CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 3207/2023 depositata il 16/05/2023.Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente contenzioso trae origine, secondo quanto emerge dagli atti dicausa, dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riferimento ai seguenti atti:- la cartella di pagamento n. 07120120110423369, relativa all’iscrizione aruolo - nella misura di 2/3, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 - dellesomme decise in sede giurisdizionale di primo grado a seguito diimpugnazione dell’avviso di accertamento n. RED030100018/2010, relativoall’anno d’imposta 2004, e dell’avviso di accertamento n.RED030100032/2010, relativo all’anno d’imposta 2005, emessi neiconfronti della società “[OSCURATO:PERSONA]” il cui ramo d’azienda èstato ceduto alla società appellante a far data dal 14/01/2013;- la cartella di pagamento n. 07120130110381405 relativa all’iscrizione aruolo nella misura piena, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/92, delle ulteriorisomme decise in sede giurisdizionale di secondo grado.Il tratto peculiare della vicenda in esame è costituito dal fatto che lacontribuente risulta destinataria dell’atto impositivo impugnato, in qualitàdi coobbligata solidale e cessionaria dell’azienda di cui era precedentementetitolare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. La Corte di giustizia di secondo grado della Campania, nel rigettarel’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorsocontro l’atto impositivo impugnato, ha ritenuto, con la sentenza n.3207/2023 depositata in data 16/05/2023, che:- con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento che richiami una cartelladi pagamento non impugnata non può essere contestato l’importo dovutogià indicato in quest’ultima: nella specie l’atto impugnato fa riferimento nonalla più risalente cartella n.07120130110381405 (notificata il 20.09.2013Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026alla società cedente e in data 23.01.2017 alla società cessionaria), ma allecartelle n.07120120120423369501 e n. 07120130110381405502,entrambe notificate il 23/01/2017, che non risultano essere impugnate eper le quali non era stato lamentato un difetto di notifica;- è privo di fondamento il motivo incentrato sulla possibilità di eccepire ilbeneficium excussionis, posto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione(Cass., Sez. U, n. 28709 del 2020) hanno precisato, da un lato, chequest’ultimo non preclude la notificazione della cartella e, dall’altro lato, chela violazione dell’ordine che il creditore deve seguire non comportal’annullamento della pretesa rivolta al socio, ma la sola sospensionedell’esecuzione. In ogni caso, la doglianza del contribuente, sul punto, èinfondata, considerate le numerose azioni esecutive intraprese nei confrontidella società cedente;- è infondata la contestazione relativa al limite di valore entro il quale èobbligata la società cessionaria, dal momento che l’intimazione dipagamento ricalca pedissequamente il ruolo;- le doglianze relative ai conteggi avrebbero dovuto essere proposte conl’impugnazione delle cartelle di pagamento.2.1. La CGT2 ha, infine, evidenziato che: «l’Amministrazione dovrà tenereconto - quale fatto sopravvenuto alla notifica dell’intimazione impugnata-della sentenza n.6209/2022 della C.G.II grado di Napoli, con la quale,decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte, il Collegio ha annullatoparzialmente uno degli accertamenti (anno 2005) su cui si fondaval’iscrizione a ruolo.»3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. In data 19/06/2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione diincompatibilità dal 18/02/2026 fino al 01/11/2026.Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/20266. In data 25/06/2025 ha depositato una memoria l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente a procura nella quale la ricorrente dichiarava dinominare quest’ultimo quale nuovo difensore, in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (medio tempore deceduto) e in aggiunta all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. È stato, altresì, chiesto il rinvio della causa, in attesa della decisionesu altri due giudizi pendenti davanti a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disattendere la richiesta di rinvio propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, alla data del 18/02/2026,nonostante il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], era ancora conferito ilmandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, quest’ultimo non ha rinunciato almandato (limitandosi a comunicare la propria incompatibilità ad tempus nelperiodo compreso tra il 18/02/2026 e il 01/11/2026) e neppure la parte harevocato il mandato.L’incompatibilità temporanea in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] consegue,infatti, a una scelta professionale del difensore che ha optato per undeterminato regime lavorativo presso l’Università e non a unasopravvenienza connotata dal requisito dell’imprevedibilità. Deve, peraltro,rilevarsi come nel caso di specie nella memoria depositata dal nuovodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] siano svolte anche argomentazioniinerenti ai motivi di ricorso in esame, prendendo posizione sulle eccezionisollevate dalla controricorrente.1.1. Sempre con riferimento alle questioni preliminari la stessaricorrente – nella seconda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - dà attodell’irrilevanza del sopravvenuto fallimento ai fini dell’interruzione delgiudizio di cassazione (ex multis Cass., 13/03/2024, n. 6642).1.2. Non sussistono, infine, i requisiti per rinviare la causa a nuovo ruoloin attesa della definizione degli altri giudizi evocati dal ricorrente (uno deiquali, peraltro, oggetto di trattazione nella presente adunanza camerale),considerata la parziale fondatezza del primo motivo di ricorso (su cui v.Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026infra, sub 2.6.) e la conseguente necessità di una nuova valutazione daparte del giudice del rinvio.2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n.3) e 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. per autonoma impugnabilitàdell’intimazione di pagamento e mancanza della prova della notifica dellecartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, nonché la violazionedell’art. 68, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.100 c.p.c. perché l’intimazionedi pagamento non considera i mutamenti processuali in modifica delladebitoria sottesa e con essa sorgeva l’interesse ad impugnare; oltre cheviolazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 sullavalutazione della capienza patrimoniale e sul limite del ramo di aziendaceduto ed infine violazione dell’art.50 d.P.R. n. n.602 del 1973.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui afferma che: «l’intimazione impugnata nel presente giudizio fariferimento non alla più risalente cartella n. 07120120110381405 (…), maalle cartelle n. 07120120120423369501 e n. 07120130110381405502,entrambe notificate il 23.1.2017, che non risultano essere impugnate e perle quali non era stato lamentato un difetto di notifica. … Ne consegue che lecontestazioni di merito sono definitivamente irretrattabili perché fondate suRileva, in particolare, a pag. 5 del ricorso in cassazione che: «La parteha correttamente dedotto (qui sub.14, pag. 3) il difetto di notifica degli attipresupposti e non è in atti la prova della loro notifica, di qui la violazionedell’art. 115 c.p.c. che “… è integrata solo allorché si alleghi che il giudicedel merito abbia, …, posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, …” (Cass. 41275/2021). In effetti il GT omette di motivare su questofatto decisivo, ossia da quali atti abbia attinto la notizia della avvenutanotifica, mentre esaminando gli scritti difensivi dell’avversario (qui sub. 3 esub.15) non v’è alcun richiamo al deposito di referti notificatori. In relazioneNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026al difetto di notifica delle cartelle, si legge in atto di appello (qui sub.14,pag. 3) che “La CTP oltre a non prendere in considerazione la mancanza didocumentazione probatoria che attesterebbe la regolare notifica dellecartelle, ignora che l’intimazione di pagamento (ex avviso di mora) è attoautonomamente impugnabile ex art. 19 …”. Il profilo veniva ribadito anchein memorie illustrative depositate per l’udienza di secondo grado del30.09.2021 (qui sub.16, pag. 1), in cui si spiegava che “… le cartelle dipagamento non sono state correttamente notificate alla parte …”.»Il giudice di seconde cure, tuttavia, ignorando l’eccezione, affermavache le contestazioni di merito sono diventate irretrattabili perché fondate suassenza di prova sul punto.2.2. La ricorrente afferma, poi, a pag. 6 del ricorso in cassazione: «IlGiudice d’appello, a prescindere dalla notificazione degli atti prodromici allaimpugnata intimazione, viola l’art. 68, D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., laddove afferma (qui sub.22, pag. 6) che“Queste ultime cartelle avrebbero dovuto tenere conto di eventualimutamenti della situazione di fatto intervenuti nel periodo intermedio eladdove non ne avessero tenuto conto andavano impugnate per questospecifico motivo. Ne consegue che le contestazioni di merito sonodefinitivamente irretrattabili perché fondate su atti (le citate cartelle dipagamento) non impugnate e non più impugnabili”. Il secondo giudice nonha considerato che i vizi lamentati afferiscono ad un momento successivoalla eventuale notificazione delle cartelle di pagamento, nel quale è sortol’interesse ad impugnare.» Richiama, quindi, a pag. 6 del ricorso incassazione, le contestazioni fatte nell’atto di appello con riferimento aglierrori di calcolo.La ricorrente rileva, quindi, a pag. 8 del ricorso in cassazione: «Soltantocon la notifica della intimazione il cessionario comprende che ilconcessionario vuole riscuotere gli importi iscritti a ruolo nella primaNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026cartella, non più dovuti, senza portare a deconto della seconda quanto giàpagato in rateizzo della prima e non considerando i pagamenti intervenutitra la presunta notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dellasuccessiva intimazione. Ciò in quanto la intimazione costituisce, quanto allesomme concretamente pretese, il primo momento di sintesi degli attipregressi, che da soli non trasudano la illegittimità della pretesa.»Ad avviso di parte ricorrente il fatto, di cui la CGT2 ha omesso l’esame,è costituito dalla pubblicazione delle sentenze CTR n. 206/2013 e 207/2013di riforma delle sentenze CTP n. 239/2011 e 240/2011, con conseguenteriduzione del dovuto recato dalla prima cartella n. 07120120110423369,nel giudizio tenutosi tra l’Agenzia delle Entrate e la cedente il ramod’azienda avverso gli avvisi di accertamento, sulla scorta dei quali sonostate iscritte le somme notificate con le cartelle. Il mancato rispetto di talemutamento processuale è apparso al cessionario solo con la notificadell’intimazione di pagamento ed è stato, peraltro, rappresentato sia inprimo che in secondo grado con le memorie illustrative. Le due sentenze dimerito sono state depositate agli atti del secondo grado del presentegiudizio.2.3. La parte ricorrente denuncia, poi, la violazione dell’art. 68, D.lgs.546/92 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) e 5), c.p.c. e dell’art. 97 Cost.,laddove la CGT2 afferma che «4) In ordine alla doglianza concernente ilmerito dei conteggi deve ribadirsi quanto affermato al punto 1) …Ovviamente l’Amministrazione dovrà tenere conto – quale fattosopravvenuto alla notifica dell’intimazione impugnata - della sentenza n.6209/2022 della C.G. II grado di Napoli, con la quale, decidendo in sede dirinvio della Suprema Corte, il Collegio ha annullato parzialmente uno degliaccertamenti (anno 2005) su cui si fondava l’iscrizione a ruolo». Difatti, lasentenza n. 6209/2022 della CGT2 – che ha annullato la pretesa per l’anno2005 - è temporalmente successiva all’assunta notifica delle cartelle e, taleprofilo, rappresentato con memorie conclusive e riepilogative, depositateNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], doveva essere valutato nel giudizio adoggetto l’intimazione di pagamento. La parte, con le medesime memorieper la fase d’appello aveva reclamato che: «Addirittura vi sono pignoramentipresso terzi positivi successivi al predetto atto impugnato in questa sede indanno della appellante per € 268.450,34 (allegato n. 0 alle memorie del08.09.22 mandati di pagamento e pag.12/50 della consulenza), che dannoil senso di una pretesa non più attuale, perfettamente scrutinabile dal GT.»Con memorie per la udienza del 08/09/2022 – come già fatto nellamemoria per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte aveva già opposto che: «Neldettaglio l’importo pari ad € 1.882.413,61, contenuto nella seconda ecorretta cartella di pagamento n.07120130110381405, va defalcato di €1.263.233,78 