Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15838/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di Fiore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –l’ACER, Agenzia Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari per la Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];- intimata –Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026Comune di Castellammare di Stabia;- intimato –sul ricorso iscritto al n. 15188/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari per la Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Comune di Castellammare di Stabia;- intimato –[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli in liquidazione;- intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 52/2023, depositata il 4 gennaio 2023;Udita la relazione svolta nella udienza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 1-063024-19-0100284), emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il comune di Castellammare diStabia (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’Istituto autonomo case popolaridella provincia di Napoli in liquidazione il versamento del complessivo importo di€ 515.292,00, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2014.La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agliimmobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2,lett. b) del D.L. n. 201/2011, prevista per i fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se troviNumero di raccolta generale 15838/2026applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'aDpaptalpicubabzliciaoznionee 2d3/i0 5/2026una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, aglialloggi assegnati dagli IACP.La CTP ha rigettato il ricorso proposto dallo IACP sul presupposto che fosse daescludere l’applicazione dell’esenzione, perché non si poteva operareun’equiparazione fra alloggi sociali e alloggi gestiti dallo IACP, essendo, tuttavia,applicabile la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10 del citato d.l.La CTR ha accolto l’appello principale della SOGET con riferimento allastatuizione riguardante la detrazione, in quanto ha accertato che era stata giàapplicata, ed anche il capo relativo al regolamento delle spese di lite di cui hadisposto la compensazione; ha, poi, rigettato l’appello incidentale ACER, AgenziaCampana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] per laProvincia di Napoli in liquidazione, sulla base delle seguenti ragioni:- gli immobili dell’IACP destinati alla locazione non sono esenti dal pagamentodell’Imu, in quanto, ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, il legislatoreha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di €200,00 per gli alloggi assegnati dagli Iacp;- la disciplina sull’esenzione non può essere applicata estensivamente; essapostula, per la sua operatività, la duplice condizione, prevista dal d.lgs. n. 504del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) «dell’utilizzazione diretta degli immobili daparte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiariche non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettarein caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblicointeresse»;- «lo svolgimento dell’attività di concessione in locazione di unità di ediliziaresidenziale per finalità di carattere sociale non è ricompresa nei casi diesenzione, trattandosi comunque di un’attività con riflessi di natura economica,anche in presenza di canoni locativi modesti o convenzionati».Con ricorso RG n. 14619/2023 l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provinciadi Napoli in liquidazione ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositatomemoria, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Avverso la medesima sentenza, con il ricorso RG n. 15188/2023 l’ACER, AgenziaNumero di raccolta generale 15838/2026Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] PDoapta opulbabrliic apzioenre 2l3a/0 5/2026Provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi ACER), subentrata all’IstitutoAutonomo [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli in tutti rapporti attivi e passivi,ex l.r.

Campania n. 1 del 2016, ha proposto ricorso fondato su due motivi,depositato memoria e presentato istanza di riunione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]si è costituita con controricorso.Con ordinanza del 23 ottobre 2024, resa nel proc.

RG n. 15188/2023 il Collegioha disposto il rinvio a nuovo ruolo, risultando pendente un altro procedimento(n. 14619-2023) con cui è stata impugnata la medesima sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va disposta la riunione al presente fascicolo di quelloportante il n. 15188 del 2023, stante la connessione oggettiva e parzialmentesoggettiva dei procedimenti instaurati avverso la medesima sentenza.2.

Per il ricorso RG n. 14619/2023, ragioni di opportunità logico-giuridicainducono a trattare preliminarmente il terzo motivo, il secondo e, infine, il primo.Con il terzo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia di Napoli inliquidazione ha prospettato, la violazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006,dell’art. 7, comma 5, l. 212/2000 e dell’art. 3, l. 241/1990, denunciata ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sul presupposto della nullità dell’avviso diaccertamento per difetto di motivazione.Deduce, in particolare, che, a fronte della richiesta dell'agevolazione di cuiall'art.13 comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al Comune di Castellammare diStabia con la Dichiarazione IMU per l'anno 2014, inviata a mezzo PEC (all.to n.15del ricorso), in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, così come previstoal punto 20 della [OSCURATO:PERSONA]-TASI dell'Agenzia delle Entrate del 03/06/2014, ilComune di Castellammare di Stabia non ha motivato in alcun modo il mancatoriconoscimento delle richiesta esenzione IMU» (v. il ricorso, fol. 4, in nota; fol.9 e s., in nota; fol. 14, in nota; fol. 17; fol. 19; fol. 25, in nota);).2.1.

Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l’arresto di recente intervenuto in sede di legittimitàa composizione di un contrasto sulla questione.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026In particolare, in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della l. n. 212 delData pubblicazione 23/05/20262000, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestualediniego dell'esenzione prevista per i c.d. alloggi sociali ex art. 13, comma 2, lett.b, del d.l. n. 201 del 2011 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della l.n. 147 del 2013), non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nellaspecie IACP) per l'anno di riferimento si limiti, attraverso la compilazione delmodello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012, alla semplice barraturadell'apposito campo "Esenzioni" per ciascun immobile, in quanto, per un verso,il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo difunzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - sicché l'opzione contenutanel modulo ministeriale è univocamente riferibile al regime dei c.d.

"alloggisociali" -; per altro verso, l'ente impositore preposto alla gestione degli alloggidi edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevole accesso alle informazioniper il monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiatenell'ambito del proprio territorio (Cass., Sez. 5, n. 27020/2025, Rv. 676677 -01).Si è, in proposito affermato che la questione relativa allo standard motivazionaledell’atto impositivo in relazione alla particolarità della fattispecie sub iudice,debba tenere anche conto della peculiarità dell’esenzione accordata dallegislatore ai c.d. alloggi sociali, la quale postula una preventiva cognizione delComune (competente ratione loci in base alla loro ubicazione) – nellaconcorrente veste di gestore principale dell’edilizia residenziale pubblica, ingenerale, e dell’edilizia residenziale sociale, in particolare, attenendo, l’una, allacostruzione o al reperimento di abitazioni da assegnare in locazione, a condizionieconomiche particolarmente favorevoli, a persone che percepiscono redditi bassio versano in condizioni disagiate (in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457), e,l’altra, all’offerta di abitazioni con particolari caratteristiche da assegnare inlocazione per ridurre il disagio abitativo di persone svantaggiate, che nonpossono accedere al mercato libero, ma hanno un reddito troppo alto perl'edilizia residenziale pubblica (in base alla legge 8 febbraio 2007, n. 9) -sull’individuazione, sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli alloggi muniti deiNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026requisiti previsti dal d. interm. 22 aprile 2008 nell’ambito della propriacircoscrizione, grazie alle competenze riservategli dalla legislazione statale eregionale in materia di assegnazione di tali alloggi alle famiglie svantaggiate,procedure di messa in mora e di decadenza dell'assegnazione, la definizione deicanoni di locazione e il pagamento delle spese, il controllo sull’effettivo possessoda parte dei beneficiari dei requisiti oggettivi e soggettivi.In tale quadro è stato condivisibilmente ritenuto evidente che il complesso di talitendenzialmente complete ed aggiornate sull’“anagrafe” degli “alloggi sociali”assegnati in locazione a persone svantaggiate nel proprio territorio, di cui essonon può non tener conto in sede di controllo delle dichiarazioni pervenute per ilriconoscimento della correlativa esenzione e, in caso di esito negativo, diemanazione del conseguente avviso di accertamento per l’omesso versamentodell’IMU nei confronti dei proprietari pubblici o privati.

Ciò anche inconsiderazione del fatto che il rifiuto del beneficio fiscale si colloca, come sboccoterminale di una sequenza procedimentale, all’esito di una verifica rientrantenell’esercizio fisiologico dei poteri di vigilanza sulla effettiva destinazione degliimmobili alla riduzione del disagio abitativo a beneficio di persone svantaggiate.Nel caso di specie, del tutto sovrapponibile a quello dell’odierno giudizio, ladichiarazione del contribuente per l’anno di riferimento conteneva (nella logicaintrinseca alla compilazione “vincolata” del modello approvato con il d.m. 30ottobre 2012) la generica ed indefinita invocazione di un regime di “Esenzione”[attraverso la semplice barratura del campo 15)].Come è stato, pertanto, affermato nel precedente richiamato, la provenienzaqualificata della richiesta da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizioesclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica rendeva chiaro edinequivoco il riferimento all’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b),del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett.b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Tale esenzione, peraltro, si pone in alternativa alla riduzione prevista dall’art.Data pubblicazione 23/05/202613, comma 10, del medesimo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

Per cui, si puòsenz’altro affermare che l’unica esenzione da IMU che uno IACP può invocareper gli immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi menoabbienti, in coerenza con il suo ruolo istituzionale, non può che concernere i c.d.alloggi sociali.3.

Con il secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia diNapoli in liquidazione ha prospettato, in via subordinata, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/92, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.3.1.

Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità,secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1,comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnatidagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno lecaratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre ildisagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in gradodi avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n.14511/2024, Rv. 671391 – 01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799del 14/12/2021 e Sez. 5, n. 37342 del 29/11/2021).I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L.31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per laprima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie aproprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, edalloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari),prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmenteassegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di ediliziaNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degliI.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebberorimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, comedefiniti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicatonella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparatiall'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4del d.l. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 edè applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014.Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelliche abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decretoministeriale del 22 Aprile 2008.Tale accertamento non è stato svolto dal giudice di secondo grado, in quanto nelcaso in esame la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’esenzionesulla base di una norma diversa da quella invocata dalla parte ricorrente, nonincorrendo, si ripete in alcuna omissione di pronuncia o travisamento di petitum.Occorre precisare che, sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, è posta acarico del contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, la prova inconcreto sulla sussistenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo iparametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.

È stato, infatti, sul punto di recentechiarito che non si realizza alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequioal principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già inpossesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacprientrano in detta categoria (Cass., Sez. 5, n. 3824/2025, Rv. 673872 - 01).Può, dunque, concludersi che in relazione a tale ipotesi di esenzione autonoma,prevista per gli alloggi sociali, è onere del contribuente dimostrare che l’alloggioabbia le caratteristiche e i requisiti previsti dal d.m. del 22 aprile 2008, il qualefornisce anche la definizione di alloggio sociale e rinvia a provvedimenti legislativiregionali.4.

Con il primo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia di Napoliin liquidazione ha prospettato la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra ilNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026chiesto e il pronunciato.

Sostiene che la decisione impugnata abbia deciso «inNumero di raccolta generale 15838/2026base ad una norma di esenzione, l’art.7, comma 1, lett. i) D. Lgs.Dvaota p5u0bb4lic/a1zio9ne923,/0 5/2026in materia di ICI, differente rispetto a quella richiesta dal contribuente l’art.13,commi 1 e 2, del D.L. 20172011 in materia di IMU».Deduce di avere sin dall’originario ricorso introduttivo, invece, invocato ilriconoscimento dell’esenzione «in forza di una norma diversa, ovvero l’art. 13,comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, secondo il quale l’IMU non si applicava altresì“b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti daldecreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2018…».4.1.

Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del secondo e terzo motivo.5.

Per il ricorso R.G. n. 15188/2023 le medesime ragioni di opportunità logico-giuridica inducono a trattare preliminarmente il secondo motivo.5.1.

Con il secondo motivo del ricorso RG n. 15188/2023 la ricorrente lamentala falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. m. 504 del 1992, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Invoca l’applicazione dell’esenzioneprevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011.Il motivo è fondato per le medesime ragioni, sopra esposte in relazione alsecondo motivo di ricorso del RG n. 14619/2023 (punto 3 della presenteordinanza).6.

Con il primo motivo del ricorso RG n. 15188/2023 la ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.,e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo èassorbito per le medesime ragioni, sopra esposte in relazione al primo motivo diricorso del fascicolo RG n. 14619/2023 (punto 4 della presente ordinanza).7.

Ne consegue, per il ricorso RG n. 14619/2023, l’accoglimento del secondo eterzo motivo, l’assorbimento del primo; per il ricorso RG n. 15188/2023l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento del primo.I ricorsi possono trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’esenzionesulla base dei principi oggi richiamati.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presenteData pubblicazione 23/05/2026giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai numeri di RG 14619/2023 e15188 del 2023; accoglie il secondo e terzo motivo, assorbito il primo, del ricorsoR.G. n. 14619/2023; accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, del ricorsoR.G. n. 15188 del 2023; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso il 12 marzo 2026.Il presidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Fiore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –l’ACER, Agenzia Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari per la Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];- intimata –Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026Comune di Castellammare di Stabia;- intimato –sul ricorso iscritto al n. 15188/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari per la Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Comune di Castellammare di Stabia;- intimato –[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli in liquidazione;- intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 52/2023, depositata il 4 gennaio 2023;Udita la relazione svolta nella udienza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 1-063024-19-0100284), emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il comune di Castellammare diStabia (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’Istituto autonomo case popolaridella provincia di Napoli in liquidazione il versamento del complessivo importo di€ 515.292,00, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2014.La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agliimmobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2,lett. b) del D.L. n. 201/2011, prevista per i fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se troviNumero di raccolta generale 15838/2026applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'aDpaptalpicubabzliciaoznionee 2d3/i0 5/2026una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, aglialloggi assegnati dagli IACP.La CTP ha rigettato il ricorso proposto dallo IACP sul presupposto che fosse daescludere l’applicazione dell’esenzione, perché non si poteva operareun’equiparazione fra alloggi sociali e alloggi gestiti dallo IACP, essendo, tuttavia,applicabile la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10 del citato d.l.La CTR ha accolto l’appello principale della SOGET con riferimento allastatuizione riguardante la detrazione, in quanto ha accertato che era stata giàapplicata, ed anche il capo relativo al regolamento delle spese di lite di cui hadisposto la compensazione; ha, poi, rigettato l’appello incidentale ACER, AgenziaCampana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] per laProvincia di Napoli in liquidazione, sulla base delle seguenti ragioni:- gli immobili dell’IACP destinati alla locazione non sono esenti dal pagamentodell’Imu, in quanto, ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, il legislatoreha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di €200,00 per gli alloggi assegnati dagli Iacp;- la disciplina sull’esenzione non può essere applicata estensivamente; essapostula, per la sua operatività, la duplice condizione, prevista dal d.lgs. n. 504del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) «dell’utilizzazione diretta degli immobili daparte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiariche non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettarein caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblicointeresse»;- «lo svolgimento dell’attività di concessione in locazione di unità di ediliziaresidenziale per finalità di carattere sociale non è ricompresa nei casi diesenzione, trattandosi comunque di un’attività con riflessi di natura economica,anche in presenza di canoni locativi modesti o convenzionati».Con ricorso RG n. 14619/2023 l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provinciadi Napoli in liquidazione ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositatomemoria, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Avverso la medesima sentenza, con il ricorso RG n. 15188/2023 l’ACER, AgenziaNumero di raccolta generale 15838/2026Campana per l’[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] PDoapta opulbabrliic apzioenre 2l3a/0 5/2026Provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi ACER), subentrata all’IstitutoAutonomo [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli in tutti rapporti attivi e passivi,ex l.r. Campania n. 1 del 2016, ha proposto ricorso fondato su due motivi,depositato memoria e presentato istanza di riunione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]si è costituita con controricorso.Con ordinanza del 23 ottobre 2024, resa nel proc. RG n. 15188/2023 il Collegioha disposto il rinvio a nuovo ruolo, risultando pendente un altro procedimento(n. 14619-2023) con cui è stata impugnata la medesima sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va disposta la riunione al presente fascicolo di quelloportante il n. 15188 del 2023, stante la connessione oggettiva e parzialmentesoggettiva dei procedimenti instaurati avverso la medesima sentenza.2. Per il ricorso RG n. 14619/2023, ragioni di opportunità logico-giuridicainducono a trattare preliminarmente il terzo motivo, il secondo e, infine, il primo.Con il terzo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia di Napoli inliquidazione ha prospettato, la violazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006,dell’art. 7, comma 5, l. 212/2000 e dell’art. 3, l. 241/1990, denunciata ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sul presupposto della nullità dell’avviso diaccertamento per difetto di motivazione.Deduce, in particolare, che, a fronte della richiesta dell'agevolazione di cuiall'art.13 comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al Comune di Castellammare diStabia con la Dichiarazione IMU per l'anno 2014, inviata a mezzo PEC (all.to n.15del ricorso), in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, così come previstoal punto 20 della [OSCURATO:PERSONA]-TASI dell'Agenzia delle Entrate del 03/06/2014, ilComune di Castellammare di Stabia non ha motivato in alcun modo il mancatoriconoscimento delle richiesta esenzione IMU» (v. il ricorso, fol. 4, in nota; fol.9 e s., in nota; fol. 14, in nota; fol. 17; fol. 19; fol. 25, in nota);).2.1. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l’arresto di recente intervenuto in sede di legittimitàa composizione di un contrasto sulla questione.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026In particolare, in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della l. n. 212 delData pubblicazione 23/05/20262000, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestualediniego dell'esenzione prevista per i c.d. alloggi sociali ex art. 13, comma 2, lett.b, del d.l. n. 201 del 2011 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della l.n. 147 del 2013), non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nellaspecie IACP) per l'anno di riferimento si limiti, attraverso la compilazione delmodello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012, alla semplice barraturadell'apposito campo "Esenzioni" per ciascun immobile, in quanto, per un verso,il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo difunzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - sicché l'opzione contenutanel modulo ministeriale è univocamente riferibile al regime dei c.d. "alloggisociali" -; per altro verso, l'ente impositore preposto alla gestione degli alloggidi edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevole accesso alle informazioniper il monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiatenell'ambito del proprio territorio (Cass., Sez. 5, n. 27020/2025, Rv. 676677 -01).Si è, in proposito affermato che la questione relativa allo standard motivazionaledell’atto impositivo in relazione alla particolarità della fattispecie sub iudice,debba tenere anche conto della peculiarità dell’esenzione accordata dallegislatore ai c.d. alloggi sociali, la quale postula una preventiva cognizione delComune (competente ratione loci in base alla loro ubicazione) – nellaconcorrente veste di gestore principale dell’edilizia residenziale pubblica, ingenerale, e dell’edilizia residenziale sociale, in particolare, attenendo, l’una, allacostruzione o al reperimento di abitazioni da assegnare in locazione, a condizionieconomiche particolarmente favorevoli, a persone che percepiscono redditi bassio versano in condizioni disagiate (in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457), e,l’altra, all’offerta di abitazioni con particolari caratteristiche da assegnare inlocazione per ridurre il disagio abitativo di persone svantaggiate, che nonpossono accedere al mercato libero, ma hanno un reddito troppo alto perl'edilizia residenziale pubblica (in base alla legge 8 febbraio 2007, n. 9) -sull’individuazione, sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli alloggi muniti deiNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026requisiti previsti dal d. interm. 22 aprile 2008 nell’ambito della propriacircoscrizione, grazie alle competenze riservategli dalla legislazione statale eregionale in materia di assegnazione di tali alloggi alle famiglie svantaggiate,procedure di messa in mora e di decadenza dell'assegnazione, la definizione deicanoni di locazione e il pagamento delle spese, il controllo sull’effettivo possessoda parte dei beneficiari dei requisiti oggettivi e soggettivi.In tale quadro è stato condivisibilmente ritenuto evidente che il complesso di talitendenzialmente complete ed aggiornate sull’“anagrafe” degli “alloggi sociali”assegnati in locazione a persone svantaggiate nel proprio territorio, di cui essonon può non tener conto in sede di controllo delle dichiarazioni pervenute per ilriconoscimento della correlativa esenzione e, in caso di esito negativo, diemanazione del conseguente avviso di accertamento per l’omesso versamentodell’IMU nei confronti dei proprietari pubblici o privati. Ciò anche inconsiderazione del fatto che il rifiuto del beneficio fiscale si colloca, come sboccoterminale di una sequenza procedimentale, all’esito di una verifica rientrantenell’esercizio fisiologico dei poteri di vigilanza sulla effettiva destinazione degliimmobili alla riduzione del disagio abitativo a beneficio di persone svantaggiate.Nel caso di specie, del tutto sovrapponibile a quello dell’odierno giudizio, ladichiarazione del contribuente per l’anno di riferimento conteneva (nella logicaintrinseca alla compilazione “vincolata” del modello approvato con il d.m. 30ottobre 2012) la generica ed indefinita invocazione di un regime di “Esenzione”[attraverso la semplice barratura del campo 15)].Come è stato, pertanto, affermato nel precedente richiamato, la provenienzaqualificata della richiesta da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizioesclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica rendeva chiaro edinequivoco il riferimento all’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b),del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett.b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Tale esenzione, peraltro, si pone in alternativa alla riduzione prevista dall’art.Data pubblicazione 23/05/202613, comma 10, del medesimo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Per cui, si puòsenz’altro affermare che l’unica esenzione da IMU che uno IACP può invocareper gli immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi menoabbienti, in coerenza con il suo ruolo istituzionale, non può che concernere i c.d.alloggi sociali.3. Con il secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia diNapoli in liquidazione ha prospettato, in via subordinata, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/92, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.3.1. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità,secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1,comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnatidagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno lecaratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre ildisagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in gradodi avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n.14511/2024, Rv. 671391 – 01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799del 14/12/2021 e Sez. 5, n. 37342 del 29/11/2021).I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L.31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per laprima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie aproprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, edalloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari),prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmenteassegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di ediliziaNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Data pubblicazione 23/05/2026residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degliI.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebberorimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, comedefiniti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicatonella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparatiall'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4del d.l. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 edè applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014.Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelliche abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decretoministeriale del 22 Aprile 2008.Tale accertamento non è stato svolto dal giudice di secondo grado, in quanto nelcaso in esame la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’esenzionesulla base di una norma diversa da quella invocata dalla parte ricorrente, nonincorrendo, si ripete in alcuna omissione di pronuncia o travisamento di petitum.Occorre precisare che, sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, è posta acarico del contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, la prova inconcreto sulla sussistenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo iparametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008. È stato, infatti, sul punto di recentechiarito che non si realizza alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequioal principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già inpossesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacprientrano in detta categoria (Cass., Sez. 5, n. 3824/2025, Rv. 673872 - 01).Può, dunque, concludersi che in relazione a tale ipotesi di esenzione autonoma,prevista per gli alloggi sociali, è onere del contribuente dimostrare che l’alloggioabbia le caratteristiche e i requisiti previsti dal d.m. del 22 aprile 2008, il qualefornisce anche la definizione di alloggio sociale e rinvia a provvedimenti legislativiregionali.4. Con il primo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] case popolari della provincia di Napoliin liquidazione ha prospettato la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra ilNumero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026chiesto e il pronunciato. Sostiene che la decisione impugnata abbia deciso «inNumero di raccolta generale 15838/2026base ad una norma di esenzione, l’art.7, comma 1, lett. i) D. Lgs.Dvaota p5u0bb4lic/a1zio9ne923,/0 5/2026in materia di ICI, differente rispetto a quella richiesta dal contribuente l’art.13,commi 1 e 2, del D.L. 20172011 in materia di IMU».Deduce di avere sin dall’originario ricorso introduttivo, invece, invocato ilriconoscimento dell’esenzione «in forza di una norma diversa, ovvero l’art. 13,comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, secondo il quale l’IMU non si applicava altresì“b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti daldecreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2018…».4.1. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del secondo e terzo motivo.5. Per il ricorso R.G. n. 15188/2023 le medesime ragioni di opportunità logico-giuridica inducono a trattare preliminarmente il secondo motivo.5.1. Con il secondo motivo del ricorso RG n. 15188/2023 la ricorrente lamentala falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. m. 504 del 1992, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Invoca l’applicazione dell’esenzioneprevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011.Il motivo è fondato per le medesime ragioni, sopra esposte in relazione alsecondo motivo di ricorso del RG n. 14619/2023 (punto 3 della presenteordinanza).6. Con il primo motivo del ricorso RG n. 15188/2023 la ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.,e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il motivo èassorbito per le medesime ragioni, sopra esposte in relazione al primo motivo diricorso del fascicolo RG n. 14619/2023 (punto 4 della presente ordinanza).7. Ne consegue, per il ricorso RG n. 14619/2023, l’accoglimento del secondo eterzo motivo, l’assorbimento del primo; per il ricorso RG n. 15188/2023l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento del primo.I ricorsi possono trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’esenzionesulla base dei principi oggi richiamati.Numero registro generale 14619/2023Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 15838/2026Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presenteData pubblicazione 23/05/2026giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai numeri di RG 14619/2023 e15188 del 2023; accoglie il secondo e terzo motivo, assorbito il primo, del ricorsoR.G. n. 14619/2023; accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, del ricorsoR.G. n. 15188 del 2023; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso il 12 marzo 2026.Il presidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15838/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris