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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10858/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, deducendo un travisamento sull'accertata occupazione dell'immobile ATERP, senza spiegarne la decisività (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), visto che la sentenza chiarisce che, a prescindere da quanto riferito dal teste, l'occupazione abusiva è comunque confermata dalla residenza anagrafica, in assenza di titolo legittimante; rilevato, peraltro che il dedotto travisamento è fondato su trascrizioni parziali dei verbali d'udienza, non rinvenendosi il passaggio menzionato in sentenza, ove si chiarisce che: "il teste Mattiello ... ha specificato, su precisa richiesta del PM e dopo aver riletto il verbale di sopralluogo, che [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato come un degli occupanti, insieme al nucleo familiare, dell'alloggio in questione"; osservato che il secondo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato poiché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella non contraddittoria e non manifestamente illogica proposta in sentenza, pertanto non sindacabile in questa sede; in ogni caso, il motivo è generico, perché non contesta l'elemento valorizzato in sentenza (pg. 4) dell'avvenuta notifica all'imputato di un atto processuale nel 2021 presso l'appartamento, evidentemente ancora occupato all'epoca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, deducendo un travisamento sull'accertata occupazione dell'immobile ATERP, senza spiegarne la decisività (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), visto che la sentenza chiarisce che, a prescindere da quanto riferito dal teste, l'occupazione abusiva è comunque confermata dalla residenza anagrafica, in assenza di titolo legittimante; rilevato, peraltro che il dedotto travisamento è fondato su trascrizioni parziali dei verbali d'udienza, non rinvenendosi il passaggio menzionato in sentenza, ove si chiarisce che: "il teste Mattiello ... ha specificato, su precisa richiesta del PM e dopo aver riletto il verbale di sopralluogo, che [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato come un degli occupanti, insieme al nucleo familiare, dell'alloggio in questione"; osservato che il secondo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato poiché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella non contraddittoria e non manifestamente illogica proposta in sentenza, pertanto non sindacabile in questa sede; in ogni caso, il motivo è generico, perché non contesta l'elemento valorizzato in sentenza (pg. 4) dell'avvenuta notifica all'imputato di un atto processuale nel 2021 presso l'appartamento, evidentemente ancora occupato all'epoca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris