CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 agosto 1946
Cassazione n. 20673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/12/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Napoli del 7 febbraio 2011, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione continuata pluriaggravata commessa nei confronti di tre imprenditori impegnati in un lavoro edile, dai quali, con minaccia consistita nell'essersi presentato quale esponente di un clan camorristico noto come Alleanza di Secondigliano, riusciva ad ottenere in più occasioni diverse somme di danaro a titolo di pizzo per far ottenere loro la tranquillità del cantiere. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al decreto 1221/99 tenuto conto della mancanza di motivazione non colmabile attraverso il richiamo per relazione a note di polizia giudiziaria non acquisite agli atti; 2) violazione di legge, in particolare dell'art. 195 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto utilizzabile ai fini della decisione la deposizione dei testi di polizia giudiziaria Marzocchello e [OSCURATO:PERSONA], nonostante costoro avessero riferito sul contenuto delle intercettazioni e sulle mere confidenze non verbalizzate della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge, in particolare dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali resi nella fase delle indagini preliminari dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che costoro fossero stati sottoposti a intimidazione, circostanza che il ricorso contesta ritenendone tardivo l'accertamento effettuato in dibattimento, a seguito dell'esame degli interessati, a fronte di una ritrattazione delle originarie accuse già contenuta nella fase delle indagini con dichiarazioni successive alle prime, non potendo essere utilizzate le indicazioni del teste Marzocchello per le ragioni esplicitate nel secondo motivo di ricorso. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nei verbali acquisiti previa declaratoria di nullità dell'ordinanza di acquisizione; 4) violazione di legge e vizia di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Tenuto conto delle inutilizzabilità delle fonti di prova indicate nei precedenti motivi, il ricorrente si duole della contraddittorietà, non valutata dalla Corte, delle dichiarazioni del teste Marzocchello in ordine alla genesi del fatto ed alla interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate che si assumono ambigue, secondo quanto evidenziato ai fgg. 14-17 del ricorso con specifico riferimento al contenuto dei dialoghi 232,233,234 del 7.9.1999, 319 del 16.9.1999 e delle conversazioni del 30.9.1999; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di un clan di camorra, nonché rispetto a quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod.pen.. La prima circostanza aggravante non sarebbe provata in forza delle inutilizzabilità delle fonti probatorie di riferimento, siccome eccepita con i precedenti motivi, con particolare riguardo a quanto dichiarato dalla persona offesa Inglese e dalle intercettazioni, comunque inidonee a documentare, in capo all'imputato, l'uso del metodo mafioso ed il fine di agevolare il clan di Secondigliano. Non risulterebbe ancorata ad alcun dato oggettivo la circostanza aggravante ulteriore dell'appartenenza del ricorrente ad associazione di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato con la prova di resistenza, non avendo minimamente fatto cenno, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni, alla circostanza che il ricorrente era stato arrestato in esito ad operazione di polizia che aveva portato al sequestro di una somma di danaro di 16 milioni di lire trovata all'interno della sua abitazione dopo che le persone offese Errichiello e Inglese, sottoposte a servizio di pedinamento, si erano colà recate. Di tale somma il ricorrente non aveva mai fornito alcuna giustificazione e le vittime, nelle prime dichiarazioni rese in fase di indagine subito dopo tale operazione di polizia, avevano confermato essere compendio estorsivo (sulla corretta acquisizione al dibattimento di tali dichiarazioni ci si soffermerà trattando del terzo motivo di ricorso). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza ha basato la condanna in primo luogo su quanto appena precisato circa l'operazione di polizia che aveva portato all'arresto dell'imputato e non sulle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria in ordine a quanto confidenzialmente riferito loro dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, come ha precisato la sentenza impugnata, erano servite solo quale spunto investigativo per arrivare all'arresto del ricorrente nella sostanziale flagranza del reato. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di prova testimoniale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di «elementi concreti» per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività (Sez. 3, n, 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879). Molto significativa, rispetto al caso in esame, è la sentenza Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848, secondo la quale, gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente a dar prova dell'avvenuta intimidazione del teste-persona offesa da parte dell'imputato, la dichiarazione di un ispettore di P.G., che aveva riferito in dibattimento di aver saputo informalmente dalla stessa persona offesa dell'avvenuta intimidazione, senza procedere alla verbalizzazione imposta dall'art.357 cod. proc. pen.). Ancora significativa sul punto è la decisione assunta da Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261, secondo la quale, in tema di acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal testimone prima del dibattimento, le modalità della deposizione e il contegno tenuto in dibattimento possono essere valutati quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne che consentono l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. (Fattispecie relativa a un procedimento per estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, nel quale il teste, comparso coattivamente dopo essere stato più volte vanamente citato, esordiva, prima ancora che gli venissero rivolte domande sui fatti, dichiarando di aver detto in precedenza "solo bugie", mentre risultava dalla deposizione di un altro testimone che egli aveva vissuto con grande preoccupazione le minacce di ritorsione a lui rivolte dall'imputato e dai suoi complici). La Corte ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, evidenziando come vi fosse prova della pressione sulle persone offese Inglese ed Errichiello affinchè ritrattassero le iniziali accuse nei confronti dell'imputato, tenuto conto del loro contegno al dibattimento costituito da una negazione senza spiegazioni delle precedenti dichiarazioni, dal fatto che per escutere Errichiello era stato necessario l'accompagnamento coattivo, dal singolare mutamento di versione di due differenti soggetti nello stesso momento e senza esplicitazione di ragioni, dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria sul timore di ripercussioni manifestatogli da Inglese, che obbiettivamente si era rifiutato di mettere no su bianco le sue confidenze al poliziotto. Si tratta di un fascio di elementi concreti idonei a dare ragione della correttezza della decisione dei giudici di merito di acquisire le prime sommarie informazioni testimoniali delle vittime, con le quali Errichiello in particolare aveva confermato, a seguito dell'arresto dell'imputato, di essersi recato con Inglese presso la sua abitazione per consegnargli la somma ritrovata in esito a perquisizione quale compendio estorsivo richiestogli dal ricorrente a titolo di pizzo, circostanza ulteriormente confortata dalle intercettazioni indicate nella sentenza impugnata a fg. 9. 4. Il quarto motivo, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità, è superato dalla corretta utilizzazione, da parte della Corte di appello, di tutto il compendio probatorio al quale si è fatto riferimento fin qui ed al quale, invece, il ricorrente non ha fatto adeguato riferimento, erroneamente ritenendo viziata la decisione in punto di prova per i motivi formali di cui ai precedenti (e manifestamente infondati) motivi. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato poiché il ricorrente, ritenendole inutilizzabili, non ha richiamato le prove dalle quali la Corte ha tratto il convincimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-bis.1. cod.pen.) sia sotto il profilo del metodo mafioso (secondo il resoconto di Errichiello sulla causale della estorsione in relazione alla "messa a posto" dei cantieri edili in corso confermata dalle intercettazioni) sia con riguardo alla finalità di agevolazione di un clan camorristico, al quale il ricorrente, con refluenza decisiva anche sulla ulteriore aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod.pen. è risultato effettivamente appartenere, secondo quanto risultante dalla sentenza definitiva indicata a fg. 11 del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udi