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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36158/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natck a CALCINATE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 15718-2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili dei reati di bancarotta e omessa dichiarazione IVA; Letta la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contiene argomentazioni inidonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso presentati dai ricorrenti nelle relative impugnazioni - con cui si lamenta violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, così come previsto dagli artt. 53 ss. della

I. 689 del 1981 - sono manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (in particolare, la negativa valutazione prognostica circa il futuro comportamento degli imputati desunta dai loro plurimi precedenti penali per reati della stessa indole di quelli oggetto di giudizio e il comportamento processuale degli stessi, dimostrativo di mancata resipiscenza) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natck a CALCINATE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 15718-2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili dei reati di bancarotta e omessa dichiarazione IVA; Letta la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contiene argomentazioni inidonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte. Considerato che entrambi i motivi di ricorso presentati dai ricorrenti nelle relative impugnazioni - con cui si lamenta violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, così come previsto dagli artt. 53 ss. della I. 689 del 1981 - sono manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (in particolare, la negativa valutazione prognostica circa il futuro comportamento degli imputati desunta dai loro plurimi precedenti penali per reati della stessa indole di quelli oggetto di giudizio e il comportamento processuale degli stessi, dimostrativo di mancata resipiscenza) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 sett
Sentenza Cassazione n. 36158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris