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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17395/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen., riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che venga dichiarata l'inammissibilitaldel ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo, ha ridotto in mesi due di reclusione la pena inflitta al ricorrente per il reato di tentata vendita di prodotto industriali con segni mendaci cui all'art. 517 cod. pen. perché, in qualità di legale rappresentante della società denominata "[OSCURATO:SOCIETA].", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita 274 prodotti elettrici a bassa tensione - specificatamente 244 confezioni di catene luminose marca [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e 30 confezioni di catene luminose marca Oceano - recanti sull'involucro contenitivo la marcatura "CE" attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili, nonostante che la sezione del cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza, così da indure in inganno il consumatore circa la qualità dei prodotti posti in vendita.

La sentenza di primo grado è stata poi confermata nel resto.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità con riferimento agli artt. 464, primo comma ultimo periodo, e 429, primo e secondo comma, cod. proc. pen.

Sostiene che, in data 16 maggio 2018, la difesa dell'imputato eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, sul rilievo che la formulazione del capo d'accusa non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza e precisione le condotte contestate.

La condotta descritta nel capo d'imputazione contestato sarebbe, secondo il ricorrente, indeterminata e priva dell'indicazione degli elementi d'accusa che devono essere tutti individuati: non solo mancherebbe qualsivoglia indicazione in ordine alle norme di sicurezza violate ed ai requisiti di sicurezza che i prodotti avrebbero dovuto rispettare, ma vi sarebbe anche un problema in ordine all'identificazione dei prodotti stessi.

Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado, nel rigettare l'eccezione, aveva argomentato come l'imputazione andasse letta alla luce dei verbali di sequestro ma il ricorrente aveva obiettato che i verbali richiamati dal Giudice non potevano considerarsi idonei a fornire alla difesa alcun elemento ad integrazione delle lacune del capo d'imputazione, per il solo fatto che attenevano a prodotti ontologicamente diversi da quelli oggetto del processo.

Aggiunge che la specifica identificazione dei prodotti, la normativa applicabile agli stessi e la valutazione in ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza della merce era avvenuta in un momento successivo alla formulazione del capo d'imputazione ed alla apertura del dibattimento e, pertanto, anche al rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta, ovvero nel momento in cui il perito nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., aveva depositato la relazione peritale.

La Corte d'appello avrebbe liquidato il motivo sostenendo che i rilievi difensivi attenevano alla prova della contestazione piuttosto che alla chiarezza della contestazione stessa.

Obietta il ricorrente che, come diffusamente trattato nel motivo di ricorso, l'eccezione attiene alla specificità e precisione del fatto contestato e non alla sua fondatezza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Osserva che l'assoluzione dovesse fondarsi sulla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo per le seguenti ragioni: la presenza di una normativa unionale e nazionale assai specifica e complessa; l'attribuzione dell'obbligo di apporre la marcatura CE (secondo la normativa di riferimento, DIR 2006/95/CE) al fabbricante/importatore e, quindi, non al commerciante intermedio, quale è il ricorrente; la necessità, emersa anche nel corso del procedimento, di una complessa attività di misurazione dei cavi da parte di soggetti con competenze tecniche specifiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza normativamente imposti; la presenza sulla confezione dei prodotti e sul trasformatore dei cavi di tutti i simboli indicativi di diverse caratteristiche del prodotto; la presenza delle fatture di acquisto a dimostrazione della buona fede.

Il primo giudice aveva ritenuto il dolo sul rilievo che il prezzo di acquisto fosse così modesto da ritenere che il ricorrente fosse consapevole delle difformità della merce acquistata.

I Giudici dell'appello, pur condividendo le argomentazioni della difesa, hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di una diversa motivazione, non integrando quella del Giudice di prime cure, quanto piuttosto correggendola, ponendosi quindi le due decisioni fuori dal perimetro della doppia conforme e incorrendo quella d'appello nel travisamento della prova (con particolare riferimento alle risultanze emerse dalla relazione peritale e dall'escussione del perito, con riferimento all'affermazione del Giudice d'appello secondo cui "i cavi non riportavano le indicazioni previste dalle norme (non erano certificati)".

Emerge, infatti, sia dalla relazione peritale sia dall'escussione del perito, la presenza sulla confezione esterna ed anche sulle componenti interne della merce di cui al capo d'imputazione, di una serie di simboli, tra cui la marcatura CE; la Corte d'appello avrebbe, pertanto, corretto (e non integrato) la motivazione del giudice di primo grado fondando il giudizio di colpevolezza su un unico elemento probatorio, ignorando le risultanze della relazione peritale, costruendo così il giudizio di condanna su un presupposto errato in quanto in palese contrasto con quanto emerso in dibattimento ed incorrendo così in un vizio di motivazione denunciato.

Inoltre, la sentenza di appello avrebbe reso un motivazione manifestamente illogica affermando che la consapevolezza della contraffazione del marchio CE fosse inidonea a fondare un giudizio di sussistenza del dolo, nonostante la presenza di molteplici elementi, di segno opposto, rappresentativi della buona fede dell'imputato.

La Corte d'appello, invece, desumendo la consapevolezza in ordine al mancato rispetto dei requisiti di sicurezza esclusivamente dalla consapevolezza della contraffazione del marchio CE (peraltro affermata in termini dubitativi), avrebbe operato un ingiustificato salto logico: resterebbe, infatti, privo di giustificazione logica l'assunto per cui, pur in presenza di tutti gli indicatori riportati sulla confezione e sul raddrizzatore e delle fatture d'acquisto, la sola contraffazione del marchio CE fosse idonea a fondare il giudizio sull'elemento soggettivo.

Infine, la sentenza d'appello sarebbe intrinsecamente contraddittoria in punto di elemento soggettivo, perché, pur affermando la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, i Giudici avrebbero motivato invece sulla colpa.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti.

2. Iniziando dallo scrutinio del primo motivo, di ordine processuale, va ricordato che il Tribunale aveva respinto l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sul rilievo che l'enunciazione del fatto fosse sufficientemente determinata, poiché si contestava, con precisione, la condotta addebitata all'imputato, rimproverandolo di aver posto in vendita 274 catene luminose, recanti sull'involucro contenitivo la marcatura CE, attestante perciò la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie, sebbene la sezione di cablaggio di dette catene fosse inferiore al limite previsto dalle norme di sicurezza, presupposto della marcatura CE, vigenti nel novembre 2015.

L'imputazione, sebbene non avesse indicato le norme di sicurezza, conteneva, quindi, tutte le indicazioni necessarie all'individuazione delle stesse. 3 \S La Corte di merito, nel condividere l'approdo cui era pervenuto il primo giudice, ha affermato come il capo di imputazione fosse sufficientemente preciso, avendo esplicitato che le confezioni di catene luminose recavano "sull'involucro contenitivo la marcatura CE attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili nonostante che la sezione di cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza", aggiungendo che la circostanza per la quale, nel capo di imputazione, non fossero indicate le norme di sicurezza violate non costituisce motivo di nullità del capo di imputazione, posto che la contestazione in fatto era precisa (sezione di cablaggio inferiore ai limiti).

Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità alla luce della quale, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto.

Ne consegue che, ove il fatto sia precisato, come nella specie, in modo puntuale, la mancata indicazione della normativa che regola la materia oggetto della violazione è irrilevante e non determina nullità, quando non abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01) e tale pregiudizio deve essere dimostrato e non soltanto apoditticamente affermato da chi eleva l'eccezione di indeterminatezza del capo d'accusa.

Infatti, già il Tribunale aveva chiarito come l'imputazione, sebbene non avesse indicato le norme di sicurezza, contenesse però tutte le indicazioni necessarie all'individuazione delle stesse, con la conseguenza che alcuna compressione del diritto di difesa è, nella specie, ipotizzabile.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

3. Passando all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha posto in evidenza come dalla relazione peritale (alla quale il ricorrente apoditticamente assegna contenuti diversi) è risultato che il marchio CE era stato palesemente contraffatto e che i cavi non riportavano le indicazioni previste dalle norme (non erano cioè certificati).

Da ciò la Corte d'appello ha logicamente dedotto che l'imputato, trattandosi di soggetto esperto (era un commerciante anche di prodotti elettrici e non un semplice acquirente), doveva necessariamente rendersi conto della contraffazione e, quindi, quantomeno sospettare che il prodotto non fosse conforme alle norme di sicurezza.Invece, senza aver compiuto alcuna verifica al riguardo, egli aveva comunque posto in vendita il prodotto, accettando il rischio (dolo eventuale e non colpa) che lo stesso non fosse conforme alle norme di sicurezza.

E tale difformità è stata ampiamente spiegata nella relazione peritale, come emerge dal testo delle sentenze di merito, essendo stata anche evidenziata l'estrema pericolosità delle catene luminose in esame per l'incolumità delle persone, sia con riferimento all'insufficiente sezione di cablaggio che alla tensione di alimentazione, in relazione al consistente rischio di surriscaldamento, potenzialmente produttivo di incendi.

Con fondamento, quindi, la Corte bresciana ha ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, sussistente il dolo richiesto per l'integrazione della norma incriminatrice, fondando il convincimento sulla base di un accertamento di fatto che, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, è insindacabile in sede di controllo di legittimità.

Il ricorrente, infatti, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità.

Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata; 2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate; 3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (v.

Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli, Rv. 194203 - 01).

Ne consegue che il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen., riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che venga dichiarata l'inammissibilitaldel ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo, ha ridotto in mesi due di reclusione la pena inflitta al ricorrente per il reato di tentata vendita di prodotto industriali con segni mendaci cui all'art. 517 cod. pen. perché, in qualità di legale rappresentante della società denominata "[OSCURATO:SOCIETA].", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita 274 prodotti elettrici a bassa tensione - specificatamente 244 confezioni di catene luminose marca [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e 30 confezioni di catene luminose marca Oceano - recanti sull'involucro contenitivo la marcatura "CE" attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili, nonostante che la sezione del cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza, così da indure in inganno il consumatore circa la qualità dei prodotti posti in vendita. La sentenza di primo grado è stata poi confermata nel resto. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità con riferimento agli artt. 464, primo comma ultimo periodo, e 429, primo e secondo comma, cod. proc. pen. Sostiene che, in data 16 maggio 2018, la difesa dell'imputato eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, sul rilievo che la formulazione del capo d'accusa non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza e precisione le condotte contestate. La condotta descritta nel capo d'imputazione contestato sarebbe, secondo il ricorrente, indeterminata e priva dell'indicazione degli elementi d'accusa che devono essere tutti individuati: non solo mancherebbe qualsivoglia indicazione in ordine alle norme di sicurezza violate ed ai requisiti di sicurezza che i prodotti avrebbero dovuto rispettare, ma vi sarebbe anche un problema in ordine all'identificazione dei prodotti stessi. Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado, nel rigettare l'eccezione, aveva argomentato come l'imputazione andasse letta alla luce dei verbali di sequestro ma il ricorrente aveva obiettato che i verbali richiamati dal Giudice non potevano considerarsi idonei a fornire alla difesa alcun elemento ad integrazione delle lacune del capo d'imputazione, per il solo fatto che attenevano a prodotti ontologicamente diversi da quelli oggetto del processo. Aggiunge che la specifica identificazione dei prodotti, la normativa applicabile agli stessi e la valutazione in ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza della merce era avvenuta in un momento successivo alla formulazione del capo d'imputazione ed alla apertura del dibattimento e, pertanto, anche al rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta, ovvero nel momento in cui il perito nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., aveva depositato la relazione peritale. La Corte d'appello avrebbe liquidato il motivo sostenendo che i rilievi difensivi attenevano alla prova della contestazione piuttosto che alla chiarezza della contestazione stessa. Obietta il ricorrente che, come diffusamente trattato nel motivo di ricorso, l'eccezione attiene alla specificità e precisione del fatto contestato e non alla sua fondatezza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva che l'assoluzione dovesse fondarsi sulla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo per le seguenti ragioni: la presenza di una normativa unionale e nazionale assai specifica e complessa; l'attribuzione dell'obbligo di apporre la marcatura CE (secondo la normativa di riferimento, DIR 2006/95/CE) al fabbricante/importatore e, quindi, non al commerciante intermedio, quale è il ricorrente; la necessità, emersa anche nel corso del procedimento, di una complessa attività di misurazione dei cavi da parte di soggetti con competenze tecniche specifiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza normativamente imposti; la presenza sulla confezione dei prodotti e sul trasformatore dei cavi di tutti i simboli indicativi di diverse caratteristiche del prodotto; la presenza delle fatture di acquisto a dimostrazione della buona fede. Il primo giudice aveva ritenuto il dolo sul rilievo che il prezzo di acquisto fosse così modesto da ritenere che il ricorrente fosse consapevole delle difformità della merce acquistata. I Giudici dell'appello, pur condividendo le argomentazioni della difesa, hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di una diversa motivazione, non integrando quella del Giudice di prime cure, quanto piuttosto correggendola, ponendosi quindi le due decisioni fuori dal perimetro della doppia conforme e incorrendo quella d'appello nel travisamento della prova (con particolare riferimento alle risultanze emerse dalla relazione peritale e dall'escussione del perito, con riferimento all'affermazione del Giudice d'appello secondo cui "i cavi non riportavano le indicazioni previste dalle norme (non erano certificati)". Emerge, infatti, sia dalla relazione peritale sia dall'escussione del perito, la presenza sulla confezione esterna ed anche sulle componenti interne della merce di cui al capo d'imputazione, di una serie di simboli, tra cui la marcatura CE; la Corte d'appello avrebbe, pertanto, corretto (e non integrato) la motivazione del giudice di primo grado fondando il giudizio di colpevolezza su un unico elemento probatorio, ignorando le risultanze della relazione peritale, costruendo così il giudizio di condanna su un presupposto errato in quanto in palese contrasto con quanto emerso in dibattimento ed incorrendo così in un vizio di motivazione denunciato. Inoltre, la sentenza di appello avrebbe reso un motivazione manifestamente illogica affermando che la consapevolezza della contraffazione del marchio CE fosse inidonea a fondare un giudizio di sussistenza del dolo, nonostante la presenza di molteplici elementi, di segno opposto, rappresentativi della buona fede dell'imputato. La Corte d'appello, invece, desumendo la consapevolezza in ordine al mancato rispetto dei requisiti di sicurezza esclusivamente dalla consapevolezza della contraffazione del marchio CE (peraltro affermata in termini dubitativi), avrebbe operato un ingiustificato salto logico: resterebbe, infatti, privo di giustificazione logica l'assunto per cui, pur in presenza di tutti gli indicatori riportati sulla confezione e sul raddrizzatore e delle fatture d'acquisto, la sola contraffazione del marchio CE fosse idonea a fondare il giudizio sull'elemento soggettivo. Infine, la sentenza d'appello sarebbe intrinsecamente contraddittoria in punto di elemento soggettivo, perché, pur affermando la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, i Giudici avrebbero motivato invece sulla colpa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti. 2. Iniziando dallo scrutinio del primo motivo, di ordine processuale, va ricordato che il Tribunale aveva respinto l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sul rilievo che l'enunciazione del fatto fosse sufficientemente determinata, poiché si contestava, con precisione, la condotta addebitata all'imputato, rimproverandolo di aver posto in vendita 274 catene luminose, recanti sull'involucro contenitivo la marcatura CE, attestante perciò la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie, sebbene la sezione di cablaggio di dette catene fosse inferiore al limite previsto dalle norme di sicurezza, presupposto della marcatura CE, vigenti nel novembre 2015. L'imputazione, sebbene non avesse indicato le norme di sicurezza, conteneva, quindi, tutte le indicazioni necessarie all'individuazione delle stesse. 3 \S La Corte di merito, nel condividere l'approdo cui era pervenuto il primo giudice, ha affermato come il capo di imputazione fosse sufficientemente preciso, avendo esplicitato che le confezioni di catene luminose recavano "sull'involucro contenitivo la marcatura CE attestante la conformità dei predetti prodotti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie ad essi applicabili nonostante che la sezione di cablaggio degli stessi fosse inferiore ai limiti fissati dalle norme di sicurezza", aggiungendo che la circostanza per la quale, nel capo di imputazione, non fossero indicate le norme di sicurezza violate non costituisce motivo di nullità del capo di imputazione, posto che la contestazione in fatto era precisa (sezione di cablaggio inferiore ai limiti). Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità alla luce della quale, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato, come nella specie, in modo puntuale, la mancata indicazione della normativa che regola la materia oggetto della violazione è irrilevante e non determina nullità, quando non abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01) e tale pregiudizio deve essere dimostrato e non soltanto apoditticamente affermato da chi eleva l'eccezione di indeterminatezza del capo d'accusa. Infatti, già il Tribunale aveva chiarito come l'imputazione, sebbene non avesse indicato le norme di sicurezza, contenesse però tutte le indicazioni necessarie all'individuazione delle stesse, con la conseguenza che alcuna compressione del diritto di difesa è, nella specie, ipotizzabile. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 3. Passando all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha posto in evidenza come dalla relazione peritale (alla quale il ricorrente apoditticamente assegna contenuti diversi) è risultato che il marchio CE era stato palesemente contraffatto e che i cavi non riportavano le indicazioni previste dalle norme (non erano cioè certificati). Da ciò la Corte d'appello ha logicamente dedotto che l'imputato, trattandosi di soggetto esperto (era un commerciante anche di prodotti elettrici e non un semplice acquirente), doveva necessariamente rendersi conto della contraffazione e, quindi, quantomeno sospettare che il prodotto non fosse conforme alle norme di sicurezza.Invece, senza aver compiuto alcuna verifica al riguardo, egli aveva comunque posto in vendita il prodotto, accettando il rischio (dolo eventuale e non colpa) che lo stesso non fosse conforme alle norme di sicurezza. E tale difformità è stata ampiamente spiegata nella relazione peritale, come emerge dal testo delle sentenze di merito, essendo stata anche evidenziata l'estrema pericolosità delle catene luminose in esame per l'incolumità delle persone, sia con riferimento all'insufficiente sezione di cablaggio che alla tensione di alimentazione, in relazione al consistente rischio di surriscaldamento, potenzialmente produttivo di incendi. Con fondamento, quindi, la Corte bresciana ha ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, sussistente il dolo richiesto per l'integrazione della norma incriminatrice, fondando il convincimento sulla base di un accertamento di fatto che, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, è insindacabile in sede di controllo di legittimità. Il ricorrente, infatti, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione insindacabile e, pertanto, intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata; 2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che le hanno determinate; 3) la non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame (v. Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli, Rv. 194203 - 01). Ne consegue che il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è stato proposto fuori dai casi consentiti ed è, quindi, inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara
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