CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 43132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05F3Y31) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 20/6/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 17/11/2023. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l'unico motivo cui è affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale. Dunque, l'imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.