pagati per imposte annullate su cartella non più valida aventen.07120120110422369 (all.6.6. di queste memorie), di € 134.056,45 perpignoramento successivo all’estratto ruolo utilizzato ai fini del calcolo(allegato n. 6.7), di € 258.450,34 per pignoramento in danno delladeducente coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. (allegato 0 e allegati 6.8 – 6.17 dellememorie), per cui residuerebbe un debito effettivo di € 226.673,69».La ricorrente rileva che il giudice tributario è giudice del merito e delrapporto e non giudice di annullamento dell’atto, con la conseguenza che ètenuto a rimodulare la pretesa, senza potersi, quindi, limitare a invitarel’Amministrazione finanziaria a considerare mutamenti che incidono sulmerito del rapporto, tali da impattare e modificare la pretesa azionata conl’atto impositivo impugnato.La ricorrente evidenzia, quindi, a pag. 10 del ricorso in cassazione: «Lacontribuente si è a più riprese, quindi, doluta di una pretesa ingiusta ed ilGiudice doveva ricondurla a Giustizia e misura, tenendo conto di fattisuccessivi alla notifica delle cartelle e dei fatti precedenti e successivi allaintimazione stessa, parzialmente estintivi del credito azionato, che inveceha confermato nel pieno ammontare, limitandosi allo scrutinio dell’atto eNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026non del rapporto di debito – credito da questo introdotto, mentre andavanosensibilmente rimodulati gli importi pretesi.»2.4. La contribuente, infine, a pag. 11 del ricorso in cassazione, censurala violazione dell’art. 14 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 50 DPR 602/1973 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. nella parte in cui la CGT2 haritenuto non eccepibile il beneficio della preventiva escussione. Il giudice diseconde cure, infatti, valorizza due considerando di Cass., Sez. U, n. 28709del 2020 che si riferiscono alla potestà di notificare la cartella di pagamentoal socio prima dell’escussione del patrimonio della società, collegandoli alrapporto corrente tra due società di capitali legate da operazionistraordinarie.La ricorrente afferma, quindi, a pag. 11 del ricorso in cassazione: «Purrestando sul piano interpretativo preferito dal collegio appare il suo evidenteerrore nel momento in cui ha ignorato il considerando 10 di codestoMassimo consesso, del precedente richiamato (Cass. 28709/2020), dove haspiegato che Dei possibili profili di contestazione proponibili dal socioquale coobbligato in via sussidiaria, questa Corte con l’ordinanzainterlocutoria affronta solo quello concernente la violazione del beneficiumexcussionis, previsto nel caso in esame dall’art.2304 c.c., ed esclude inassoluto che esso possa trovare ingresso nella fase antecedente all’iniziodell’esecuzione forzata, salvo che nel caso in cui sia stata notificatal’intimazione ad adempiere prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973,art.50. Essendo stata notificata l’intimazione di pagamento, in quantoimpugnata, l’insegnamento di legittimità è stato ignorato dal giudice dimerito. Ciò in quanto il passo valorizzato dal collegio a pag.6, sopra incorsivo riportato, preclude l’eccezione di violazione del beneficio dipreventiva escussione innanzi al GT. Tuttavia, sul punto, codesta SupremaCorte ha chiarito che tale preclusione non opera quando è notificata laintimazione di pagamento che esiste in quanto è l’oggetto di questoprocesso.»Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026Inoltre, evidenzia che, laddove la CGT2 ha affermato che i numerosipignoramenti nei confronti della cedente ne palesavano l’incapienzapatrimoniale, ha spostato, erroneamente, l’attenzione dell’eccezione dalpiano statico e genetico della pretesa, afferente alla valutazione dellacapacità patrimoniale del cedente, a quello dinamico inerente l’infruttuosaescussione, seguendo l’orientamento di Cass. n. 28709/2020 ai punti 16.1e 17, ma disattendendo il passaggio immediatamente successivo ed ilprincipio di diritto espresso al punto 25.2.5. Il motivo – che assembla censure eterogenee con riferimento adiversi vizi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. e, invero, di faticosalettura – è, in primo luogo, infondato nella parte in cui censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto notificate le cartelle di pagamento in data23/01/2017. La mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui vieneintimato il pagamento con l’atto impugnato nel presente giudizio costituiva,infatti, un’eccezione che avrebbe dovuto essere tempestivamenteprospettata nel ricorso introduttivo del giudizio (considerata anchel’indicazione della data di notifica nell’atto di intimazione), rendendo cosìobbligatoria la produzione della documentazione idonea a provare la notificain capo all’amministrazione finanziaria. La preclusione in cui è incorsa lasocietà contribuente – che secondo la CGT2 non avrebbe lamentato undifetto di notifica delle cartelle indicate nell’intimazione di pagamento - nonpuò essere, quindi, recuperata attraverso la censura della violazionedell’art. 115 c.p.c., a fronte della chiara indicazione nell’atto impugnatodella data della notificazione delle cartelle.2.6. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui censura la mancatavalutazione da parte del giudice di seconde cure dei fatti estintivisopravvenuti attenenti alle pretese di pagamento indicate nelle cartelle erideterminate per effetto delle pronunce giudiziali emesse nei confronti dellasocietà cedente, tenuto conto che, come evidenziato dallo stesso giudice diNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026seconde cure, nel caso di specie si tratta di cartelle di pagamento emesseai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992.In altre parole, se è vero che con l’impugnazione dell’intimazione dipagamento non possono essere recuperate le censure che avrebbero dovutoessere proposte contro le pretese di pagamento indicate negli attipresupposti nell’atto di intimazione (nella specie costituiti da due cartelle dipagamento), è altrettanto vero che, nell’ipotesi di cartelle di pagamento chenon scaturiscono dal definitivo consolidamento di una pretesa impositiva(per mancata impugnazione dell’atto presupposto nei termini di legge o peril passaggio in giudicato della sentenza che si pronuncia sulla legittimitàdella pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria), ma che sonoemesse ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alle sentenzeemesse in esito ai singoli gradi di giudizio, non possono essere indifferentile successive vicende processuali che riguardino le pronunce non definitiveda cui è scaturita la loro emissione ai sensi dell’art. 68 cit. Ad esseredirimente ai fini del consolidamento della pretesa impositiva sub iudicis nonè, quindi, la mancata impugnazione della cartella emessa ai sensi dell’art.68 d.lgs. n. 546 del 1992, quanto il provvedimento giurisdizionale sul qualesi forma il giudicato. Ne consegue che l’atto di intimazione di pagamento inrelazione alle cartelle emesse ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 non può nontenere conto delle successive vicende processuali che abbiano interessato iltitolo esecutivo di natura giudiziale. A fronte della contestazione delcontribuente si rende, quindi, necessaria la verifica da parte del giudicetributario, che non può certamente rinviare o limitarsi a dare atto dellanecessità che l’amministrazione esegua nuovamente i calcoli.Si rende, pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte delgiudice del rinvio in ordine alla definizione del quantum delle preteseaccertate come dovute nei confronti della società contribuente.2.7. Il motivo di ricorso è, poi, infondato nella parte in cui censura lavalutazione del giudice di seconde cure circa l’incapienza patrimoniale dellaNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026società cedente, trattandosi di una valutazione di fatto nell’ambito dellaquale la CGT2 ha dato rilievo alle procedure esecutive nei confronti dellasocietà cedente.2.8. È invece fondata la censura (da qualificare come violazione dilegge) relativa all’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, con particolare riferimentoa quanto si legge a pag. 13 del ricorso in cassazione, nella parte in cui laricorrente afferma che: «La violazione dell’art. 14 D.