Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11059/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Orno ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere «la non esecuzione della porzione di pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19 febbraio 2020, in ragione dell'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma V, cod. pen., affermata con sentenza della Consulta n. 185 dei 2015; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché prospetta un enunciato ermeneutico in contrasto col dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità; ricordato che se è vero che « In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali» (Sez. 1 , n. 18546 del 13/07/2016, dep. 2017, Mansi, Rv. 269817), tuttavia è altrettanto pacifico che «Non è illegale l'aumento di pena ex art. 99, comma 5, cod. pen. - disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio di tale ipotesi di recidiva - qualora il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato» (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445), ciò che è avvenuto nel caso che ci occupa, non avendo i giudici del merito applicato il relativo aumento sulla mera scorta del suo originarti° carattere obbligatorio; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. - P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Orno ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere «la non esecuzione della porzione di pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19 febbraio 2020, in ragione dell'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma V, cod. pen., affermata con sentenza della Consulta n. 185 dei 2015; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché prospetta un enunciato ermeneutico in contrasto col dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità; ricordato che se è vero che « In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali» (Sez. 1 , n. 18546 del 13/07/2016, dep. 2017, Mansi, Rv. 269817), tuttavia è altrettanto pacifico che «Non è illegale l'aumento di pena ex art. 99, comma 5, cod. pen. - disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio di tale ipotesi di recidiva - qualora il giudice, anche con motivazione implicita, abbia dato atto in sentenza delle ragioni di detto aumento, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato» (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, Leuzzi, Rv. 272445), ciò che è avvenuto nel caso che ci occupa, non avendo i giudici del merito applicato il relativo aumento sulla mera scorta del suo originarti° carattere obbligatorio; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. - P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 11059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris