CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9821/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; —i'emAgricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labria, n.1576/1/2015 depositata il 22 ottobre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n.1576/1/2015 depositata il 22 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inam- missibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sen- tenza n. 119/6/2013 della Commissione tributaria provinciale di Co- senza, che aveva riunito e accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], con- tro due avvisi di accertamento per IVA e II.DD. 2004 e 2005 e relati- va cartella di pagamento per iscrizione provvisoria in pendenza di giudizio. 2. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella spe- dizione tardiva del gravame da parte dell'Agenzia, non essendo stata tempestivamente depositata la copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello necessaria tanto per la ve- rifica del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, quanto della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente. Il giudice d'appello inoltre escludeva anche che il mancato deposito entro il termine di 30 giorni dalla spedizione a mezzo posta del ricor- so in appello della ricevuta della spedizione per raccomandata, potes- se essere sanato ex post con la successiva produzione all'udienza di trattazione del documento mancante. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso, che illustra con memoria. Considerato che: 4. Con un unico motivo - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione e falsa appli- cazione degli artt.53 comma 2, 22 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992, poiché la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del suo appello a causa dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame. 5. La censura è infondata. Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale uni- versale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della co- stituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della racco- mandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro data rio. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scrit- turazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedi- zione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tem- pestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452). 6. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, in quanto non emerge dagli atti la certezza della data di spedizione dalla consultazione del- l'avviso di ricevimento allegato al ricorso, sulla base di uno dei due standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pro- nuncia, ossia la stampigliatura meccanografica o il timbro datario po- stale. L'unico timbro apposto al documento, successivo al perfezio- namento della notifica in data 1.10.2013, attesta la restituzione della • ricevuta, ma non la spedizione. Inoltre, la data di perfezionamento della notifica, del 1.10.2013, si pone oltre la scadenza del termine per impugnare la decisione di primo grado, scaduto il 27.9.2013. 7. Resta da ultimo assorbito il profilo della tempestività del deposito della prova della notifica, perché non vi è prova che questa sia stata tempestiva. 8. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa. Così deciso in Roma il 17 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] )/irilio