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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23070/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/04/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto la sentenza emessa il 5.5.2017 - divenuta irrevocabile - con cui il Tribunale Distrettuale di Osnabruck ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 19253 del 13.5.2022 aveva annullato la precedente decisione della Corte di appello che aveva disposto il riconoscimento della sentenza indicata, evidenziando che: "se il MAE dà atto che la pena sospesa concessa dalla sentenza di condanna oggetto di riconoscimento è stata revocata (altrimenti la richiesta di consegna passiva tramite MAE non sarebbe stata neppure possibile), nessuna acquisizione vi è stata del relativo provvedimento giurisdizionale, anche al fine di verificarne le ragioni.

Inoltre, tale carenza è riscontrabile pure a proposito dell'esatta determinazione del periodo di presofferto subito dall'imputato a titolo di custodia cautelare nel corso del procedimento, da detrarre ai fini esecutivi sulla pena complessiva inflitta dall'A.G. tedesca, risultando una discrasia tra la misura considerevole indicata in sentenza e quella successivamente riportata nel MAE".

In tale contesto, la Corte di appello, dopo aver richiesto ulteriore documentazione, ha chiarito come la sospensione condizionale della pena inflitta sia stata revocata con un successivo separato provvedimento; si è spiegato che: a) al ricorrente, dopo la sentenza, sarebbe stata "data" (così il provvedimento impugnato) "la libertà vigilata e imposto l'obbligo di pagamento, a rate mensili di 100 euro, della somma totale di euro 2000 a vantaggio" di un determinato ufficio; b) Kadrija avrebbe interrotto i pagamenti dal 14/02/2019, nonostante un sollecito da parte del Tribunale tedesco, e non sarebbe stata provata l'impossibilità di adempiere per cause personali o condizioni economiche, così violando "in modo grave gli obblighi imposti (art. 56 f comma 1, n. 3, del codice penale tedesco)" e determinando la revoca della sospensione condizionale della pena; c) il condannato avrebbe successivamente adempiuto le "ultime rate" con un bonifico disposto in data 25/01/2021.

La Corte ha inoltre rideterminato l'entità della pena da espiare in Italia in un anno tre mesi e 16 giorni di reclusione, sottraendo a titolo di presofferto sei mesi e 14 giorni di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando due motivi.

Con il primo si lamenta violazione degli artt. 7- 10 d.

I.gs. 7 settembre 2010, n. 6 e 733 - 735 cod. proc. pen.

Si sostiene che il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe stato revocato sulla base di un separato provvedimento emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Germania, all'esito di un processo celebrato in assenza del ricorrente e all'insaputa di questi.

La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe viziata in quanto sarebbe stato violato l'art. 733 cod. proc. pen. per non avere il Giudice in sede di riconoscimento della sentenza straniera rilevato la mancata conoscenza del ricorrente del procedimento che ha portato alla revoca della sospensione condizionale della pena e, in particolare, della richiesta di sollecito del pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA] tedesca dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- atto non acquisito- atteso che il ricorrente era stato espulso dal territorio e non vi era nessun indirizzo a cui notificare atti.

Dunque, non sarebbe stata raggiunta la prova che l'imputato, ancorchè avvisato, avesse continuato a non adempiere, né sarebbe stata verificata dalla Corte di appello l'esistenza di rimedi restitutori per rimediare alla mancata conoscenza di cui si è detto.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte ha recepito il provvedimento di revoca della sospensione condizionale per il mancato pagamento integrale dell'obbligazione pecuniaria, nonostante non vi fosse un termine finale per l'adempimento, tenuto conto che, come detto, la stessa Corte ha riconosciuto che in data 25.1.2021 l'interessato avesse effettivamente pagato le ultime rate, completando l'adempimento Né sarebbe decisivo l'assunto secondo cui nella specie vi sarebbe stato un sollecito da parte dell'Autorità giudiziaria tedesca rimasto inascoltato, atteso che, come spiegato, detto avviso non sarebbe mai stato portato a conoscenza dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in tema di mandato di arresto europeo, che una volta che l'autorità di emissione abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione 8 sia stata ritenuta la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276).

In particolare, è consolidato il principio secondo cui una volta che l'autorità di emissione abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449).

E tuttavia, quello indicato è un principio che assume decisiva valenza nei casi in cui il profilo della esecutività della deliberazione sia conseguente alla esistenza di un provvedimento con cui il processo sia nel suo complesso definito; nel caso di specie, invece, a fronte di una sentenza di condanna con cui era stata disposta la sospensione condizionale della pena, il regime relativo alla esecuzione della sanzione è mutato per effetto di una provvedimento assunto all'esito di un diverso e autonomo procedimento — quello con cui si è disposta la revoca della sospensione condizionale della pena - rispetto al quale il ricorrente ha prospettato una serie di questioni.

Se è vero che dalla lettura del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emerge che "la persona condannata è stata istruita sul significato della sospensione condizionale della pena, è altrettanto vero, tuttavia, che, rispetto alle deduzioni difensive, non è chiaro: a) se e come sia stata garantita la conoscenza al condannato del procedimento che ha condotto alla revoca del beneficio; b) se davvero il "sollecito" ad adempiere da parte del Tribunale, sulla cui base è stata poi disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, sia stato portato a conoscenza del condannato; c) in che misura, in assenza di un termine per l'adempimento, sia irrilevante l'adempimento successivo dell'obbligazione da parte dell'onerato.

Si tratta di profili di indubbio rilievo, che avrebbero imposto ulteriori accertamenti, rispetto ai quali la sentenza è impugnata è obiettivamente silente e pertanto deve essere annullata.

La Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se ed in che limiti la sospensione della pena inflitta sia stata ritualmente revocata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/04/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto la sentenza emessa il 5.5.2017 - divenuta irrevocabile - con cui il Tribunale Distrettuale di Osnabruck ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. La Corte di cassazione con la sentenza n. 19253 del 13.5.2022 aveva annullato la precedente decisione della Corte di appello che aveva disposto il riconoscimento della sentenza indicata, evidenziando che: "se il MAE dà atto che la pena sospesa concessa dalla sentenza di condanna oggetto di riconoscimento è stata revocata (altrimenti la richiesta di consegna passiva tramite MAE non sarebbe stata neppure possibile), nessuna acquisizione vi è stata del relativo provvedimento giurisdizionale, anche al fine di verificarne le ragioni. Inoltre, tale carenza è riscontrabile pure a proposito dell'esatta determinazione del periodo di presofferto subito dall'imputato a titolo di custodia cautelare nel corso del procedimento, da detrarre ai fini esecutivi sulla pena complessiva inflitta dall'A.G. tedesca, risultando una discrasia tra la misura considerevole indicata in sentenza e quella successivamente riportata nel MAE". In tale contesto, la Corte di appello, dopo aver richiesto ulteriore documentazione, ha chiarito come la sospensione condizionale della pena inflitta sia stata revocata con un successivo separato provvedimento; si è spiegato che: a) al ricorrente, dopo la sentenza, sarebbe stata "data" (così il provvedimento impugnato) "la libertà vigilata e imposto l'obbligo di pagamento, a rate mensili di 100 euro, della somma totale di euro 2000 a vantaggio" di un determinato ufficio; b) Kadrija avrebbe interrotto i pagamenti dal 14/02/2019, nonostante un sollecito da parte del Tribunale tedesco, e non sarebbe stata provata l'impossibilità di adempiere per cause personali o condizioni economiche, così violando "in modo grave gli obblighi imposti (art. 56 f comma 1, n. 3, del codice penale tedesco)" e determinando la revoca della sospensione condizionale della pena; c) il condannato avrebbe successivamente adempiuto le "ultime rate" con un bonifico disposto in data 25/01/2021. La Corte ha inoltre rideterminato l'entità della pena da espiare in Italia in un anno tre mesi e 16 giorni di reclusione, sottraendo a titolo di presofferto sei mesi e 14 giorni di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando due motivi. Con il primo si lamenta violazione degli artt. 7- 10 d. I.gs. 7 settembre 2010, n. 6 e 733 - 735 cod. proc. pen. Si sostiene che il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe stato revocato sulla base di un separato provvedimento emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Germania, all'esito di un processo celebrato in assenza del ricorrente e all'insaputa di questi. La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe viziata in quanto sarebbe stato violato l'art. 733 cod. proc. pen. per non avere il Giudice in sede di riconoscimento della sentenza straniera rilevato la mancata conoscenza del ricorrente del procedimento che ha portato alla revoca della sospensione condizionale della pena e, in particolare, della richiesta di sollecito del pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA] tedesca dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- atto non acquisito- atteso che il ricorrente era stato espulso dal territorio e non vi era nessun indirizzo a cui notificare atti. Dunque, non sarebbe stata raggiunta la prova che l'imputato, ancorchè avvisato, avesse continuato a non adempiere, né sarebbe stata verificata dalla Corte di appello l'esistenza di rimedi restitutori per rimediare alla mancata conoscenza di cui si è detto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte ha recepito il provvedimento di revoca della sospensione condizionale per il mancato pagamento integrale dell'obbligazione pecuniaria, nonostante non vi fosse un termine finale per l'adempimento, tenuto conto che, come detto, la stessa Corte ha riconosciuto che in data 25.1.2021 l'interessato avesse effettivamente pagato le ultime rate, completando l'adempimento Né sarebbe decisivo l'assunto secondo cui nella specie vi sarebbe stato un sollecito da parte dell'Autorità giudiziaria tedesca rimasto inascoltato, atteso che, come spiegato, detto avviso non sarebbe mai stato portato a conoscenza dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in tema di mandato di arresto europeo, che una volta che l'autorità di emissione abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione 8 sia stata ritenuta la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276). In particolare, è consolidato il principio secondo cui una volta che l'autorità di emissione abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449). E tuttavia, quello indicato è un principio che assume decisiva valenza nei casi in cui il profilo della esecutività della deliberazione sia conseguente alla esistenza di un provvedimento con cui il processo sia nel suo complesso definito; nel caso di specie, invece, a fronte di una sentenza di condanna con cui era stata disposta la sospensione condizionale della pena, il regime relativo alla esecuzione della sanzione è mutato per effetto di una provvedimento assunto all'esito di un diverso e autonomo procedimento — quello con cui si è disposta la revoca della sospensione condizionale della pena - rispetto al quale il ricorrente ha prospettato una serie di questioni. Se è vero che dalla lettura del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emerge che "la persona condannata è stata istruita sul significato della sospensione condizionale della pena, è altrettanto vero, tuttavia, che, rispetto alle deduzioni difensive, non è chiaro: a) se e come sia stata garantita la conoscenza al condannato del procedimento che ha condotto alla revoca del beneficio; b) se davvero il "sollecito" ad adempiere da parte del Tribunale, sulla cui base è stata poi disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, sia stato portato a conoscenza del condannato; c) in che misura, in assenza di un termine per l'adempimento, sia irrilevante l'adempimento successivo dell'obbligazione da parte dell'onerato. Si tratta di profili di indubbio rilievo, che avrebbero imposto ulteriori accertamenti, rispetto ai quali la sentenza è impugnata è obiettivamente silente e pertanto deve essere annullata. La Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se ed in che limiti la sospensione della pena inflitta sia stata ritualmente revocata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge n.
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