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ricorre anche in relazione allimite della coobbligazione al valore del ramo d’azienda ceduto, eccepita inricorso di prime cure (qui sub.1), in ricorso in appello (qui sub.14, pag.8),nelle memorie illustrative per la udienza del 30.09.21 (qui sub.16, pag.3),del 08.09.22 (qui sub.17, pag.3), del 09.02.23 (qui sub.21, pag.5-6).»Difatti, il cessionario d’azienda può rispondere, in via sussidiaria,(anche) in relazione alle obbligazioni tributarie facenti capo alla societàcedente, ma nei limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda ceduta(art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997). Non è pertanto condivisibilel’affermazione della sentenza impugnata secondo cui: «il limite dellaresponsabilità della coobbligazione non può trovare riscontronell’intimazione di pagamento che ricalca pedissequamente il ruolo, unicoper sua genesi.» Anche sotto tale profilo si rende, pertanto, necessario unnuovo accertamento da parte del giudice del rinvio.3. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. e in relazione all’art. 36, d.lgs. n. 546del 1992, il vizio motivazione apparente ed apodittica ed in relazione all’art.115 c.p.c. per travisamento del materiale istruttorio.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha affermato che «deve osservarsi che l’intimazione impugnata nelpresente giudizio fa riferimento non alla più risalente cartella n.07120130110381405 (…), ma alle cartelle n. 07120120110423369501 e n.07120230110381405502, entrambe notificate il 23.2.2017, che nonNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026risultano essere impugnate e per le quali non era stato lamentato un difettodi notifica.»Le cartelle cui si riferisce il collegio sarebbero state notificatedirettamente alla cessionaria. La CGT2 non spiega, tuttavia, le ragioni delproprio convincimento ma si limita ad affermare che «le cartelle nonrisultano essere impugnate» e che «non era stato lamentato un difetto dinotifica», senza specificare da quali atti e/o elementi istruttori abbiaricavato il proprio convincimento, pur in mancanza di prova sul punto, comeaffermato nel motivo precedente e sussistendo contrasto tra le parti. Tantopiù che in più di un passaggio difensivo la ricorrente aveva lamentatol’omessa notifica delle cartelle stesse.3.2. La ricorrente evidenzia, poi, che il difetto di motivazione sussisteanche in relazione alla eccezione posta di violazione del limite del valore diramo d’azienda ceduto.Nel ricorso di prime cure, nel ricorso in appello e nelle memorieillustrative per la udienza del 30.09.21, del 08.09.22 e del 09.02.23 la parteha opposto il limite del valore del ramo di azienda ceduto alla coobbligazioneazionata per l’intero importo, esulante il predetto valore.3.3. La ricorrente, a pag. 16 del ricorso in cassazione, afferma, poi, che:«[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure incorre, inoltre, nel travisamento dell’istruttoria,censurabile in sede di legittimità come violazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass.26209/2022 e 7670/2021), laddove all’ultimo capoverso del considerandon. 2) della pronuncia (qui sub.22, pag.6) afferma che “Peraltro, la doglianzacirca la violazione del beneficium excussionis appare nel caso di speciepalesemente priva di fondamento ove si osservi che le numerosissime azioniproposte dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della societàcedente (pignoramenti, rinunce ai pignoramenti, richieste di fallimentoecc.), costituiscono prova concreta della impossibilità di poter recuperare icrediti ancora dovuti dalla predetta società”.Numero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026In disparte la già denunciata violazione dell’art. 14, d.lgs. 546/1992, inquanto il Giudice avrebbe dovuto valutare la capacità patrimoniale dellacedente, il Collegio travisa l’istruttoria agli atti, ricavando dall’esito deimenzionati pignoramenti e istanze di fallimento, un giudizio negativo sullaconsistenza patrimoniale della società cedente, mentre dai citati documentiemergeva l’esatto opposto.»Prosegue, quindi, affermando a pag. 17-18 del ricorso in cassazione: «Iltravisamento delle risultanze istruttorie in cui è incorso il Collegio è relativoagli allegati nn. 17-18-19 (qui sub.5-6-7), alle memorie depositata in CTP(qui sub.4) il 08.01.2020, costituiti dai decreti di rigetto delle istanze difallimento proposte nei confronti della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,degli allegati n. 20-21-22-23 (qui sub.9-10-11) alle medesime memorie diCTP (qui sub.4) costituiti dagli atti relativi al pignoramento intentatodall’AdER contro l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente rinunciatocome da decreto RGE 117/14 (qui sub.11, all. 23 alle memorie in CTP quisub.4) ed, infine, dell’allegato n. 25 (qui sub.12) alle memorie in CTP (quisub.4) costituito dal verbale di pignoramento mobiliare che, seppurnegativo sul mobilio, era positivo per conti correnti (sei all’attivo) e percrediti verso terzi iscritti in bilancio.Invero, si legge in allegato n. 17 (qui sub.5) alle memorie in CTP (quisub.4) che il Tribunale di Napoli, in data 10.02.2017, “… letto il ricorso RG1115/2017 presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], diretto afar dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl … P.Q.Mricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese … in favore dellaS.r.l. [OSCURATO:PERSONA]”; in allegato n. 18 (qui sub.6) alle memorie di CTP(qui sub.4), costituito dal decreto reso all’esito del procedimento di reclamo,proposto avverso il precedente rigetto dell’istanza di fallimento, reso in data10.02.2017, si legge che il Tribunale ha respinto anche quest’ultimo.Ancora, con decreto reso nell’ambito del procedimento per dichiarazione difallimento RG 3/2018, allegato 19 (qui sub.7) alle memorie di CTP (quiNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026sub.4) si legge che, il Tribunale di Napoli ha stabilito “ dagli atti di causaemerge la capienza del debitore … PQM rigetta il ricorso ..”.In allegato n. 23 (qui sub.11) alle memorie in CTP (qui sub.4) resoall’esito del processo di esecuzione n. 117/14, il giudice “… vista la comparsadi costituzione dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] con cui si chiededichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto vi è statarinunzia all’atto di pignoramento; … DICHIARA Estinta la proceduraesecutiva disponendo lo svincolo delle somme pignorate …”.Infine, l’allegato n. 25 (qui sub.12) alle memorie di CTP (qui sub.4)verbale di pignoramento mobiliare, negativo su mobilio, a pag.4, riportacrediti o cose in possesso di terzi in cui si rinvengono sei conti correntiall’attivo, più precisamente “… cc bancario n. 3545 c/o BCC Napoli … ccbancario n. 7259224 c/o MPS … cc bancario n. 0053956986388 c/oCARIPARM … cc bancario 01629/9157 c/o [OSCURATO:PERSONA] … cc bancario n.4067395 c/o UNICREDIT … cc bancario n. 821440 c/o [OSCURATO:PERSONA]…”e “Oltre ai crediti indicati in allegato esistono altri crediti indicati nel bilanciodepositato” (pag. 4, all. 25, qui sub.12, alle memorie in CTP, qui sub.4).»La ricorrente evidenzia, quindi, come gli atti appena richiamati sianoforieri di un giudizio di capienza patrimoniale della società cedente, mentrela CGT2 avrebbe percepito «un contenuto opposto al loro essere, ricavandoun convincimento negativo sulla consistenza patrimoniale della cedente».3.4. Il secondo motivo di ricorso - dove si registra l’assemblamento dicensure, invero, eterogenee, nella misura in cui il vizio di motivazioneapparente (che attiene alle modalità e ai contenuti dell’esternazione delladecisione) è cosa affatto differente dal travisamento del materialeprobatorio (che attiene, invece, al piano della valutazione delle prove) - èin parte infondato e in parte inammissibile.È infondato nella parte in cui censura il vizio motivazionale in ordine alla(ritenuta) incapienza patrimoniale della società cedente, dal momento cheNumero registro generale 103/2024Numero sezionale 5393/2026Numero di raccolta generale 23059/2026Data pubblicazione 11/07/2026la CGT2 ha reso sul punto una motivazione, dando rilievo alla circostanza dinumerosi pignoramenti nei confronti della società cedente.È inammissibile nella parte in cui censura il travisamento dell’istruttoria,dal momento che la stessa illustrazione dei motivi di ricorso rievoca non giàun error procedendo suscettibile di sindacato di legittimità, ma una richiestadi rivalutazione dell’intero materiale probatorio e delle difese svolte dallaparte ricorrente.4. In conclusione, deve essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorsonei limiti di cui in motivazione, mentre deve essere rigettato il secondomotivo.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, nei limitidel motivo accolto, con rinvio alla CGT2 che, in diversa composizione,deciderà anche sulle spese del presente giudizio.P.Q.M.la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,mentre rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak