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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 24480/2025

Testo disponibile della fonte

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025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6982/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avvocato.mi- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresen- tato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvo- caturastato.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA diCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1139/2020 depositata il 27/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Corte d'appello di Lecce con la sentenza n. 1139/2020 , pub- blicata il 27 novembre 2020,ha deciso il gravame principale propo- sto da [OSCURATO:PERSONA] e quello in via incidentale dal Ministero dello ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso la senten- za del Tribunale di Lecce che, definitivamente pronunciando sull a opposizione proposta dal Ministero, revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Fasano per il pagamento di euro 85.680,09, a titolo di saldo del compenso a quest'ultimo spettante quale com- ponente della commissione per la valutazione di impatto ambienta-

2. A fondamento dell ' opposizione , il Ministero aveva dedotto che il compenso dovuto al Fasano, così come richiesto in via monitoria , era di gran lunga superiore rispetto a quello determinato in euro 49.116,02 sulla scorta del decreto ministeriale n. 21/2007 , che aveva ridotto il compenso per l'anno solare 2007 rispetto a quello determinato e corrisposto per gli anni precedenti. 3.Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il rapporto di lavoro instaurato tra il Ministero ed il Fasano soggiacesse alla di- sciplina pubblicistica, dovendosi pertanto riconoscere la possibilità per il Ministero di modificare unilateralmente anche in corso di rap- porto il quantum del compenso da corrispondere.

Conseguente- mente, appariva priva di fondamento la pretesa dell ' opposto di ri- cevere un maggiore compenso rispetto a quello determinato con l'apposito decreto ministeriale del 2007, pari ad euro 49.116,02.

4. Il gravame proposto dal Fasano si fondava su due motivi con i quali egli contestava la legittimità dell' unilaterale riduzione del compenso dovuto ai componenti della commissione di valutazione di impatto ambientale, pari ad euro 140.000 ,00 annui in virtù del d.m. 29.12.2004.

Deduceva che a seguito della statuita decurta- zione si era determinato un indebito arricchimento dello Stato.

Inoltre, l'appellante deduceva la ritenuta illegittimità della qualifica- zione pubblicistica del rapporto.

5. In via incidentale , il Ministero chiedeva la condanna del Fasano alla restituzione di quanto indebitamente percepito in misura supe- riore al dovuto a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 6.La Corte territoriale respingeva i due motivi di gravame proposti dal Fasano, esaminati congiuntamente, osservando come egli era stato nominato membro della Commissione con un d.P.C.m.del 20 settembre 2005 che demandava - sulla scorta del richiamo all ' art. 19,comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002, istitutivo di detta commissione - ad un successivo decreto del Ministero dell ' ambiente, di concerto con quello dell'economia, la determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione.

Osservava, inol- tre, che l'art. 11 del decreto di nomina determinava i compensi spettanti nella misura stabilita dal decreto annuale di determina- zione dei suddetti componenti per l'anno finanziario 2005, pari ad euro 140.000,00.

Confermando l'importo previsto dal precedente decreto con il successivo decreto del 30 gennaio 2007, veniva sta- bilito che per il periodo dal 1° gennaio 2006 all ' ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso continuavano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 125/2004,ad eccezione dei compensi che erano sta- ti già determinati per l'anno 2005 con gli artt. dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 58 , della legge 266 del 2005.

La Corte territoriale aggiungeva nella ricognizione normativa che il successivo art. 2 prevedeva che per il periodo dal primo gior- no del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comunica- zione del decreto stesso il compenso era di euro 40.000,00.

Con nota del 2 gennaio 2007 (DSA-2006-33937) veniva comunicato il trattamento economico per l'anno 2007,e i singoli componenti del- la commissione erano invitati a comunicare se intendevano con- fermare l'accettazione dell'incarico per l'anno in corso.

Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Corte d ' appello riteneva che il Ministero fosse abilitato a determinare la decurtazione del compen- so annuo spettante per il 2007 ai componenti della commissione in forza dell'art. 19, comma 2 , d.lgs.vo n. 190/2002.

In ragione di ciò riteneva infondate le doglianze dell'appellante principale. 7.La Corte d ' appello, invece, accoglieva il gravame incidentale del Ministero, condannando l ' appellante principale alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla somma spettantegli di euro 49.116,02.

8. La cassazione della sentenza in esame, notificata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA], è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 6.3.2021 ed affida- to ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con con- troricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare). [OSCURATO:PERSONA]:

9. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, cod. proc. civ.) la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 , d.lgs.vo n. 190/2002 ovvero, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell' art . 132 n. 4 cod. proc . civ . , dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell' art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU e dell'art. 23 Cost., là dove la Corte d ' appello aveva ritenuto legittimo il potere unilaterale del Ministero di modifi- care anche in corso di rapporto il quantum del compenso senza al- cuna motivazione e del tutto ingiustificatamente, in considerazione del fatto che il compenso dei commissari non gravava sulle casse dello Stato, bensì sul soggetto committente del progetto che, in base all'art. 27 della legge n. 136 del 1999, era tenuto a versare allo Stato una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. 9.1.Entrambi i profili di denuncia sono infondati.

9.2. L ' art.19, comma 2 e 3, d.lgs. n. 190/2002 , ratione temporis vigente al momento della nomina del Fasano,dispone: «2.

Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'am- biente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valuta- zione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambien- tali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica ammini- strazione.

Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastruttu- re e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle pro- vince autonome interessate.

A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designa- zione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.

Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il fun- zionamento della stessa.

Con successivo decreto del Ministro dello ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

Qualora le regioni e le province autono- me di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordina- ria.

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato».

9.3. Ciò posto, risulta che la nomina del Fasano alla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale sia avvenuta con un decreto del Presidente del C onsiglio dei ministri che richiama espressamente l'art. 19, comma 2 , del d.lgs. n. 190/2002 , in tal modo instaurando un rapporto di carattere pubblicistico. 9.4.

E ' sempre l ' art. 19 , comma 2 , d.lgs. cit. a prevedere che il compenso spettante al presidente, ed ai componenti sia stabilito con successivo decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, di talchéesso è sottratto alla disciplina contrattuale.

9.5. Inoltre, non è contestato che l'art. 11 del d.P.C.m. di nomina della commissione di cui faceva parte l'odierno ricorrente prevede- va che il compenso annuo relativo all'anno 2005 non sarebbe stato variato rispetto a quello previsto dal decreto n. 125 del 29/12/ 2004, e che si sarebbe provveduto con altro decreto a stabilire i nuovi compensi per il presidente e gli altri componenti per i succes- sivi esercizi finanziari.

In forza di tale previsione, il compenso per l'anno 2005 era fissato in euro 140.000 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

9.6. Ed infatti, con il decreto 30/1/2007 veniva stabilito che per il compenso relativo al periodo dal 1°gennaio 2006 all'ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso, si applicavano le disposizioni regolamentari contenute nel d.m. n. 125/2004, ad eccezione dei compensi già determinati per l'anno 2005 con l'art. 1, commi 1 e 2 , e con l ' art. 2, comma 1, dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 58,della legge n. 266/2005 (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

9.7. Il successivo art . 2 prevedeva che per il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comu- nicazione del decreto stesso, al presidente e ai membri della com- missione competeva un compenso annuo pari ad euro 40.000,00 (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). 9.8.Di tale nuovo trattamento economico previsto per l'anno 2007 veniva data notizia ai singoli componenti della commissione, invitati - altresì - a comunicare se intendevano confermare l ' accettazione dell'incarico per l'anno in corso (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).

9.9. Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente non ha co- municato la rinuncia all'incarico, mentre emerge dal controricorso che egli ha contestato solo l'imputazione del compenso annuo di euro 40.000 a partire dal mese di febbraio 2007, anziché da quello di gennaio 2007. 10.Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia offerto ar- gomenti utili a smentire l'interpretazione normativa così come rico- struita dalla Corte di merito.

11. La determinazione unilaterale del compenso ha fondamento normativo nell'art. 19, comma 2,d.lgs.vo n. 190/2002 e trova con- ferma nel testo del successivo art. 184, comma 2, d.lgs. n. 163/ 2006, richiamato nel decreto 30/1/2007, che ha determinato il compenso per l'anno 2007. 11.1.L'art. 184, comma 2 , d.lgs.vo cit. prevedeva infatti , in conti- nuità con l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, che « Con il de- creto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa.

Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter- ritorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, so- no stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3». 12.A fronte di tali previsioni normative che riguardano la determi- nazione dei compensi, le considerazioni svolte dal ricorrente, in or- dine alla ragionevolezza e legittimità della modifica del compenso, appaiono astratte e del tutto sfornite di riferimenti concreti che possano giustificare e rendere rilevante il richiesto sindacato della Suprema Corte. 12.1.E ciò sia con riguardo all' argomento secondo cui il compenso non grava sulle casse dello Stato derivando dalle somme versate dal committente del progetto, sia con riguardo all'altro argomento che sostiene che la riduzione unilaterale del compenso da euro 140.000,00 a euro 40.000,00 si pone al di fuori del dettato norma- tivo (cfr. pag. 10 del ricorso, terzo cpv.). 12.2.Il primo argomento appare del tutto ininfluente, mentre il se- condo è frutto di una tesi priva di riscontro normativo, non preclu- dendo la finanziaria del 2006 né l'art. 29 d.l. n. 223/2006, conver- tito con legge n. 248/2006, ulteriori riduzioni unilaterali per gli anni successivi.

13. Il ricorso è dunque da rigettare perché la conclusione della Cor- te territoriale è, oltre che argomentata, del tutto condivisibile in punto di interpretazione normativa. 14.In applicazione del principio della soccombenza , il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lita a favore del controri- corrente nella misura liquidata in dispositivo. 15.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del- le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6982/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avvocato.mi- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresen- tato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvo- caturastato.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA diCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1139/2020 depositata il 27/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte d'appello di Lecce con la sentenza n. 1139/2020 , pub- blicata il 27 novembre 2020,ha deciso il gravame principale propo- sto da [OSCURATO:PERSONA] e quello in via incidentale dal Ministero dello ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso la senten- za del Tribunale di Lecce che, definitivamente pronunciando sull a opposizione proposta dal Ministero, revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Fasano per il pagamento di euro 85.680,09, a titolo di saldo del compenso a quest'ultimo spettante quale com- ponente della commissione per la valutazione di impatto ambienta- 2. A fondamento dell ' opposizione , il Ministero aveva dedotto che il compenso dovuto al Fasano, così come richiesto in via monitoria , era di gran lunga superiore rispetto a quello determinato in euro 49.116,02 sulla scorta del decreto ministeriale n. 21/2007 , che aveva ridotto il compenso per l'anno solare 2007 rispetto a quello determinato e corrisposto per gli anni precedenti. 3.Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il rapporto di lavoro instaurato tra il Ministero ed il Fasano soggiacesse alla di- sciplina pubblicistica, dovendosi pertanto riconoscere la possibilità per il Ministero di modificare unilateralmente anche in corso di rap- porto il quantum del compenso da corrispondere. Conseguente- mente, appariva priva di fondamento la pretesa dell ' opposto di ri- cevere un maggiore compenso rispetto a quello determinato con l'apposito decreto ministeriale del 2007, pari ad euro 49.116,02. 4. Il gravame proposto dal Fasano si fondava su due motivi con i quali egli contestava la legittimità dell' unilaterale riduzione del compenso dovuto ai componenti della commissione di valutazione di impatto ambientale, pari ad euro 140.000 ,00 annui in virtù del d.m. 29.12.2004. Deduceva che a seguito della statuita decurta- zione si era determinato un indebito arricchimento dello Stato. Inoltre, l'appellante deduceva la ritenuta illegittimità della qualifica- zione pubblicistica del rapporto. 5. In via incidentale , il Ministero chiedeva la condanna del Fasano alla restituzione di quanto indebitamente percepito in misura supe- riore al dovuto a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 6.La Corte territoriale respingeva i due motivi di gravame proposti dal Fasano, esaminati congiuntamente, osservando come egli era stato nominato membro della Commissione con un d.P.C.m.del 20 settembre 2005 che demandava - sulla scorta del richiamo all ' art. 19,comma 2, d.lgs.vo n. 190/2002, istitutivo di detta commissione - ad un successivo decreto del Ministero dell ' ambiente, di concerto con quello dell'economia, la determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione. Osservava, inol- tre, che l'art. 11 del decreto di nomina determinava i compensi spettanti nella misura stabilita dal decreto annuale di determina- zione dei suddetti componenti per l'anno finanziario 2005, pari ad euro 140.000,00. Confermando l'importo previsto dal precedente decreto con il successivo decreto del 30 gennaio 2007, veniva sta- bilito che per il periodo dal 1° gennaio 2006 all ' ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso continuavano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 125/2004,ad eccezione dei compensi che erano sta- ti già determinati per l'anno 2005 con gli artt. dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 58 , della legge 266 del 2005. La Corte territoriale aggiungeva nella ricognizione normativa che il successivo art. 2 prevedeva che per il periodo dal primo gior- no del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comunica- zione del decreto stesso il compenso era di euro 40.000,00. Con nota del 2 gennaio 2007 (DSA-2006-33937) veniva comunicato il trattamento economico per l'anno 2007,e i singoli componenti del- la commissione erano invitati a comunicare se intendevano con- fermare l'accettazione dell'incarico per l'anno in corso. Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Corte d ' appello riteneva che il Ministero fosse abilitato a determinare la decurtazione del compen- so annuo spettante per il 2007 ai componenti della commissione in forza dell'art. 19, comma 2 , d.lgs.vo n. 190/2002. In ragione di ciò riteneva infondate le doglianze dell'appellante principale. 7.La Corte d ' appello, invece, accoglieva il gravame incidentale del Ministero, condannando l ' appellante principale alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla somma spettantegli di euro 49.116,02. 8. La cassazione della sentenza in esame, notificata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA], è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 6.3.2021 ed affida- to ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con con- troricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare). [OSCURATO:PERSONA]: 9. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente deduce (in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, cod. proc. civ.) la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 , d.lgs.vo n. 190/2002 ovvero, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell' art . 132 n. 4 cod. proc . civ . , dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell' art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU e dell'art. 23 Cost., là dove la Corte d ' appello aveva ritenuto legittimo il potere unilaterale del Ministero di modifi- care anche in corso di rapporto il quantum del compenso senza al- cuna motivazione e del tutto ingiustificatamente, in considerazione del fatto che il compenso dei commissari non gravava sulle casse dello Stato, bensì sul soggetto committente del progetto che, in base all'art. 27 della legge n. 136 del 1999, era tenuto a versare allo Stato una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. 9.1.Entrambi i profili di denuncia sono infondati. 9.2. L ' art.19, comma 2 e 3, d.lgs. n. 190/2002 , ratione temporis vigente al momento della nomina del Fasano,dispone: «2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'am- biente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valuta- zione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambien- tali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica ammini- strazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastruttu- re e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle pro- vince autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designa- zione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il fun- zionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dello ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autono- me di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordina- ria. 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato». 9.3. Ciò posto, risulta che la nomina del Fasano alla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale sia avvenuta con un decreto del Presidente del C onsiglio dei ministri che richiama espressamente l'art. 19, comma 2 , del d.lgs. n. 190/2002 , in tal modo instaurando un rapporto di carattere pubblicistico. 9.4. E ' sempre l ' art. 19 , comma 2 , d.lgs. cit. a prevedere che il compenso spettante al presidente, ed ai componenti sia stabilito con successivo decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, di talchéesso è sottratto alla disciplina contrattuale. 9.5. Inoltre, non è contestato che l'art. 11 del d.P.C.m. di nomina della commissione di cui faceva parte l'odierno ricorrente prevede- va che il compenso annuo relativo all'anno 2005 non sarebbe stato variato rispetto a quello previsto dal decreto n. 125 del 29/12/ 2004, e che si sarebbe provveduto con altro decreto a stabilire i nuovi compensi per il presidente e gli altri componenti per i succes- sivi esercizi finanziari. In forza di tale previsione, il compenso per l'anno 2005 era fissato in euro 140.000 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 9.6. Ed infatti, con il decreto 30/1/2007 veniva stabilito che per il compenso relativo al periodo dal 1°gennaio 2006 all'ultimo giorno del mese entro cui si provvedeva alla comunicazione del decreto stesso, si applicavano le disposizioni regolamentari contenute nel d.m. n. 125/2004, ad eccezione dei compensi già determinati per l'anno 2005 con l'art. 1, commi 1 e 2 , e con l ' art. 2, comma 1, dello stesso decreto, ridotti del 10% ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 58,della legge n. 266/2005 (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). 9.7. Il successivo art . 2 prevedeva che per il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si provvedeva alla comu- nicazione del decreto stesso, al presidente e ai membri della com- missione competeva un compenso annuo pari ad euro 40.000,00 (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). 9.8.Di tale nuovo trattamento economico previsto per l'anno 2007 veniva data notizia ai singoli componenti della commissione, invitati - altresì - a comunicare se intendevano confermare l ' accettazione dell'incarico per l'anno in corso (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). 9.9. Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente non ha co- municato la rinuncia all'incarico, mentre emerge dal controricorso che egli ha contestato solo l'imputazione del compenso annuo di euro 40.000 a partire dal mese di febbraio 2007, anziché da quello di gennaio 2007. 10.Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia offerto ar- gomenti utili a smentire l'interpretazione normativa così come rico- struita dalla Corte di merito. 11. La determinazione unilaterale del compenso ha fondamento normativo nell'art. 19, comma 2,d.lgs.vo n. 190/2002 e trova con- ferma nel testo del successivo art. 184, comma 2, d.lgs. n. 163/ 2006, richiamato nel decreto 30/1/2007, che ha determinato il compenso per l'anno 2007. 11.1.L'art. 184, comma 2 , d.lgs.vo cit. prevedeva infatti , in conti- nuità con l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, che « Con il de- creto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter- ritorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, so- no stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3». 12.A fronte di tali previsioni normative che riguardano la determi- nazione dei compensi, le considerazioni svolte dal ricorrente, in or- dine alla ragionevolezza e legittimità della modifica del compenso, appaiono astratte e del tutto sfornite di riferimenti concreti che possano giustificare e rendere rilevante il richiesto sindacato della Suprema Corte. 12.1.E ciò sia con riguardo all' argomento secondo cui il compenso non grava sulle casse dello Stato derivando dalle somme versate dal committente del progetto, sia con riguardo all'altro argomento che sostiene che la riduzione unilaterale del compenso da euro 140.000,00 a euro 40.000,00 si pone al di fuori del dettato norma- tivo (cfr. pag. 10 del ricorso, terzo cpv.). 12.2.Il primo argomento appare del tutto ininfluente, mentre il se- condo è frutto di una tesi priva di riscontro normativo, non preclu- dendo la finanziaria del 2006 né l'art. 29 d.l. n. 223/2006, conver- tito con legge n. 248/2006, ulteriori riduzioni unilaterali per gli anni successivi. 13. Il ricorso è dunque da rigettare perché la conclusione della Cor- te territoriale è, oltre che argomentata, del tutto condivisibile in punto di interpretazione normativa. 14.In applicazione del principio della soccombenza , il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lita a favore del controri- corrente nella misura liquidata in dispositivo. 15.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione del- le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, d
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