CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della "minaccia" nel reato di estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag.7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Consi iere estensore Il Presidente - Fr,Orit LucianI.riali ;.! [OSCURATO:PERSONA] LUfr2026 [OSCURATO:PERSONA]