seguito a fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2017, ha accolto parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha condannato l'appellante [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla società appellata, sull'importo oggetto del contratto di fideiussione, i soli interessi legali dalla data di costituzione in mora del fideiussore fino all'effettivo soddisfo.La Corte d'appello ha accolto esclusivamente la censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicazione di interessi extra-legali sull'importo oggetto della fideiussione, ritenendo che al fideiussore in mora non potessero applicarsi gli interessi convenzionali pattuiti tra debitore principale e creditore in misura superiore a quella legale.

Sui restanti motivi di appello la Corte di merito ha osservato che: a) come già rilevato dal Tribunale, non era stata raggiunta la prova della sottoscrizione in bianco delle lettere cii fideiussione, asseritamente prive, all'atto della sottoscrizione, dell'indicazione dell'importo massimo garantito; b) alla fideiussione oggetto della causa non poteva applicarsi la normativa speciiale di tutela del consumatore - segnatamente quanto alla clausola, ritenuta vessatoria dagli appellanti, di dispensa della banca dall'agire nei termini di cui all'art.1957 cod. civ. - atteso che il [OSCURATO:PERSONA]„ nello stipulare il contratto di finanziamento nel 1992, operò nella qualità di imprenditore artigiano; c) gli appellanti non avevano provato l'usurarietà del tasso applicato al mutuo mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e pertanto, non era possibile dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi.

Avverso tale decisione ricorrono per cassazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ed oggi, per fusione, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove afferma che non è stata raggiunta la prova della sottoscrizione in bianco delle lettere di fideiussione, prive in particolare dell'importo massimo garantito.

Lamentano, in proposito, che la corte di merito abbia tenuto conto del solo interrogatorio formale del direttore di filiale della banca, (a) "non idoneo a rappresentare la banca stessa, semplicemente indicato in forza di una situazione contingente", e (b) non abbia tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla veste grafica del documento, in cui l'importo garantito risultava aggiunto a macchina nel modulo prestampato.

Ritengono inoltre (c) che la risposta resa dal direttore della filiale in sede di interrogatorio formale ("[all'epoca dei fatti] non lavoravo presso la filiale ...non ero presente quando è stata apposta la firma"), per la sua genericità ed evasività, possa essere equiparata alla mancata presentazione o al rifiuto di rispondere, consentendo al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello, come chiarito da Cass. 778312010.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Quanto al profilo sub (a), infatti, va evidenziata la genericità della censura, non essendo indicata la regione della asserit:a inidoneità del direttore di filiale a rendere l'interrogatorio.

Quanto al profilo sub (b), si rileva che difettano entrambi i presupposti di cui al n. 5 dell'art. 360 cpc, ossia la decisività del fatto omesso - atteso che la differenza grafica non dimostra di per sé che la somma sia stata inserita dopo, e non prima, della sottoscrizione - nonché l'avvenuto contraddittorio sulla specifica circostanza (l'aspetto grafico delle lettere) qui valorizzata, della quale invece non risulta, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, che si sia appunto specificamente discusso nel giudizio di appello.Quanto al profilo sub (c), va puntualizzato che la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti consente, ma non impone, al giudice di merito di dare per ammesso il fatto in caso di risposta evasiva all'interrogatorio formale: dunque l'ammissione o meno del fatto resta comunque affidata a una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1957 cod. civ. e del d. gs. 6 settembre 2005 n. 206, in quanto la corte territoriale non ha dichiarato la vessatorietà della clausola contenuta nella lettera di fideiussione - unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e non oggetto di specifica trattativa tra le parti - che dispensa la banca dall'agire nei termini di cui all'art.1957 cod. civ., sull'assunto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto il finanziamento per operazione connessa alla propria attività imprenditoriale e che conseguentemente allo stesso, e alla garante sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non fosse applicabile la speciale normativa in materia di tutela del consumatore. [OSCURATO:PERSONA] era solo formalmente qualificato come imprenditore nel contratto di mutuo, ma in realtà, avendo egli richiesto il finanziamento per l'acquisto di un immobile - sia pure da destinarsi a laboratorio artigianale - tale operazione esulava dalla sua attività professionale.

Inoltre non poteva escludersi l'applicazione alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] della normativa a tutela del consumatore solo in virtù del carattere accessorio della fideiussione rispetto al contratto di mutuo sottoscritto dal coniuge imprenditore.

La censura è fondata sotto il secondo, assorbente profilo.

Nel contratto di fideiussione, infatti, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla CGUE con le ordinanza 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 (Cass.25914/2019, in motivaz., 742/2020, 27618/2020, 5423/2020, con le quali è stato superato, in forza del richiamato orientamento della CGUE, il precedente orientamento contrario di questa Corte, richiamato dalla Corte d'appello).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. e dell'art. 115 cod proc. civ., in quanto non è stata ritenuta provata l'applicazione di 1:assi superiori a quelli previsti dalla

I. n. 108 del 1996.

Secondo i ricorrenti, la mancata produzione in giudizio dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia che stabiliscono la soglia antiusura degli interessi, applicabile, a loro avviso, nonostante il contratto fosse anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, poteva essere superata dando seguito alla richiesta di c.t.u. contabile formulata nel giudizio di merito.

Il motivo è infondato, ancorché la motivazione della sentenza impugnata vada sul punto rettificata alla luce del successivo chiarimento offerto dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

L'usura c.d. presunta non poteva perciò nella specie configurarsi, trattandosi pacificamente di mutuo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

4. In accoglimento, pertanto, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà principio di diritto sopra enunciato al par. 2.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legil:timità.

P.Q.

M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 3458/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 24/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale obbligato principale e la seconda quale fideiussore di un contratto di mutuo, convennero innanzi al Tribunale di Latina la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 7 marzo 2001 dal Presidente dello stesso Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento immediato di £ 87.833.890, oltre interessi convenzionali e onorari di procedura, in favore dell'istituto bancario opposto. Il Tribunale di Latina rigettò l'opposizione. Avverso tale sentenza proposero impugnazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di appello si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - e successivamente, in seguito a fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2017, ha accolto parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha condannato l'appellante [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla società appellata, sull'importo oggetto del contratto di fideiussione, i soli interessi legali dalla data di costituzione in mora del fideiussore fino all'effettivo soddisfo.La Corte d'appello ha accolto esclusivamente la censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicazione di interessi extra-legali sull'importo oggetto della fideiussione, ritenendo che al fideiussore in mora non potessero applicarsi gli interessi convenzionali pattuiti tra debitore principale e creditore in misura superiore a quella legale. Sui restanti motivi di appello la Corte di merito ha osservato che: a) come già rilevato dal Tribunale, non era stata raggiunta la prova della sottoscrizione in bianco delle lettere cii fideiussione, asseritamente prive, all'atto della sottoscrizione, dell'indicazione dell'importo massimo garantito; b) alla fideiussione oggetto della causa non poteva applicarsi la normativa speciiale di tutela del consumatore - segnatamente quanto alla clausola, ritenuta vessatoria dagli appellanti, di dispensa della banca dall'agire nei termini di cui all'art.1957 cod. civ. - atteso che il [OSCURATO:PERSONA]„ nello stipulare il contratto di finanziamento nel 1992, operò nella qualità di imprenditore artigiano; c) gli appellanti non avevano provato l'usurarietà del tasso applicato al mutuo mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e pertanto, non era possibile dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ed oggi, per fusione, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove afferma che non è stata raggiunta la prova della sottoscrizione in bianco delle lettere di fideiussione, prive in particolare dell'importo massimo garantito. Lamentano, in proposito, che la corte di merito abbia tenuto conto del solo interrogatorio formale del direttore di filiale della banca, (a) "non idoneo a rappresentare la banca stessa, semplicemente indicato in forza di una situazione contingente", e (b) non abbia tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla veste grafica del documento, in cui l'importo garantito risultava aggiunto a macchina nel modulo prestampato. Ritengono inoltre (c) che la risposta resa dal direttore della filiale in sede di interrogatorio formale ("[all'epoca dei fatti] non lavoravo presso la filiale ...non ero presente quando è stata apposta la firma"), per la sua genericità ed evasività, possa essere equiparata alla mancata presentazione o al rifiuto di rispondere, consentendo al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello, come chiarito da Cass. 778312010. 1.1. Il motivo è inammissibile. Quanto al profilo sub (a), infatti, va evidenziata la genericità della censura, non essendo indicata la regione della asserit:a inidoneità del direttore di filiale a rendere l'interrogatorio. Quanto al profilo sub (b), si rileva che difettano entrambi i presupposti di cui al n. 5 dell'art. 360 cpc, ossia la decisività del fatto omesso - atteso che la differenza grafica non dimostra di per sé che la somma sia stata inserita dopo, e non prima, della sottoscrizione - nonché l'avvenuto contraddittorio sulla specifica circostanza (l'aspetto grafico delle lettere) qui valorizzata, della quale invece non risulta, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, che si sia appunto specificamente discusso nel giudizio di appello.Quanto al profilo sub (c), va puntualizzato che la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti consente, ma non impone, al giudice di merito di dare per ammesso il fatto in caso di risposta evasiva all'interrogatorio formale: dunque l'ammissione o meno del fatto resta comunque affidata a una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1957 cod. civ. e del d. gs. 6 settembre 2005 n. 206, in quanto la corte territoriale non ha dichiarato la vessatorietà della clausola contenuta nella lettera di fideiussione - unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e non oggetto di specifica trattativa tra le parti - che dispensa la banca dall'agire nei termini di cui all'art.1957 cod. civ., sull'assunto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto il finanziamento per operazione connessa alla propria attività imprenditoriale e che conseguentemente allo stesso, e alla garante sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non fosse applicabile la speciale normativa in materia di tutela del consumatore. [OSCURATO:PERSONA] era solo formalmente qualificato come imprenditore nel contratto di mutuo, ma in realtà, avendo egli richiesto il finanziamento per l'acquisto di un immobile - sia pure da destinarsi a laboratorio artigianale - tale operazione esulava dalla sua attività professionale. Inoltre non poteva escludersi l'applicazione alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] della normativa a tutela del consumatore solo in virtù del carattere accessorio della fideiussione rispetto al contratto di mutuo sottoscritto dal coniuge imprenditore. La censura è fondata sotto il secondo, assorbente profilo. Nel contratto di fideiussione, infatti, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla CGUE con le ordinanza 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 (Cass.25914/2019, in motivaz., 742/2020, 27618/2020, 5423/2020, con le quali è stato superato, in forza del richiamato orientamento della CGUE, il precedente orientamento contrario di questa Corte, richiamato dalla Corte d'appello). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. e dell'art. 115 cod proc. civ., in quanto non è stata ritenuta provata l'applicazione di 1:assi superiori a quelli previsti dalla I. n. 108 del 1996. Secondo i ricorrenti, la mancata produzione in giudizio dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia che stabiliscono la soglia antiusura degli interessi, applicabile, a loro avviso, nonostante il contratto fosse anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, poteva essere superata dando seguito alla richiesta di c.t.u. contabile formulata nel giudizio di merito. Il motivo è infondato, ancorché la motivazione della sentenza impugnata vada sul punto rettificata alla luce del successivo chiarimento offerto dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. L'usura c.d. presunta non poteva perciò nella specie configurarsi, trattandosi pacificamente di mutuo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. 4. In accoglimento, pertanto, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà principio di diritto sopra enunciato al par. 2.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legil:timità. P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur
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